Art. 34. Rapporto informativo e giudizio complessivo
Per gli impiegati ai quali si riferisce la presente legge e che prestano servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, il rapporto informativo e' compilato dal segretario generale, il quale esprime anche il giudizio complessivo.
Per il personale che presta servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato il rapporto informativo e' compilato dall'avvocato distrettuale dello Stato, il quale esprime anche il giudizio complessivo.
Per gli impiegati ai quali si riferisce la presente legge e che prestano servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, il rapporto informativo e' compilato dal segretario generale, il quale esprime anche il giudizio complessivo.
Per il personale che presta servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato il rapporto informativo e' compilato dall'avvocato distrettuale dello Stato, il quale esprime anche il giudizio complessivo.