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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8650 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1593/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice dott. Nicola Latour Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/01/2025, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
04/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DANIEL CIBIN con studio in MILANO,
Galleria Buenos Aires n.16 presso la quale è elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 già residente nel comune di Pieve Emanuele (MI) in via Riccardo Zandonai 7/E/10;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI
Per Parte_1
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in ME (Togo) e trascritto nei registri di stato civile del Comune di San NÀ Di IA (VE) al n. 14, parte 2, serie C, anno 2011;
2. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso, depositato in data 15 gennaio 2025, premetteva di aver contratto Parte_2 matrimonio con in ME (Togo) in data 15/01/2011 (trascritto presso i registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di San NÀ Di IA (VE) - anno 2011, n.14, parte 2, serie C) e che dalla loro unione non nascevano figli.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 641/2014 del 4.12.2013 pubblicata il 25.3.2014, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi.
La ricorrente, non essendosi ricostituita la comunione materiale e morale, richiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 4 novembre 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica, procedeva all'audizione di parte ricorrente la quale dichiarava di non avere alcuna notizia del resistente e di non sentirlo da prima della separazione.
Il Giudice delegato, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento.
Il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
2 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio in Parte_1 Controparte_1
ME (Togo) in data 15/01/2011, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di San
NÀ Di IA (VE) - (n. 14, parte 2, serie C, anno 2011).
Si sono in seguito separati giudizialmente giusta sentenza del Tribunale di Venezia n.
641/2014 del 4 dicembre 2013 e pubblicata in data 25/03/2014.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in ME (Togo) in data 15/01/2011 e trascritto presso i registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di San NÀ Di IA (VE) – ( n. 14, parte 2, serie C, anno 2011);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di San NÀ Di
IA (VE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 novembre 2025
3 Il Giudice Rel. est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice dott. Nicola Latour Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/01/2025, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
04/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DANIEL CIBIN con studio in MILANO,
Galleria Buenos Aires n.16 presso la quale è elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 già residente nel comune di Pieve Emanuele (MI) in via Riccardo Zandonai 7/E/10;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI
Per Parte_1
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in ME (Togo) e trascritto nei registri di stato civile del Comune di San NÀ Di IA (VE) al n. 14, parte 2, serie C, anno 2011;
2. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso, depositato in data 15 gennaio 2025, premetteva di aver contratto Parte_2 matrimonio con in ME (Togo) in data 15/01/2011 (trascritto presso i registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di San NÀ Di IA (VE) - anno 2011, n.14, parte 2, serie C) e che dalla loro unione non nascevano figli.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 641/2014 del 4.12.2013 pubblicata il 25.3.2014, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi.
La ricorrente, non essendosi ricostituita la comunione materiale e morale, richiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 4 novembre 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica, procedeva all'audizione di parte ricorrente la quale dichiarava di non avere alcuna notizia del resistente e di non sentirlo da prima della separazione.
Il Giudice delegato, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento.
Il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
2 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio in Parte_1 Controparte_1
ME (Togo) in data 15/01/2011, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di San
NÀ Di IA (VE) - (n. 14, parte 2, serie C, anno 2011).
Si sono in seguito separati giudizialmente giusta sentenza del Tribunale di Venezia n.
641/2014 del 4 dicembre 2013 e pubblicata in data 25/03/2014.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in ME (Togo) in data 15/01/2011 e trascritto presso i registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di San NÀ Di IA (VE) – ( n. 14, parte 2, serie C, anno 2011);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di San NÀ Di
IA (VE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 novembre 2025
3 Il Giudice Rel. est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
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