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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/09/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 465/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/09/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Polati per la parte convenuta l'avv. Cogoni CP_1
in presenza per la parte convenuta l'avv. Chiavegato CP_2 per la parte convenuta l'avv. Guarino, nonché la dott.ssa Lazzi CP_3
Giulia ai fini della pratica forense
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Guarino, riferisce che lo sgravio non è stato possibile, in quanto per disposizioni interne, i crediti oggetto di esdebitazione, non vengono sgravati ma devono essere dichiarati inesigibili da previa CP_1 comunicazione di conferma da parte dell' . Si tratta di un accordo CP_3 intervenuto tra Direzione Regionale Veneto INPS e Agenzia delle Entrate, come da comunicazione interna del 28.5.2019 che esibisce. Chiede che il
Giudice, preso atto di quanto sopra, dichiari l'inefficacia/illegittimità dell'AVA sotteso all'intimazione di pagamento qui impugnata.
La difesa di parte ricorrente, insiste nelle conclusioni di cui al ricorso e in tutto quanto in esso dedotto ed eccepito.
La difesa di rileva che avendo contatti con la direzione generale CP_1 nazionale, prende atto di quanto riferito dall' in riferimento al CP_3 protocollo relativo alla regione Veneto. Si riporta a quanto dedotto in memoria di costituzione. La difesa dell' si riporta a quanto già dedotto in memoria e nel CP_2 precedente verbale di causa, insistendo nella compensazione delle spese di lite nei confronti dell'ente.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/09/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 465 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 07/03/2025 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLATI Parte_1 C.F._1
GIULIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. COGONI MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_3 P.IVA_2
domiciliato in Indirizzo Telematico t) Email_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO DANIELA, CP_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ( Email_4
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 7.3.2025, ha proposto opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 122 2025 90002944 63/000, emessa dall'
[...]
di in data 15/1/2025, notificata al ricorrente per il tramite Controparte_5 CP_6
del servizio postale in data 28/1/2025, con riferimento all'avviso di addebito n.
1 42220140003256212000 (Euro 60.121,83 per contributi e somme aggiuntive “gestione aziende con lavoratori dipendenti” 2013/aprile 2014) e alla cartella di pagamento n.
12220140013840025000 (Euro 6.801,42 per omissione premi assicurativi 2012/2014 e interessi di mora). Ha chiesto: “In via cautelare: disporsi, per le tutte causali di cui alla narrativa del presente ricorso, la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta nelle parti de quibus e di ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
Nel merito: dichiararsi invalida e/o inefficace e/o revocarsi, per le tutte causali di cui alla narrativa del presente ricorso, l'intimazione di pagamento n. 122 2025
90002944 63/000, emessa dall' per la Provincia di Verona, Controparte_4
Lotto stampa n. 38837, in data 15/1/2025, notificata al ricorrente in data 28/1/2025, nelle parti relative all'avviso di addebito n. 42220140003256212000 e alla cartella di pagamento n.
12220140013840025000; in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che i crediti portati dall'avviso di addebito n. 42220140003256212000 e dalla cartella di pagamento n.
12220140013840025000 sono estinti per prescrizione. Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi”. Ha in sintesi dedotto: di essere stato titolare della ditta individuale
, dichiarata fallita dal Tribunale di Verona con sentenza del Controparte_7
6/11/2014 (all.3 ric.), n. 166/2014 R.F.; che con decreto del 30/5/2022 (all.4 ric.) il Tribunale di Verona aveva dichiarato la chiusura della procedura fallimentare per compiuta ripartizione dell'attivo ai sensi dell'art. 118 comma 1 n.3) L.F.; che con successivo decreto del 3/11/2023
(all.5 ric.) il Tribunale di Verona aveva concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione, dichiarando non esigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti tra cui quelli iscritti a ruolo rispetto a cui viene proposta opposizione (doc. 8 e 9 ric.); che gli atti presupposti (cartella e avviso di addebito) non sarebbero stati comunque notificati;
che i crediti sarebbero prescritti.
2. Il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'esecuzione opposta con decreto del 15.3.2025.
3. Si sono costituite le parti resistenti e . CP_1 CP_3 CP_2
3.1. L' ha depositato provvedimento di sgravio del 5.3.2025 notificato al legale della CP_2
parte il 7.3.2025 ed emesso a seguito di istanza presentata dalla parte ricorrente il 14.2.2025.
Ha chiesto quindi che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
3.2 L' , riservandosi inizialmente di produrre il provvedimento di sgravio, ha chiesto che CP_3
venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, salvo poi in sede di discussione riferire che in base a disposizioni interne (e protocolli tra
2 direzioni regionali e , dovesse essere a dichiarare l'inesigibilità del CP_3 CP_1 CP_1
credito, previa conferma da parte di , titolare del diritto (“creditore effettivo”), non CP_3 potendo quindi l' provvedere allo sgravio. CP_8
3.3. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni CP_1
riguardanti il merito delle pretese ed in particolare la prescrizione dei crediti e la loro inesigibilità. Ha altresì eccepito l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella sottesa, anche in ragione della sospensione del decorso della stessa in periodo emergenziale.
4. Il giudice sentite le difese all'udienza del 17.6.2025, ha rinviato per la discussione onde consentire all' di depositare il provvedimento di sgravio. All'odierna udienza, dato atto CP_3
del mancato sgravio da parte dell' per i motivi suddetti e delle nuove conclusioni di CP_3
accoglimento delle richieste di parte ricorrente, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
5. E' pacifico e documentato che l' ha provveduto allo sgravio delle somme intimate, CP_2
per cui, rispetto ad esse, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In particolare, l' ha prodotto (doc. 1 ) provvedimento del 5.3.2025 di sgravio delle CP_2 CP_2
pretese di cui alla cartella di pagamento n. 12220140013840025000, relativamente all'istanza del ricorrente del 14.2.2025 (doc. 2 ), registrata il 3.3.2025; il provvedimento è stato CP_2
inoltrato a mezzo PEC al difensore della parte istante il 7.3.2025 con informazione all' CP_1
(doc. 3 ). CP_2
5.1. Quanto alla posizione dell' , quindi non può allo stesso addebitarsi una condotta tale CP_2
da avere determinato nel ricorrente la necessità di depositare il ricorso in sede giudiziale. Basti considerare che nell'istanza in autotutela presentata dal ricorrente il 17.2.2025 (doc. 7 ricorrente), la parte ha “concesso” all' per lo sgravio “fino al termine normativamente CP_2 stabilito per l'impugnativa”. Nel caso di specie, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione, deve intendersi recuperatoria (avendo la parte dedotto di non avere mai ricevuto la notifica degli atti presupposti), deve ritenersi tale espressione nel senso che l'azione avrebbe dovuto essere proposta entro 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta, per come dedotto, il 28.1.2025. Il ricorso depositato il 7.3.2025 (venerdì, ore 13:04) risulta quindi antecedente, poiché il predetto termine sarebbe scaduto il 9.3.2025 e quindi ex lege prorogato al 10.3.2025 e la comunicazione di sgravio inviata dall' lo stesso giorno 7.3.2025 CP_2
(venerdì, ore 19:23) risulta “tempestiva”.
6. Quanto all' invece la domanda in sede amministrativa è stata inoltrata il 17.2.2025 CP_3
(doc. 6 ricorso) e come emerso nel corso del presente processo l' non ha provveduto allo CP_8
3 sgravio della relativa iscrizione a ruolo di cui all'avviso di addebito, ritenendo sia onere di provvedervi. CP_1
6.1. Deve quindi essere rilevato che secondo l'ormai consolidato principio affermato in CP_1 giurisprudenza con riferimento all'eccezionale regime relativo alla riscossione dei crediti previdenziali disciplinato dall'art. 24 dlgs 46/1999 (cfr. Cass., SSUU 7514/2022), la stessa non
è legittimata a contraddire in relazione alle questioni attinenti il merito delle pretese creditorie, tra cui la prescrizione anche sopravvenuta dei crediti (anche se derivante da inerzia dell'ente di riscossione) e, deve ritenersi, anche la loro sopravvenuta inesigibilità. Sotto questo profilo non possono rilevare gli eventuali accordi interni tra enti. Quindi avrebbe dovuto CP_3
tempestivamente verificare la fondatezza dell'istanza in autotutela del ricorrente e comunicargli eventuali “passaggi” interni relativi alle procedure di “annullamento” o
“sgravio”.
6.2. Quanto al credito di cui si discute peraltro deve essere ribadito che i debiti previdenziali, pur sorgendo al di fuori di ogni scelta imprenditoriale e comunque volontaristica del datore di lavoro, sono strettamente collegati all'esercizio dell'impresa di quest'ultimo, costituendone una necessaria conseguenza, sicchè non sono esclusi dal beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 142 l.fall.. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4844 del 11/03/2016). Quindi la domanda relativa all'inefficacia dell'intimazione di pagamento in relazione ai crediti per CP_3 intervenuta inesigibilità del credito, rispetto alla quale l'ente da ultimo concorda con il ricorrente, è fondata e deve essere accolta.
7. Va peraltro rilevato incidentalmente, che, quanto alla notifica della cartella relativamente ai crediti , l'ente di riscossione ha documentato la regolare notifica alla parte CP_2
personalmente avvenuta il 26.11.2014 (doc. 4 . L' invece non ha fornito prova CP_1 CP_3 della notifica dell'avviso di addebito. Comunque, non risultano documentati gli atti interruttivi successivi, in quanto richiama nella propria memoria doc.
5-6 che non sono allegati CP_1
telematicamente (nello stesso elenco documenti di cui alla memoria, tali numeri corrispondono nominativamente ad altri documenti).
8. In base alle suesposte considerazioni, stante il difetto di legittimazione passiva di e CP_1
allo stesso tempo considerando la dedotta e non provata interruzione della prescrizione dei crediti successiva alla notifica della cartella e dell'avviso di addebito nonché la circostanza che la stessa era parte della procedura nell'ambito della quale è stato emesso il decreto di esdebitazione del novembre 2023 e nonostante ciò abbia provveduto all'intimazione di pagamento nel gennaio 2025, considerato altresì lo sgravio tempestivo da parte dell' , le CP_2
4 spese di lite devono essere integralmente compensate tra ricorrente, e e vanno CP_2 CP_1
poste, nella misura di cui in dispositivo, in base al principio della soccombenza a carico dell' in relazione alla natura (previdenza) ed al valore della domanda (scaglione 52.000- CP_3
260.000) nei confronti dello stesso ente, nella misura di cui in dispositivo in base ai valori minimi di cui al DM 55/14, stante l'assenza di questioni di fatto controverse e le ragioni di diritto sottese alla decisione, nonché il complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione del ricorrente, e CP_2 CP_1
2) dichiara inesigibile il credito di cui all'avviso di addebito contestato (n. CP_3
42220140003256212000) e inefficace l'intimazione di pagamento (122202590002944
63000) relativamente allo stesso;
3) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.201,00 CP_3
per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra tutte le altre parti.
Verona, 18.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
5
SEZIONE LAVORO
Causa n. 465/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/09/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Polati per la parte convenuta l'avv. Cogoni CP_1
in presenza per la parte convenuta l'avv. Chiavegato CP_2 per la parte convenuta l'avv. Guarino, nonché la dott.ssa Lazzi CP_3
Giulia ai fini della pratica forense
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Guarino, riferisce che lo sgravio non è stato possibile, in quanto per disposizioni interne, i crediti oggetto di esdebitazione, non vengono sgravati ma devono essere dichiarati inesigibili da previa CP_1 comunicazione di conferma da parte dell' . Si tratta di un accordo CP_3 intervenuto tra Direzione Regionale Veneto INPS e Agenzia delle Entrate, come da comunicazione interna del 28.5.2019 che esibisce. Chiede che il
Giudice, preso atto di quanto sopra, dichiari l'inefficacia/illegittimità dell'AVA sotteso all'intimazione di pagamento qui impugnata.
La difesa di parte ricorrente, insiste nelle conclusioni di cui al ricorso e in tutto quanto in esso dedotto ed eccepito.
La difesa di rileva che avendo contatti con la direzione generale CP_1 nazionale, prende atto di quanto riferito dall' in riferimento al CP_3 protocollo relativo alla regione Veneto. Si riporta a quanto dedotto in memoria di costituzione. La difesa dell' si riporta a quanto già dedotto in memoria e nel CP_2 precedente verbale di causa, insistendo nella compensazione delle spese di lite nei confronti dell'ente.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/09/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 465 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 07/03/2025 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLATI Parte_1 C.F._1
GIULIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. COGONI MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_3 P.IVA_2
domiciliato in Indirizzo Telematico t) Email_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO DANIELA, CP_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ( Email_4
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 7.3.2025, ha proposto opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 122 2025 90002944 63/000, emessa dall'
[...]
di in data 15/1/2025, notificata al ricorrente per il tramite Controparte_5 CP_6
del servizio postale in data 28/1/2025, con riferimento all'avviso di addebito n.
1 42220140003256212000 (Euro 60.121,83 per contributi e somme aggiuntive “gestione aziende con lavoratori dipendenti” 2013/aprile 2014) e alla cartella di pagamento n.
12220140013840025000 (Euro 6.801,42 per omissione premi assicurativi 2012/2014 e interessi di mora). Ha chiesto: “In via cautelare: disporsi, per le tutte causali di cui alla narrativa del presente ricorso, la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta nelle parti de quibus e di ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
Nel merito: dichiararsi invalida e/o inefficace e/o revocarsi, per le tutte causali di cui alla narrativa del presente ricorso, l'intimazione di pagamento n. 122 2025
90002944 63/000, emessa dall' per la Provincia di Verona, Controparte_4
Lotto stampa n. 38837, in data 15/1/2025, notificata al ricorrente in data 28/1/2025, nelle parti relative all'avviso di addebito n. 42220140003256212000 e alla cartella di pagamento n.
12220140013840025000; in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che i crediti portati dall'avviso di addebito n. 42220140003256212000 e dalla cartella di pagamento n.
12220140013840025000 sono estinti per prescrizione. Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi”. Ha in sintesi dedotto: di essere stato titolare della ditta individuale
, dichiarata fallita dal Tribunale di Verona con sentenza del Controparte_7
6/11/2014 (all.3 ric.), n. 166/2014 R.F.; che con decreto del 30/5/2022 (all.4 ric.) il Tribunale di Verona aveva dichiarato la chiusura della procedura fallimentare per compiuta ripartizione dell'attivo ai sensi dell'art. 118 comma 1 n.3) L.F.; che con successivo decreto del 3/11/2023
(all.5 ric.) il Tribunale di Verona aveva concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione, dichiarando non esigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti tra cui quelli iscritti a ruolo rispetto a cui viene proposta opposizione (doc. 8 e 9 ric.); che gli atti presupposti (cartella e avviso di addebito) non sarebbero stati comunque notificati;
che i crediti sarebbero prescritti.
2. Il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'esecuzione opposta con decreto del 15.3.2025.
3. Si sono costituite le parti resistenti e . CP_1 CP_3 CP_2
3.1. L' ha depositato provvedimento di sgravio del 5.3.2025 notificato al legale della CP_2
parte il 7.3.2025 ed emesso a seguito di istanza presentata dalla parte ricorrente il 14.2.2025.
Ha chiesto quindi che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
3.2 L' , riservandosi inizialmente di produrre il provvedimento di sgravio, ha chiesto che CP_3
venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, salvo poi in sede di discussione riferire che in base a disposizioni interne (e protocolli tra
2 direzioni regionali e , dovesse essere a dichiarare l'inesigibilità del CP_3 CP_1 CP_1
credito, previa conferma da parte di , titolare del diritto (“creditore effettivo”), non CP_3 potendo quindi l' provvedere allo sgravio. CP_8
3.3. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni CP_1
riguardanti il merito delle pretese ed in particolare la prescrizione dei crediti e la loro inesigibilità. Ha altresì eccepito l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella sottesa, anche in ragione della sospensione del decorso della stessa in periodo emergenziale.
4. Il giudice sentite le difese all'udienza del 17.6.2025, ha rinviato per la discussione onde consentire all' di depositare il provvedimento di sgravio. All'odierna udienza, dato atto CP_3
del mancato sgravio da parte dell' per i motivi suddetti e delle nuove conclusioni di CP_3
accoglimento delle richieste di parte ricorrente, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
5. E' pacifico e documentato che l' ha provveduto allo sgravio delle somme intimate, CP_2
per cui, rispetto ad esse, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In particolare, l' ha prodotto (doc. 1 ) provvedimento del 5.3.2025 di sgravio delle CP_2 CP_2
pretese di cui alla cartella di pagamento n. 12220140013840025000, relativamente all'istanza del ricorrente del 14.2.2025 (doc. 2 ), registrata il 3.3.2025; il provvedimento è stato CP_2
inoltrato a mezzo PEC al difensore della parte istante il 7.3.2025 con informazione all' CP_1
(doc. 3 ). CP_2
5.1. Quanto alla posizione dell' , quindi non può allo stesso addebitarsi una condotta tale CP_2
da avere determinato nel ricorrente la necessità di depositare il ricorso in sede giudiziale. Basti considerare che nell'istanza in autotutela presentata dal ricorrente il 17.2.2025 (doc. 7 ricorrente), la parte ha “concesso” all' per lo sgravio “fino al termine normativamente CP_2 stabilito per l'impugnativa”. Nel caso di specie, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione, deve intendersi recuperatoria (avendo la parte dedotto di non avere mai ricevuto la notifica degli atti presupposti), deve ritenersi tale espressione nel senso che l'azione avrebbe dovuto essere proposta entro 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta, per come dedotto, il 28.1.2025. Il ricorso depositato il 7.3.2025 (venerdì, ore 13:04) risulta quindi antecedente, poiché il predetto termine sarebbe scaduto il 9.3.2025 e quindi ex lege prorogato al 10.3.2025 e la comunicazione di sgravio inviata dall' lo stesso giorno 7.3.2025 CP_2
(venerdì, ore 19:23) risulta “tempestiva”.
6. Quanto all' invece la domanda in sede amministrativa è stata inoltrata il 17.2.2025 CP_3
(doc. 6 ricorso) e come emerso nel corso del presente processo l' non ha provveduto allo CP_8
3 sgravio della relativa iscrizione a ruolo di cui all'avviso di addebito, ritenendo sia onere di provvedervi. CP_1
6.1. Deve quindi essere rilevato che secondo l'ormai consolidato principio affermato in CP_1 giurisprudenza con riferimento all'eccezionale regime relativo alla riscossione dei crediti previdenziali disciplinato dall'art. 24 dlgs 46/1999 (cfr. Cass., SSUU 7514/2022), la stessa non
è legittimata a contraddire in relazione alle questioni attinenti il merito delle pretese creditorie, tra cui la prescrizione anche sopravvenuta dei crediti (anche se derivante da inerzia dell'ente di riscossione) e, deve ritenersi, anche la loro sopravvenuta inesigibilità. Sotto questo profilo non possono rilevare gli eventuali accordi interni tra enti. Quindi avrebbe dovuto CP_3
tempestivamente verificare la fondatezza dell'istanza in autotutela del ricorrente e comunicargli eventuali “passaggi” interni relativi alle procedure di “annullamento” o
“sgravio”.
6.2. Quanto al credito di cui si discute peraltro deve essere ribadito che i debiti previdenziali, pur sorgendo al di fuori di ogni scelta imprenditoriale e comunque volontaristica del datore di lavoro, sono strettamente collegati all'esercizio dell'impresa di quest'ultimo, costituendone una necessaria conseguenza, sicchè non sono esclusi dal beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 142 l.fall.. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4844 del 11/03/2016). Quindi la domanda relativa all'inefficacia dell'intimazione di pagamento in relazione ai crediti per CP_3 intervenuta inesigibilità del credito, rispetto alla quale l'ente da ultimo concorda con il ricorrente, è fondata e deve essere accolta.
7. Va peraltro rilevato incidentalmente, che, quanto alla notifica della cartella relativamente ai crediti , l'ente di riscossione ha documentato la regolare notifica alla parte CP_2
personalmente avvenuta il 26.11.2014 (doc. 4 . L' invece non ha fornito prova CP_1 CP_3 della notifica dell'avviso di addebito. Comunque, non risultano documentati gli atti interruttivi successivi, in quanto richiama nella propria memoria doc.
5-6 che non sono allegati CP_1
telematicamente (nello stesso elenco documenti di cui alla memoria, tali numeri corrispondono nominativamente ad altri documenti).
8. In base alle suesposte considerazioni, stante il difetto di legittimazione passiva di e CP_1
allo stesso tempo considerando la dedotta e non provata interruzione della prescrizione dei crediti successiva alla notifica della cartella e dell'avviso di addebito nonché la circostanza che la stessa era parte della procedura nell'ambito della quale è stato emesso il decreto di esdebitazione del novembre 2023 e nonostante ciò abbia provveduto all'intimazione di pagamento nel gennaio 2025, considerato altresì lo sgravio tempestivo da parte dell' , le CP_2
4 spese di lite devono essere integralmente compensate tra ricorrente, e e vanno CP_2 CP_1
poste, nella misura di cui in dispositivo, in base al principio della soccombenza a carico dell' in relazione alla natura (previdenza) ed al valore della domanda (scaglione 52.000- CP_3
260.000) nei confronti dello stesso ente, nella misura di cui in dispositivo in base ai valori minimi di cui al DM 55/14, stante l'assenza di questioni di fatto controverse e le ragioni di diritto sottese alla decisione, nonché il complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione del ricorrente, e CP_2 CP_1
2) dichiara inesigibile il credito di cui all'avviso di addebito contestato (n. CP_3
42220140003256212000) e inefficace l'intimazione di pagamento (122202590002944
63000) relativamente allo stesso;
3) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.201,00 CP_3
per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra tutte le altre parti.
Verona, 18.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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