Art. 2.
All'onere annuo derivante dalla presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede con le ordinarie dotazioni del capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e con quelle del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.
All'onere annuo derivante dalla presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede con le ordinarie dotazioni del capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e con quelle del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.