Art. 5.
Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla Commissione di cui all'articolo precedente e' ammesso ricorso, entro sessanta giorni da quello della comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una Commissione centrale di 2° grado istituita presso la Direzione generale della marina mercantile e costituita come segue:
1° dal direttore generale della marina mercantile o da un suo delegato, presidente;
2° da un ufficiale generale medico della Regia marina;
3° da un funzionario medico di grado non inferiore al 6° appartenente alla Direzione generale della sanita' pubblica;
4° da un medico designato dalla Cassa per gli invalidi della marina mercantile;
5° da un medico designato dal competente Istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare;
6° da un medico designato dalla Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima e delle comunicazioni aeree;
7° da un medico designato dalla Confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria.
I sanitari di cui ai numeri 4 e 5 non possono essere quelli che hanno fatto parte della Commissione di primo grado.
Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla Commissione di cui all'articolo precedente e' ammesso ricorso, entro sessanta giorni da quello della comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una Commissione centrale di 2° grado istituita presso la Direzione generale della marina mercantile e costituita come segue:
1° dal direttore generale della marina mercantile o da un suo delegato, presidente;
2° da un ufficiale generale medico della Regia marina;
3° da un funzionario medico di grado non inferiore al 6° appartenente alla Direzione generale della sanita' pubblica;
4° da un medico designato dalla Cassa per gli invalidi della marina mercantile;
5° da un medico designato dal competente Istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare;
6° da un medico designato dalla Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima e delle comunicazioni aeree;
7° da un medico designato dalla Confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria.
I sanitari di cui ai numeri 4 e 5 non possono essere quelli che hanno fatto parte della Commissione di primo grado.