Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01281/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di titolare del a “-OMISSIS-”, e -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Manna e Gianfranco Gatto, con domicilio eletto presso lo studio Gianfranco Gatto in Cosenza, piazza 1°Maggio n. 20;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Paladino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via -OMISSIS-Jannoni, 68;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IT CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con istanza del 31 maggio 2024, la sig.ra -OMISSIS-e il sig. -OMISSIS- hanno richiesto al Comune di Catanzaro la seguente documentazione:
“ 1) Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS- comprensiva dei successivi atti integrativi del sig. -OMISSIS-;
2) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per avvio Attività stabilimento balneare trasmessa al SUAP del Comune di Catanzaro ed acquisita in data -OMISSIS-(codice univoco SUAP -OMISSIS-) unitamente agli allegati planimetrici e alle foto attestanti lo stato dei luoghi prima dei lavori;
3) Autorizzazione Unica SUAP emessa in data -OMISSIS-;
4) Protocollo del deposito al Comune di Catanzaro da parte della ditta -OMISSIS- dell’attestazione di avvenuta verifica del Genio Civile datata -OMISSIS-;
5) Nota prot. n.-OMISSIS-, di ripresa del procedimento di decadenza della Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS- ”;
nonché informazioni circa le seguenti circostanze:
“ 6) Se è stato fatto un sopralluogo all’atto della Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS- e/o della richiesta di ampliamento da parte della ditta -OMISSIS-;
7) Se è stata fatta una verifica e/o un sopralluogo all’atto della richiesta di sospensione dei lavori da parte della medesima ditta -OMISSIS-;
8) Se è stato concesso un rinvio per la ultimazione dei lavori;
9) Se è stata mai effettivamente eseguita, con relativo collaudo, l’autorizzazione unica SUAP -OMISSIS-;
10) Se è mai effettivamente avvenuto il deposito da parte della ditta -OMISSIS- al Comune di Catanzaro dell’attestazione di avvenuta verifica del Genio Civile datata -OMISSIS-.
11) Se sono stati emessi, in merito a tali lavori della ditta -OMISSIS-, da codesta Amministrazione eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dello stesso sig. -OMISSIS--OMISSIS- ”;
Osservato che:
- con sentenza di questa sezione n.-OMISSIS-, il Comune di Catanzaro è stato condannato a rendere accessibile ai ricorrenti la documentazione richiesta, entro il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della stessa;
- la predetta sentenza è stata regolarmente notificata al Comune di Catanzaro e, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato;
- con il ricorso meglio specificato in epigrafe, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione della citata sentenza, lamentando l’ostruzionismo dell’amministrazione, la quale, con note del -OMISSIS- hanno fornito riscontro solo parziale, negando illegittimamente l'ostensione completa di quanto richiesto, con particolare riferimento ai punti da 6 a 11 della richiesta di accesso;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel caso di persistente ritardo nell'esecuzione integrale del comando giudiziale;
- l’amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso;
- alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, il difensore del Comune di Catanzaro si è impegnato a sollecitare l'ente affinché fornisse una risposta univoca alla richiesta di accesso dei ricorrenti, superando le frammentazioni istruttorie tra i vari settori; la causa è stata, quindi, rinviata alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026;
- in vista di tale camera di consiglio, il Comune ha depositato la nota prot. 16021 del 12 febbraio 2026, con la quale, pur trasmettendo parte della documentazione mancante, si riservava di fornire le restanti informazioni non ancora pervenute dai settori competenti;
- alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, il difensore di parte ricorrente ha ribadito l’inesatto adempimento dell'ordine di ostensione, rilevando l'omessa consegna della documentazione fotografica dello stato dei luoghi precedente ai lavori (punto 2 della richiesta di accesso) e, con riferimento ai punti da 6 a 11 della richiesta di accesso, la mancanza: dei verbali di sopralluogo o, in alternativa, la formale dichiarazione di inesistenza; dei provvedimenti di proroga o decadenza dei tre anni; delle attestazioni di collaudo; degli eventuali provvedimenti sanzionatori o la dichiarazione della loro inesistenza; il Comune di Catanzaro, di contro, ha sostenuto di aver rilasciato la documentazione dal n. 1 al n. 5 della richiesta di accesso;
- la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 112 c.p.a., “ i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti ”;
- l’azione di ottemperanza proposta è finalizzata all’effettivo conseguimento del diritto di accesso accertato con sentenza passata in giudicato, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, che si sostituisca all’amministrazione inadempiente;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione completa al provvedimento giurisdizionale, avendo fornito riscontri parziali e frazionati per singoli uffici, non idonei a soddisfare il legittimo interesse conoscitivo dei ricorrenti;
- infatti, come già evidenziato da questo TAR “ non ricade sul cittadino l'onere di conoscere l’esatta ripartizione dell'organizzazione interna della pubblica amministrazione; è compito, invece, di quest’ultima, in osservanza dei principi di buon andamento, trasparenza e leale collaborazione, trasmettere l’istanza agli uffici competenti (ai sensi dell’art. 6, comma 2, DPR n. 184/2006) e garantire una risposta univoca. Tale dovere di cooperazione è espressione diretta dei precetti costituzionali di cui all’art. 97 Cost. e dei criteri di efficacia ed economicità sanciti dall’art. 1 della legge n. 241/1990 (in questo senso, Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2001, n. 207; nonché TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 2 luglio 2025, n. 13031, che richiama TAR Umbria, sez. I, 26 maggio 2022, n. 349) ” (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 16 gennaio 2026, n. 70).
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- per quanto concerne la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità, non sussistendo iniquità o altre cause ostative;
- la misura della penalità di mora può essere determinata nella somma di euro 20 per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento;
- tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della notificazione della presente sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata;
- qualora la documentazione richiesta non fosse esistente o non risultasse materialmente in possesso del Comune di Catanzaro, l'amministrazione è tenuta ad attestarne formalmente l'inesistenza sotto la propria responsabilità, chiarendo, se del caso, le ragioni dell’eventuale smarrimento o distruzione; tale attestazione dovrà assumere la forma di un atto a rilevanza esterna che impegni il Comune nella sua interezza, non essendo idonei a soddisfare l'interesse conoscitivo dei ricorrenti i meri riscontri dei singoli uffici;
- è opportuno assegnare all’amministrazione il termine di giorni 30 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 30 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore dei costituiti procuratori, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e, per l’effetto:
a) ordina al Comune di Catanzaro di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe entro 30 giorni dalla notificazione della presente decisione.
b) nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 30 giorni, entro i successivi 30 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Catanzaro al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 20 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., a decorrere dalla notificazione della presente sentenza;
d) condanna il Comune di Catanzaro al pagamento, in favore di parte ricorrente e con distrazione in favore dei costituiti procuratori, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IT CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT CA | VO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.