Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7034/2023
REPYPYBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio
- Giudice -
-Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7034 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 04.12.2024,
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e vertente
TRA
elettivamente domiciliata come in Parte 1 c.f.: C.F. 1 '
,
atti presso lo studio dell'avv. Sabrina Sifo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato come Controparte 1 c.f.: C.F. 2 "
,
in atti presso lo studio dell'avv. Gennaro Di Niola, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 04.12.2024 i difensori costituiti hanno chiesto trattenersi la causa in decisione in conformità alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 24.07.2023, la ricorrente, in atti generalizzata, premettendo di aver intrattenuto dal 2016 una relazione sentimentale con il sig. Controparte_1 e che dall'unione con questi era nata in data [...] una figlia, PE_1, deduceva che agli esordi della convivenza si erano stabiliti presso l'abitazione della madre di essa istante per poi condurre in locazione un appartamento sito in Giugliano in Campania e che, successivamente alla nascita della bambina, il legame veniva meno a cagione delle condotte tenute dal
CP_1 (consumo abituale di sostanze alcoliche, con conseguente cronica intossicazione, e mancata cooperazione nella cura del menage familiare).
Chiedeva, pertanto, l'assegnazione a sé della casa familiare e di regolamentare il regime di affido, le modalità di visita e il contributo di mantenimento in favore della minore alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 09.08.2023 il giudice delegato fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza dell'08.02.2024, onerando le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Controparte 1 si costituiva in giudizio mediante comparsa depositata in data 02.01.2024, a mezzo della quale contestava le avverse pretese e chiedeva di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e i correlati obblighi di mantenimento alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza di comparizione dell'08.02.2024, il giudice delegato, all'esito dell'audizione delle parti, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori di cui alla contestuale ordinanza in atti, qui di seguito trascritti: ritenuto in ordine ai provvedimenti provvisori di disporre l'affido condiviso della minore RA ad entrambi i genitori, non risultando allo stato profili di pregiudizio tali da giustificare un affido mono genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre con cui già convive;
ritenuto in ordine al diritto di visita del padre di provvedere come segue: il padre potrà tenere RA con sé due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola ( o nei periodi di chiusura scolastica dalle ore 14.00) e riportandola presso il domicilio materno alle ore 20.00 ed a weekend alterni dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica alle ore 20.00. Considerato tuttavia che la minore non ha mai pernottato presso il padre, per i primi 6 weekend di competenza si prevede che il padre potrà tenere con sé RA dalle ore 14.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica, a decorrere dal settimo weekend si applicherà la previsione sopra indicata con prelievo della minore dal venerdì sera;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre ed il primo gennaio o il 25 ed il 31 dicembre, ad anni alterni il 5 con pernottamento o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua
o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni del minore si seguirà il criterio dell'alternanza. PE gli onomastici ed i compleanni dei genitori il minore trascorrerà l'intera giornata con il genitore cui la festività si riferisce, sia che sia coincidente o meno con la giornata di spettanza in base al calendario ordinario.
In ordine alla casa coniugale la stessa va assegnata alla madre convivente con la minore.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico- reddituali dei coniugi (la ricorrente è cassiera ha dichiarato di percepire 800,00 euro mensili ha redditi da CUD per circa 10 mila euro, ha dichiarato di esser comproprietaria con la madre la zia ed il fratello di un immobile in vendita il cui ricavato sarà utilizzato pressochè totalmente per estinguere il relativo mutuo, il resistente svolge il lavoro di portiere con stipendio di euro 1200 mensili circa, non ha spese di alloggio in ragione della casa in assegnazione dal condominio ove lavora) come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni delle parti, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., considerata l'età della minore di anni 3, considerato che le parti sostengono spese straordinarie di euro
250 mensili per la retta della scuola privata, fissa in euro 380,00 l'assegno mensile da corrispondersi in favore della Miele ed a carico del NI per il mantenimento della minore RA, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà
specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'assegno unico salvo diverso accordo, segue per legge nella misura del 50% ciascuno.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, queste devono essere regolamentate sulla base del protocollo stipulato in data 25.10.2019 tra
Tribunale di Napoli nord e COA di Napoli nord, qui da intendersi integralmente recepito e trascritto.
Rinviava, poi, per l'escussione dei testi ammessi all'udienza del 04.06.2024.
All'udienza che precede, all'esito dell'escussione dei testi, il giudice, preso atto della congiunta richiesta di rinvio per tentare il bonario componimento della lite, disponeva la comparizione personale dei coniugi per il 04.12.2024.
All'udienza del 04.12.2024 le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore, il quale riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non apponeva il visto malgrado la trasmissione degli atti sia in data 10.08.2023 sia in data 06.12.2024.
Le parti, come sopra indicato, hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore all'udienza di comparizione tenutasi in data 04.12.2024, che qui di seguito si riporta:
"affido condiviso di PE_1 con collocazione prevalente presso la madre, assegno di euro 380,00 mensili oltre al 100% dell'assegno unico fino al mese di giugno 2025 in favore della signora Pt 1 ed a carico del sig. CP_1 con pagamento a carico della signora Pt 1 dell'intera retta scolastica e dal mese di luglio 2025 conferma dei provvedimenti vigenti, con previsione di euro 380,00 al mese ed assegno per il nucleo familiare al 50%, oltre spese straordinarie al 50% come da protocollo del tribunale di
Napoli nord, salvo la retta scolastica della minore che sarà integralmente a carico della signora Pt 1 qualora la stessa intenda iscrivere PE 1 anche per l'a.s. 2025-
2026 sempre presso scuola privata. In ordine al diritto di visita previsione che PE_1 stia con il padre tutti i sabati dalle ore 13.00, a week-end alterni il padre la terrà con sé fino alla domenica alle ore 20.00, nei week-end in cui PE 1 non starà anche la domenica con il padre il sig. CP_1 trascorrerà con la minore il sabato dalle ore
13.00 alle ore 20.00 ed il martedì, salvo diverso accordo sul giorno, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00. Rinuncia a tutte le ulteriori domande e spese compensate
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ed accettata dalle parti, come in parte motiva riportata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28.1.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro