Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01879/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01699/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di archiviazione adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data 23.11.2020 sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da -OMISSIS-;
- di ogni atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. AB RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
In via preliminare, il Tribunale evidenzia l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione alla parte resistente, con la precisazione che la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 cpa nel corso della discussione in pubblica udienza.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorso non è stato notificato all’Amministrazione resistente, non costituita in giudizio, con conseguente maturazione della decadenza prevista dall’art. 41, comma 2, cpa.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese, stante la mancata notificazione alla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA OS, Presidente
AB RN, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AB RN | HA OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.