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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1422 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note autorizzate), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pendente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'avv. Domenico Ruscio
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._1 procuratore speciale di , con l'avv. Roberto Cappelli;
Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: azione di rivendica.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta della causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'azienda agricola conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale , in proprio e in qualità di procuratore di Controparte_1
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, Controparte_2 accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 950 c.c., l'esatto confine tra la p.lla 309 della proprietà
[...]
– al confine con la p.lla n. 36 della proprietà – nonché sulle p.lle 310 e 311 della Parte_1 CP_2 proprietà – al confine con le p.lle 37, 337 e 175 della proprietà con ogni Parte_2 CP_2 conseguenza di legge;
in via subordinata, accertare e dichiarare che, la striscia di terreno per cui in fase possessoria è stato disposto l'immediato arretramento, ed in particolare, di un metro e mezzo del filare di viti che sorge lungo la p.lla 309 di proprietà della – al confine con la p.lla Parte_2
n. 36 della proprietà – nonché di ottanta centimetri del filare di viti che sorge sulle p.lle 310 e CP_2
311 della proprietà – al confine con le p.lle 37, 337 e 175 della proprietà , è Parte_2 CP_2 di proprietà dell' con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, Parte_1 ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del bene immobile per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati da accessori fiscali e previdenziali”. A sostegno della domanda, esponeva che: in seguito ad un'azione di spoglio vittoriosamente intentata dall'odierno convenuto, ed alla successiva ordinanza, le era stato ordinato l'arretramento di un metro e mezzo dal filare di viti che sorge lungo la particella 309; dopo aver ottemperato all'ordinanza del
Tribunale di Lamezia Terme, aveva interesse a conoscere gli esatti confini tra le due proprietà, ritenendo che vi fosse una situazione di incertezza;
in ogni caso, riteneva che la striscia di terreno de qua fosse di sua esclusiva proprietà per possesso pubblico e pacifico ultraventennale e pertanto in via subordinata esperiva apposita domanda di rivendica. Si costituiva in giudizio il convenuto, nella duplice veste di proprietario e usufruttuario, nonché di procuratore generale delle figlie, il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità delle domande, essendo l'azione di regolamento di confini ontologicamente incompatibile con quella di rivendica. Nel merito, rilevava, in ordine all'azione di regolamento di confini, che non vi fosse alcuna situazione di incertezza, anche in seguito all'ordinanza di reintegra possessoria del Tribunale di Lamezia del
12.7.2011, confermata peraltro anche in sede di reclamo: la situazione di fatto del confine corrispondeva, secondo il comparente, alla realtà giuridica consacrata nei titoli di proprietà. Inoltre, evidenziava che entrambe le strisce di terreno oggetto di contestazione (quella di un metro e mezzo posta al confine tra la particella n. 309 di la particella n. 36 di , nonché quella di ottanta Pt_2 CP_2 centimetri posta al confine tra la particella n. 310 e 311 di e le particelle n. 37, n. 337 e n. 175 Pt_2 di , erano state possedute uti dominus, nonché in maniera pacifica, non violenta, continua e mai CP_2 interrotta, dal convenuto , e prima di esso dai suoi danti causa, per un periodo superiore ai 20 CP_2 anni. In ordine alla domanda di rivendicazione, poi, il convenuto eccepiva l'intervenuta usucapione in suo favore delle strisce di terreno oggetto di contestazione. Concludeva, pertanto, per la preliminare dichiarazione di inammissibilità della domanda attorea;
nel merito, nel caso in cui la domanda fosse qualificata come regolamento di confini, accertare e dichiarare la piena e perfetta corrispondenza tra l'attuale delimitazione dei confini, come emersa all'esito del giudizio possessorio, e quella risultante dai titoli di proprietà, in ogni caso stante l'intervenuta usucapione ventennale in favore della parte convenuta;
in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui la domanda avversaria fosse stata qualificata come azione di rivendicazione, dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione delle strisce di terreno, con ogni conseguenza di legge.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso la prova orale. Veniva inoltre espletata una CTU tecnica per l'individuazione dei confini, disposta dal giudice istruttore diversamente impersonato.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2025, svoltasi mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande e le azioni svolte dalle parti e sulle quali il Tribunale è oggi chiamato a pronunciare sono le seguenti:
- azione di regolamento di confini ex art 950 c.c. (espressamente qualificata in questi termini dal giudice istruttore diversamente impersonato con ordinanza del 6.10.2014);
- domanda del convenuto volta all'accertamento della intervenuta usucapione della porzione di terreno.
Così delimitato il thema decidendum ed il correlato thema probandum, si passa innanzitutto ad esaminare la domanda usucapione del diritto reale di uso avanzata dai convenuti perché avente priorità logica sulle altre.
In tale ottica vale rammentare che sulla base del disposto di cui all'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato laddove, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il possesso
è il potere di fatto su una cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, accompagnato dall'elemento psicologico di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene.
La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (cfr. Cass. n. 22191.2013; ma vedi anche la massima di diritto di Cass. n. 18392/2006: “Ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare”). Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ.. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. ex plurimis Cass. n. 5964/1996).
Sicchè, ai fini della configurabilità del possesso idoneo ad usucapire il bene è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche – e soprattutto - del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario, senza riconoscerne la proprietà altrui.
In altri termini, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra e specularmente, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140
c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa deve essere necessariamente accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus. Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre rilevare che la domanda dell'odierno convenuto risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati.
All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di delle porzioni di terreno site in Lamezia Controparte_1
Terme – loc. Viscardi, ed in particolare della striscia di terreno di un metro e mezzo posta al confine tra la particella n. 309 di e la particella n. 36 di , nonché quella di ottanta centimetri Pt_2 CP_2 posta al confine tra la particella n. 310 e 311 di e le particelle n. 37, n. 337 e n. 175 di . Pt_2 CP_2
Invero, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale del terreno indicato in premessa da parte dell'attuale convenuto, utile per l'acquisto in suo favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione, poiché risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c.. Dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dagli attuali convenuti si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. (vedi dichiarazioni del testimone , verbale di udienza del 7.5.2014, in Testimone_1 atti, che ha confermato che le strisce di terreno in questione erano sempre state possedute dal CP_2 ed ha potuto affermarlo per essere assiduo frequentatore dei luoghi;
anche il teste , Testimone_2 escusso alla medesima udienza del 7.5.2014, ha confermato il possesso pacifico del per essere CP_3 colui che ha coltivato il vigneto del convenuto per venti anni, avendo anche riconosciuto le foto dello stato dei luoghi).
D'altra parte, la circostanza del ricorso possessorio – che ha confermato l'avvenuto sconfinamento e ha ripristinato i confini che avevano sempre delimitato le proprietà - non può che ulteriormente confermare l'avvenuta usucapione in favore di . Controparte_1
L'accoglimento della domanda di usucapione del convenuto determina il rigetto di quella CP_3 attorea di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c., in quanto l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, incompatibile con ogni altra pretesa sul bene oggetto di contestazione.
È appena il caso di precisare che il riconoscimento dell'intervenuta usucapione preclude anche l'esame della domanda di rivendica e di ogni altra questione. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile sopraindicato in beneficio di , Controparte_1 essendosi verificati, nella fattispecie de qua, tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) accoglie la domanda di usucapione del convenuto e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta usucapione in favore di della striscia di terreno di un metro e mezzo posta al confine Controparte_1 tra la particella n. 309 di e la particella n. 36 di , nonché di quella di ottanta centimetri Pt_2 CP_2 posta al confine tra la particella n. 310 e 311 di e le particelle n. 37, n. 337 e n. 175 di;
Pt_2 CP_2
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Lamezia Terme, 18 giugno 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco