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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/11/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1874 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
Avv. PIAZZA GIUSEPPA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente avv. CARLISI VIVIANA
RESISTENTE
1 OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L. 18/80 E 508/88 negatagli dapprima dalla
Commissione Medica Invalidi Civili e poi in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo nel procedimento portante R.G.N. 2897/2021
, sin dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa, in quanto affetta da gravi patologie che le impediscono di attendere agli atti quotidiani della vita e di potere deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Conseguentemente condannare l' in CP_1
persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore, al riconoscimento ed alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 31 dicembre 2020, epoca della
2 presentazione della domanda in via amministrativa, o, comunque da altra data ad essa successiva che verrà riconosciuta dal nominando CTU.
A sostegno della propria tesi esponeva che le conclusioni medico- legali alle quali era pervenuto il consulente in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo nel sopra citato procedimento non erano condivisibili avendo lo stesso sottovalutato le patologie in atto possedute dalla parte ricorrente che le impedivano di attendere agli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e, che comunque le sue condizioni di salute avevano subito un ulteriore e grave peggioramento, a tal punto da costringerla a rimanere a letto costantemente. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge conseguentemente del riconoscimento del relativo beneficio e l'acquisizione del fascicolo della' A.T.P.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Per_1
che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
[...]
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed
3 eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale, e rinviata per discussione decisione all'udienza del 12 febbraio 2025.
Nelle more del giudizio mutava, a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario, la persona fisica del
Giudice con il sottoscritto estensore, il quale autorizzava la richiesta di proroga del nominato ctu per il deposito della relazione peritale e fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per l' odierna udienza del 10 novembre 2025 ove, le parti discutevano la causa come da verbale di udienza, ed il
Giudice, decideva all'esito della camera di consiglio, mediante sentenza ex art. 429 c.p.c . della quale dava lettura integrale in pubblica udienza ed in assenza delle parti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c..
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti sotto dedotti.
4 L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame i requisiti di carattere sanitario richiesti dalle norme sopra citate sussistono per il riconoscimento dele prestazioni richieste sebbene nei limiti di cui in perizia. Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, e solo a seguito della disposta integrazione della relazione peritale Dott. ha accertato, previo Persona_2
esame dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico- scientifico, che “ (…) Alla luce della documentazione, presente nel fascicolo telematico, si rileva che la ricorrente presentava condizioni di salute tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.. dal 04.08.2023 … fino all'exitus della ricorrente (29.10.23)…..”
La C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti che, pertanto, vengono totalmente condivisi e fatti propri da questo Giudice.
5
Considerato che
il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, a quello effettuato nella fase dell' che ne Pt_2
aveva negato il diritto, e tenuto conto dell'esito della lite ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti.
Dichiara inammissibile la domanda volta alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 31 dicembre 2020, essendo il presente giudizio finalizzato solo alla accertamento del requisito sanitario .
Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
la Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro , ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 04 agosto 2023 fino all'exitus avvenuto in data 29 ottobre 2023.
6 Tenuto conto dell'esito della presente lite, compensa tra le parti le spese del presente giudizio e di quello della fase dell' . Pt_2
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica come liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, il 10 novembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1874 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
Avv. PIAZZA GIUSEPPA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente avv. CARLISI VIVIANA
RESISTENTE
1 OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L. 18/80 E 508/88 negatagli dapprima dalla
Commissione Medica Invalidi Civili e poi in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo nel procedimento portante R.G.N. 2897/2021
, sin dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa, in quanto affetta da gravi patologie che le impediscono di attendere agli atti quotidiani della vita e di potere deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Conseguentemente condannare l' in CP_1
persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore, al riconoscimento ed alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 31 dicembre 2020, epoca della
2 presentazione della domanda in via amministrativa, o, comunque da altra data ad essa successiva che verrà riconosciuta dal nominando CTU.
A sostegno della propria tesi esponeva che le conclusioni medico- legali alle quali era pervenuto il consulente in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo nel sopra citato procedimento non erano condivisibili avendo lo stesso sottovalutato le patologie in atto possedute dalla parte ricorrente che le impedivano di attendere agli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e, che comunque le sue condizioni di salute avevano subito un ulteriore e grave peggioramento, a tal punto da costringerla a rimanere a letto costantemente. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge conseguentemente del riconoscimento del relativo beneficio e l'acquisizione del fascicolo della' A.T.P.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Per_1
che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
[...]
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed
3 eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale, e rinviata per discussione decisione all'udienza del 12 febbraio 2025.
Nelle more del giudizio mutava, a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario, la persona fisica del
Giudice con il sottoscritto estensore, il quale autorizzava la richiesta di proroga del nominato ctu per il deposito della relazione peritale e fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per l' odierna udienza del 10 novembre 2025 ove, le parti discutevano la causa come da verbale di udienza, ed il
Giudice, decideva all'esito della camera di consiglio, mediante sentenza ex art. 429 c.p.c . della quale dava lettura integrale in pubblica udienza ed in assenza delle parti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c..
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti sotto dedotti.
4 L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame i requisiti di carattere sanitario richiesti dalle norme sopra citate sussistono per il riconoscimento dele prestazioni richieste sebbene nei limiti di cui in perizia. Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, e solo a seguito della disposta integrazione della relazione peritale Dott. ha accertato, previo Persona_2
esame dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico- scientifico, che “ (…) Alla luce della documentazione, presente nel fascicolo telematico, si rileva che la ricorrente presentava condizioni di salute tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.. dal 04.08.2023 … fino all'exitus della ricorrente (29.10.23)…..”
La C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti che, pertanto, vengono totalmente condivisi e fatti propri da questo Giudice.
5
Considerato che
il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, a quello effettuato nella fase dell' che ne Pt_2
aveva negato il diritto, e tenuto conto dell'esito della lite ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti.
Dichiara inammissibile la domanda volta alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 31 dicembre 2020, essendo il presente giudizio finalizzato solo alla accertamento del requisito sanitario .
Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
la Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro , ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 04 agosto 2023 fino all'exitus avvenuto in data 29 ottobre 2023.
6 Tenuto conto dell'esito della presente lite, compensa tra le parti le spese del presente giudizio e di quello della fase dell' . Pt_2
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica come liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, il 10 novembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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