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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5725/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAFFIOTI Parte_1 C.F._1 CRISTIAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MALTA 2/2 SC.SX 16121 GENOVApresso il difensore avv. SAFFIOTI CRISTIAN
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS PAOLO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Cola di Rienzo 111 00192 ROMApresso il difensore avv. DE ANGELIS PAOLO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. KERAMBRUN JEAN JACQUES e CP_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE DELLA COSTITUZIONE 3 80143 NAPOLI presso il difensore avv. KERAMBRUN JEAN JACQUES
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 3.4.2025, ovvero:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze,
- revocare l'ordinanza di rimessione in decisione datata 1 febbrazio 2025, e rimettere il procedimento nella fase istruttoria, al solo fine di accogliere le istanze istruttorie già formulate nei precedenti atti difensivi;
NEL MERITO:
- rigettare integralmente le domande ed eccezioni dedotte da in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, e dall'intervenuta in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, in quanto infondate, indimostrate e tardivamente dedotte;
pagina 1 di 12 - nel merito, ritenuta la propria competenza, condannare in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. della somma di Euro Parte_1 5.000,00# a titolo di risarcimento e indennità per l'occupazione abusiva di parte del suo fondo per il periodo ricompreso tra l'installazione dei manufatti nel 2018 e la cessione del ramo d'azienda a
avvenuta il 29 marzo 2021, o in alternativa alla somma minore e/o maggiore che Controparte_4 dovesse emergere in corso di causa, nonché ad una somma equitativamente determinata ex art. 96, c. 3, c. p. c, per le ragioni esposte in memoria. Con vittoria di diritti, compensi ed onorari tutti del giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali e 15% per spese generali. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge”. Per la convenuta: come da nota di precisazione conclusioni depositata in data 6.3.2025, ovvero come da comparsa di costituzione: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: Accertare e dichiarare – per quanto argomentato in narrativa – il difetto di legittimazione passiva di in quanto la proprietà dell'impianto di cu al presente giudizio è della società CP_1 CP_2 e, per l'effetto, respingere tutte le domande di parte attrice.
[...] Con vittoria di compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.” Per l'intervenuta: come da note conclusionali depositate in data 2.4.2025, ovvero: “perché piaccia all'adito Ill.mo Tribunale di Firenze, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato:
1) dichiarare il proprio difetti di giurisdizione per le causali di cui sopra nonchè sempre in via preliminare, e, comunque ed in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva degli attori;
2)in via gradata dichiarare l'improponibilità della domanda per non avere parte attrice espletato il preliminare tentativo di conciliazione e/o mediazione obbligatorianei confronti dell'odierno interventore;
3)in subordine comunque ed in ogni caso rigettare la domanda avanzata dalle controparti perché inammissibile, improponibile e, comunque ed in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto. Vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi al difensore costituito resosene anticipatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.5.2024, a convenuto Parte_1 in giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'Ill.mo Tribunale di Firenze, previo accertamento dell'illegittima installazione della condotta telefonica descritta in parte narrativa, condannare la società alla rimozione, a sua cura e CP_3 spese, del manufatto, costituito da tre pali infissi a terra e dalla condotta aerea, e al pagamento in favore del Sig. della somma di Euro 10.000,00# a titolo di risarcimento per Parte_1 l'occupazione abusiva di parte del suo fondo, oltre Euro 1.000,00# per ogni anno successivo alla data di introduzione della domanda sino all'effettiva rimozione dei manufatti, o in alternativa alla somma minore e/o maggiore che dovesse emergere in corso di causa. Condannare altresì la società convenuta al pagamento delle spese ed onorari tutti del giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali e 15% per spese generali. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.”. A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto:
- di essere comproprietario, unitamente alla moglie ed in forza di contratto Parte_2 di compravendita stipulato in data 2.4.1996 ai rogiti del Notaio di un appezzamento di Persona_1 terreno agricolo di superficie pari a 26.182 mq. circa sito in Dicomano (FI), località Frascole, catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Dicomano (FI), nel foglio di mappa 54, dalle particelle 147, 149, 150, 151, 152, 160, 161 e 193; pagina 2 di 12 - che in tale terreno insiste una linea telefonica aerea costituita da tre pali di legno infissi a terra che sorreggono una condotta aerea, di proprietà della società convenuta, e che attraversa la particella 161 per tutta la sua lunghezza, per un'estensione di circa 100 ml.;
- che tuttavia l'installazione di tali manufatti e la loro presenza sul proprio terreno è del tutto illegittima, essendo avvenuta in assenza di alcun titolo;
- che infatti in caso di una servitù di linea con appoggio di fili e cavi quale quella di specie l'art. 53 D.Lgs. 259/2003, la cui formulazione ripete quella del previgente art. 92 del medesimo testo normativo, richiede necessariamente l'autorizzazione del proprietario del terreno o l'avvio di una procedura di esproprio ed il pagamento di una congrua indennità, mai nemmeno offertagli dalla convenuta;
- che tuttavia tale installazione non è mai stata autorizzata né dallo stesso né da altri aventi diritto, né è mai stata costituita in merito alcuna servitù di condotta, né mediante una scrittura privata, mai nemmeno sollecitata, né mediante alcun provvedimento amministrativo;
- che la totale illiceità dei manufatti in questione è peraltro chiaramente emersa in occasione del sopralluogo congiunto effettuato nei luoghi di causa nell'estate del 2019 con tecnico Persona_2 incaricato della società convenuta che in tale occasione ha espressamente riconosciuto che i pali in questione sono stati installati circa tre anni prima senza alcuna autorizzazione;
- che tuttavia anche a seguito del predetto sopralluogo la convenuta è rimasta inerte, non assumendo alcuna iniziativa in merito né riscontrando le proprie richieste;
- che infatti tutti i tentativi di composizione stragiudiziale della controversia non hanno avuto alcun esito, ivi compresi il procedimento di mediazione introdotto nel dicembre del 2019, e a cui la società convenuta non ha nemmeno partecipato, e la procedura di negoziazione assistita proposta nei confronti della stessa nel novembre del 2023 chiedendo il ristoro del danno patito e, in alternativa, la sottoscrizione di una convenzione di costituzione della servitù di condotta o l'integrale rimozione dei manufatti in questione, che non ha avuto alcun esito stante il mancato riscontro della convenuta al relativo invito notificato via pec;
- di esser quindi costretto ad introdurre il presente procedimento per richiedere il risarcimento patito a causa dell'occupazione abusiva del proprio terreno e della conseguente lesione al godimento dello stesso e la rimozione della linea e dei pali che insistono sullo stesso;
- di aver quantificato l'importo richiesto a titolo di risarcimento in via equitativa, tenendo conto del numero di pali infissi, dell'ampia estensione della linea aerea e della circostanza che, trattandosi di linea non interrata, la stessa comporta la continua necessità di taglio degli alberi e delle piante che crescono sui due lati del terreno in questione entro un raggio di tre metri, con conseguente sistematico depauperamento della vegetazione dello stesso per un'area complessiva di 600 mq., peraltro ad opera di personale che esegue la relativa manutenzione senza alcun preavviso né autorizzazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 20.6.2024 si è costituita nel presente giudizio la società o rassegnando le conclusioni Controparte_5 CP_1 sopra riportate. In particolare, a sostegno delle proprie difese e richieste la convenuta, pur non contestando né la comproprietà attorea del terreno in questione, né l'illegittimità dell'installazione dei manufatti costituenti la linea telefonica dedotta ex adverso, né la sussistenza dei danni di cui l'attore ha chiesto il risarcimento, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo:
- che con atto di conferimento di ramo d'azienda stipulato in data 29.3.2021 per Notaio Persona_3 ha trasferito a il ramo d'azienda costituito dall'infrastruttura secondaria, che Controparte_2 comprende l'intera infrastruttura di posa utilizzata per la rete secondaria in rame e per la rete secondaria in fibra ovunque ubicate e, quindi, anche l'infrastruttura aerea con tutti i pali e l'insieme degli accessori per sostenerli e per consentire la posa dei cavi in rame o in fibra;
pagina 3 di 12 - che quindi l'unica legittimata passiva in relazione all'avversa azione è divenuta Controparte_2 piena titolare dell'intera infrastruttura secondaria sopra descritta e, quindi, anche dell'impianto di linea oggetto delle domande attoree.
3. A seguito del differimento della prima udienza di comparizione disposto dal Giudice con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 22.7.2024, si è quindi svolto tra le parti lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., tutte tempestivamente depositate.
4. In particolare, a fronte delle difese svolte dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. l'attore ha precisato le proprie conclusioni, limitando la propria domanda alla richiesta di pagamento in suo favore dell'indennità per l'occupazione abusiva di parte del suo terreno e di risarcimento dei danni conseguentemente patiti in relazione al periodo ricompreso tra l'installazione dei manufatti contestati, avvenuta nel 2018, ed il 29.3.2021, ovvero fino all'eccepita cessione del ramo d'azienda a chiedendo il rigetto dell'avversa eccezione Controparte_2 di carenza della legittimazione passiva e deducendo e contestando in particolare:
- che la partecipazione al giudizio della convenuta è del tutto giustificata in relazione alla domanda di risarcimento derivante dall'occupazione abusiva del proprio terreno così come sopra temporalmente limitata, tenuto conto che, come dedotto fin dal proprio atto introduttivo, la linea telefonica oggetto di domanda è stata installata dalla società convenuta nel 2018 e, quindi, è presente nel proprio terreno da prima dell'eccepita cessione del ramo di azienda e che nel periodo in relazione al quale ha limitato tale domanda la struttura è stata inequivocabilmente nella titolarità e nel godimento della convenuta;
- che in ogni caso la convenuta è pacificamente il soggetto autore della condotta illecita contestata, tenuto conto che la stessa non ha contestato nella sua comparsa di costituzione e risposta di aver installato i manufatti in questione nel proprio terreno nel 2018 in assenza di alcuna autorizzazione o titolo e, quindi, abusivamente, essendosi piuttosto limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva stante la predetta cessione del ramo d'azienda a Controparte_2
- che non v'è quindi alcun dubbio sulla sussistenza della contestata responsabilità anche sotto il profilo soggettivo della convenuta, che è stata pienamente consapevole della mancanza di alcuna autorizzazione e, quindi, di ledere il diritto altrui.
5. Dal canto suo, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. la convenuta ha dedotto in particolare :
- che non solo nell'atto di cessione del ramo d'azienda stipulato con risulta Controparte_2 espressamente previsto che l'oggetto del conferimento è stato l'intero ramo di azienda costituito dalla Con rete secondaria di , che peraltro è sorta più di un secolo fa ed era già stata oggetto di molteplici trasferimenti, e quindi, oltre ai cavi ed alle infrastrutture di posa sotterranee ed aeree dedicate, l'insieme dei beni, delle attività e delle passività e dei relativi rapporti giuridici, ma che in caso di cessione di azienda o di rami di azienda come quello di specie, in deroga alla generale normativa disposta per la cessione dei contratti dall'art. 1406 c.c. ed a tutela dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 2558 c.c. la successione dell'acquirente nei rapporti giuridici inerenti l'azienda ceduta si verifica ope legis, come effetto automatico del trasferimento, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto e dalla volontà espressa delle parti, che può rilevare solo al fine di escludere tale subentro;
- che l'asserita ignoranza della predetta cessione dedotta dall'attore è quindi del tutto irrilevante;
- che infatti la stessa è stata regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese in data 29.3.2021 e che quindi, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 2556, comma 2 e 2193, comma 2 c.c., da tale data la cessione è opponibile a chiunque, ivi compreso l'odierno attore.
6. A fronte delle difese svolte dalla convenuta nella predetta memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., con la propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. l'attore, oltre a svolgere le proprie istanze istruttorie, ha contestato:
- l'estraneità alla presente fattispecie, qualificabile come illecito extracontrattuale, sia dell'art. 2558 c.c. che dell'art. 2559 c.c.;
pagina 4 di 12 - che infatti l'art. 2558 c.c. si applica alle sole fattispecie contrattuali che prevedono prestazioni corrispettive sottoscritte in relazione ad esigenze dell'azienda e che non abbiano già avuto esecuzione, mentre nel caso di specie non è mai esistito alcun contratto o accordo avente ad oggetto l'installazione della rete contestata, avvenuta in assenza di alcun titolo, e che l'art. 2559 c.c. è relativo ai soli crediti aziendali ceduti;
- che, al contrario, la disciplina applicabile al caso di specie è l'art. 2560 c.c., che nei casi di cessione di azienda o di rami di azienda prevede la piena responsabilità del soggetto alienante in relazione ai debiti aziendali contratti anteriormente alla cessione;
- che quindi la propria domanda, come precisata in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., è del tutto fondata, tenuto conto che la stessa riguarda esclusivamente il periodo in cui la convenuta ha gestito la contestata linea abusiva e che la stessa ha mantenuto la linea nel proprio terreno anche prima della predetta cessione.
7. Dal canto suo, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. la convenuta ha ribadito le proprie difese ed in particolare l'applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 2558 c.c., che per dottrina e giurisprudenza consolidata non risulta applicabile unicamente ai contratti aventi carattere personale e a tutte le ipotesi in cui il trasferimento di un'azienda sia la conseguenza diretta di un fatto non negoziale o la conseguenza mediata di una fattispecie negoziale.
8. Con atto di intervento depositato in data 15.11.2024, e quindi dopo la scadenza dei termini dell'art. 171-ter c.p.c., è intervenuta volontariamente nel presente giudizio , nella sua qualità di CP_2 successore a titolo particolare nella titolarità dell'impianto oggetto di causa in forza della cessione dedotta dalla società convenuta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “perché piaccia all'adito Ill.mo Tribunale di Catanzaro, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato:
1) dichiarare il proprio difetti di giurisdizione per le causali di cui sopra nonchè sempre in via preliminare, e, comunque ed in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva degli attori;
2)in via gradata dichiarare l'improponibilità della domanda per non avere parte attrice espletato il preliminare tentativo di conciliazione e/o mediazione obbligatoria nei confronti dell'odierno interventore;
3)in subordine comunque ed in ogni caso rigettare la domanda avanzata dalle controparti perché inammissibile, improponibile e, comunque ed in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto;
4) accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la rimessione in termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter cpc nn. 1, 2 e 3. In via istruttoria, ammettersi ogni più opportuno mezzo di prova. Vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi al difensore costituito resosene anticipatario.”
In particolare, a sostegno delle proprie difese, la società intervenuta, oltre a sostenere di essere incorsa nelle decadenze di cui all'art. 171-ter c.p.c. per essere venuta a conoscenza del presente giudizio solo in quel momento, ha eccepito:
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, deducendo la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 231, comma 1 del D.P.R. n. 156/1973, che stabilisce che gli impianti di telecomunicazione per i servizi concessi ad uso pubblico e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità degli stessi hanno carattere di pubblica utilità qualora siano esercitati dallo Stato o dai concessionari e che quindi le relative controversie devono essere demandate al Giudice Amministrativo, la cui giurisdizione è esclusa solo quando alla base dell'operato della P.A. non vi sia un provvedimento e si verta in un'ipotesi di comportamento di mero fatto;
- l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato espletamento nei propri confronti del procedimento di mediazione, obbligatorio per tutte le domande relative a diritti reali;
- l'improponibilità della domanda svolta dall'attore, utente , nel presente giudizio per il CP_5 mancato previo espletamento del tentativo di conciliazione dinanzi alle commissioni di conciliazione del CO.RE.COM o alle sezioni presso le Camere di Commercio territorialmente competenti di cui pagina 5 di 12 all'art. 1 L. 249/1997 ed agli artt. 3) e 12) della Del 182/02/CONS, obbligatorio in tutti i casi in cui utenti singoli o associati dei servizi di telecomunicazione lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia;
- la carenza di legittimazione attiva dell'attore, che non risulta proprietario dell'immobile su cui sarebbero apposti i pali contestati;
- l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato dall'attore tenuto conto che la linea aerea contestata è stata installata da oltre vent'anni, durante i quali la stessa, ed in precedenza la società convenuta, hanno usucapito la relativa servitù di elettrodotto avendo esercitato pacificamente ed ininterrottamente un possesso ultraventennale provvedendo a mantenere gli impianti in questione;
- che in ogni caso le domande attoree sono tutte infondate;
- che infatti ai sensi del combinato disposto degli artt. 231 e 23 del D.P.R. n. 156/1973 l'installazione e la detenzione di impianti di telefonia e comunicazione elettronica ad uso pubblico su un immobile di proprietà di un utente privato è del tutto legittima, trattandosi di un servizio di pubblica utilità anche se si tratta di impianti destinati alla somministrazione di un singolo utente, disponendo che in tali casi il proprietario non può opporsi all'appoggio di antenne e di sostegni ed al passaggio di condutture, di fili o di qualsiasi altro impianto, introducendo quindi delle vere e proprie limitazioni legali del diritto di proprietà, da qualificare come diritto reale d'uso rientrante tra le ipotesi di diritto pubblico di natura reale gravante sui beni;
- che del resto anche la legislazione più recente introdotta in materia ha confermato e rafforzato tali limitazioni legali alla proprietà privata, tenuto conto che l'art. 11 del D.Lgs. n. 198/2002 prevede il diritto dell'operatore di servizi di telecomunicazioni di agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed all'installazione di infrastrutture e che tale diritto risulta confermato anche dall'art. 91 del D.Lgs. n. 259/2003, il quale, ribadendo che i fili o i cavi degli impianti di rete di comunicazione elettronica possono passare al di sopra dei fondi di proprietà pubblica o privata ed ai lati degli edifici senza che il proprietario possa opporsi all'appoggio di antenne e sostegni ed al passaggio di fili, condutture ed impianti, ha anche disposto espressamente che lo stesso è tenuto a sopportare il passaggio nel proprio immobile del personale esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, la riparazione e la manutenzione degli impianti;
- che quindi il proprietario di un fondo ha l'obbligo di concedere l'installazione ed il passaggio degli impianti di telecomunicazione quale quello di specie e di astenersi dal frapporvi ostacoli o turbative.
9. A fronte delle difese svolte dalla società intervenuta nel predetto atto di intervento volontario e della richiesta di estromissione dal presente giudizio avanzata dalla convenuta all'udienza del 19.11.2024, con memoria autorizzata depositata in data 13.12.2024 l'attore, che si era già opposto alla predetta richiesta di estromissione all'udienza sopra citata, oltre a ribadire le proprie difese, ha contestato il predetto intervento, opponendosi all'emissione del provvedimento di rimessione in termini richiesto dall'intervenuta stante sia la natura meramente adesiva dell'intervento svolto da quest'ultima, che non ha proposto né ha interesse a proporre alcuna domanda nei confronti delle altre parti costituite, sia l'assenza di alcuna prova in merito alle modalità ed alle tempistiche di acquisizione della conoscenza del presente giudizio da parte della stessa, chiedendo in via subordinata l'assegnazione dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., e contestando tutte le eccezioni ivi svolte dall'intervenuta, eccependo in particolare:
- l'errata valutazione di quest'ultima dell'oggetto del presente giudizio, modificato a seguito della precisazione delle conclusioni dallo stesso effettuata con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. a seguito dell'apprendimento dell'avvenuta cessione del ramo di azienda dedotta dalla convenuta a partire dal 29.3.2021 e quindi limitato alla richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati dall'occupazione abusiva di quest'ultima di parte del proprio terreno per il periodo in cui la prima è stata proprietaria, oltre che soggetto gestore, della linea oggetto di causa, circostanza non contestata nemmeno dalla società intervenuta;
pagina 6 di 12 - l'insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di specie, come riconosciuto anche da una delle pronunce richiamate dall'intervenuta, tenuto conto che l'installazione della linea contestata è avvenuta in assenza di alcun accordo o provvedimento ablatorio e, quindi, in forza di un comportamento di mero fatto illecito ed abusivo;
- che il requisito di procedibilità delle proprie domande è stato ampiamente assolto mediante l'avvio nei confronti della convenuta, prima dell'introduzione del presente giudizio, di un tentativo di mediazione e di un procedimento di negoziazione assistita e che non vi era alcun motivo per introdurre tali procedure anche nei confronti dell'intervenuta stante l'assenza della proposizione di alcuna domanda nei confronti di quest'ultima;
- che del resto l'intervenuta non è portatrice di alcun interesse proprio alla partecipazione al presente giudizio, non avendo svolto alcuna domanda nei confronti delle altre parti costituite e non essendo destinataria di alcuna domanda o richiesta da parte di queste ultime, tenuto conto che anche a seguito della predetta modifica delle proprie domande la convenuta si è limitata a negare la fondatezza della propria residua domanda risarcitoria, non allargando il contraddittorio nei confronti della cessionaria, odierna intervenuta;
- che la propria comproprietà del terreno oggetto di causa, contestata in modo assolutamente generico, è comprovata dalla documentazione prodotta, del tutto sufficiente a fondare la propria legittimazione attiva in relazione alla predetta domanda risarcitoria;
10. La causa, istruita documentalmente, è stata ritenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, previa precisazione delle conclusioni come sopra riportate e lo scambio tra le parti delle memorie conclusionali.
11. In via pregiudiziale di rito, indipendentemente da ogni altra considerazione in merito all'intervento ex art. 105 c.p.c. spiegato nel presente giudizio da deve essere affermata la sussistenza CP_2 della giurisdizione del giudice ordinario adito e l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione svolta da quest'ultima. In particolare, sebbene il vigente art. 51 D. Lgs. 259/2003, riprendendo la formulazione dell'abrogato art. 231 D.P.R. 156/1973, stabilisca che gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità ai sensi degli artt. 12 e ss. D.P.R. 327/2001, non v'è dubbio che l'oggetto del presente giudizio riguarda dei diritti soggettivi. Infatti, l'odierno attore ha introdotto la presente causa chiedendo la condanna della società convenuta, all'epoca dei fatti concessionaria del servizio telefonico, alla rimozione dei pali installati sul terreno di cui lo stesso è comproprietario a sostegno di una linea telefonica aerea in assenza di alcuna autorizzazione o consenso dello stesso o di altri aventi diritto e di alcun provvedimento ablatorio, ed il risarcimento dei danni asseritamente subiti per tale occupazione illegittima del terreno in questione ai sensi dell'art. 2043 c.c. (docc.
1-3 del fascicolo di parte attrice). Di conseguenza, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta in linea di principio la competenza giurisdizionale in tema di tutela delle posizioni di diritto soggettivo, e non quella del giudice amministrativo. Tale ricostruzione, del resto, è conforme a quanto da tempo chiarito e più volte confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno espressamente affermato che “quando la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti su un fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi al proprietario di detto fondo la facoltà di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione delle opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della P.A.” (SS.UU. n. 23623/2007; conformi: SS.UU. n. 6962/1994; SS.UU. n. 207/1986; SS.UU. n. 4511/1991). 12. Sempre in via pregiudiziale di rito, anche l'eccezione avente ad oggetto il difetto della propria legittimazione passiva svolta dalla società convenuta è infondata e deve essere disattesa. pagina 7 di 12 Infatti, come noto, la legittimazione passiva spetta ai soggetti che sono tenuti a subire la pronuncia giudiziale invocata, ovvero a coloro nei cui confronti sia attribuita la soggettività passiva del rapporto giuridico invocato in base alla prospettazione esposta dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità, in concreto, dello stesso, che costituisce invero questione attinente al merito della causa (Cass. n. 11284/2010; Cass. n. 14243/2012). Tanto premesso, nel caso di specie l'attore ha citato in giudizio la società deducendo che la CP_1 stessa aveva materialmente installato sul proprio terreno i manufatti a sostegno della linea telefonica aerea oggetto di causa in assenza di alcun titolo, invocando quindi la condanna della stessa alla loro rimozione ed al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di tale occupazione illegittima. Di conseguenza, non v'è dubbio che in base alla prospettazione attorea riportata nell'atto di citazione la convenuta appare chiaramente come il soggetto passivo dei rapporti giuridici invocati. Inoltre, a seguito della costituzione della convenuta, che nella sua comparsa di costituzione e risposta ha dato atto di aver ceduto l'intera infrastruttura secondaria precedentemente di sua proprietà, e, quindi, anche l'impianto oggetto della presente causa, a con atto di conferimento di ramo Controparte_2 d'azienda per Notaio del 29.3.2021 regolarmente iscritto nel registro delle imprese in Persona_3 pari data (docc.
2-4 del fascicolo di parte convenuta e doc. 3 del fascicolo di parte intervenuta), con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. l'attore ha precisato le proprie domande limitando le proprie pretese alla sola domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., peraltro relativamente ai soli danni subiti dal 2018, ovvero dall'installazione della linea in questione, al 29.3.2021, ovvero fino alla predetta cessione dell'infrastruttura in questione a , e rispetto alla quale è quindi certamente sussistente la CP_2 legittimazione passiva della convenuta. Peraltro, non solo l'eventuale sussistenza della predetta responsabilità in capo alla società convenuta è questione che attiene al merito della presente controversia, ma nel caso di specie non v'è neanche dubbio che la stessa sia anche effettivamente il soggetto titolare dal lato passivo del rapporto giuridico obbligatorio invocato dall'attore, tenuto conto che, come meglio esposto in seguito, l'apposizione nel 2018 della linea in questione sul terreno di proprietà dell'attore ad opera della convenuta deve ritenersi circostanza pacifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. stante la mancata contestazione di tale circostanza da parte della stessa, che nel costituirsi nel presente giudizio si è limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, e l'inapplicabilità al caso di specie degli invocati artt. 2558 c.c..
13. Sono invece irrilevanti ed improponibili, oltre che tardive ed infondate, tutte le eccezioni, anche di rito, svolte dalla terza intervenuta con il proprio atto di intervento ex art. 105 c.p.c., Controparte_2 stante la sua carenza di interesse in relazione al presente giudizio. Infatti la stessa, che non è stata chiamata in causa da nessuna delle parti costituite e non è destinataria di alcuna pretesa avanzata da queste ultime nel presente giudizio, è intervenuta volontariamente nello stesso dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. ed il deposito delle relative memorie da parte dell'attore e della convenuta e, quindi, dopo l'avvenuta limitazione dell'oggetto del giudizio alla sola pretesa risarcitoria avanzata dall'attore in relazione al periodo precedente alla sua acquisizione dell'infrastruttura oggetto di causa, e con il suo intervento non ha spiegato alcuna domanda né nei confronti dell'attore né nei confronti della convenuta, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande attoree.
14. Passando quindi ad analizzare il merito della presente causa, la domanda risarcitoria svolta dall'attore, fondata sulla predetta occupazione illegittima del proprio terreno, risulta fondata e deve essere accolta nei limiti e nei termini che seguono. 14.1. In particolare, alla luce delle risultanze istruttorie della presente causa nonché ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per quanto di interesse risulta provato quanto segue:
- l'attore è comproprietario, tra l'altro, dell'appezzamento di terreno agricolo sito in Dicomano (FI), Località Il Pozzo, catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del medesimo Comune, nel foglio di mappa 54, particella 161, qualità bosco ceduo, classe 4, superficie are 31 centiare 68, R.D. € 0,82, R.A. pagina 8 di 12 € 0,49, in forza dell'atto di compravendita stipulato in data 2.4.1996 , regolarmente trascritto in data 24.4.1996 al reg. part. 7663 (docc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice);
- su tale terreno la società convenuta, all'epoca concessionaria del servizio telefonico e titolare della relativa infrastruttura secondaria, ha installato tre pali di legno infissi a terra e che sorreggono la condotta aerea di una linea telefonica che lo attraversa per tutta la sua lunghezza (docc.
3-8 del fascicolo di parte attrice);
- tale installazione è avvenuta in assenza sia di alcuna autorizzazione o consenso da parte dello stesso attore o di altri aventi diritto, sia di alcun provvedimento amministrativo ablatorio. 14.2. Tanto premesso, la disciplina applicabile al caso di specie è quella contenuta nel vigente D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni), che disciplina diversamente le ipotesi in cui i fili, i cavi ed in generale gli impianti delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico passano su fondi, pubblici o privati, senza necessità di appoggiarsi sugli stessi e quelle in cui tale passaggio avviene, come nel caso di specie, con appoggio di fili, cavi ed impianti sui fondi attraversati. In particolare, a differenza del primo caso, in cui ai sensi dell'art. 52 (già art. 91) del testo normativo sopra citato il passaggio può avvenire anche senza il consenso del proprietario del fondo attraversato, salvo i lati di edifici in cui sono presenti finestre o altre aperture praticabili a prospetto, nel caso delle linee cd. “con appoggio” quale quella di specie l'art. 53 (già art. 92), prescrive la necessità del consenso del proprietario, e quindi della costituzione volontaria del corrispondente diritto reale di servitù, qualificato dalla Corte di Cassazione quale diritto reale di uso rientrante tra i pesi di diritto pubblico di natura reale (Cass. n. 788/2022), o, in alternativa, l'imposizione della stessa mediante un provvedimento amministrativo ablatorio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 reso all'esito di una vera e propria procedura espropriativa e con la conseguente corresponsione al proprietario dell'indennità dovuta sensi dell'art. 44 di tale testo normativo (Cass. n. 788/2022; Cass. n. 4517/2021; Cass. n. 12245/1998; Cass. n. 12470/1998; Cass. n. 12469/1998; Cass. n. 12468/1998; Cass. n. 12467/1998; Cass. n. 2505/1998). Orbene, come sopra anticipato, nel caso di specie non v'è dubbio che la linea ed i manufatti oggetto di causa rientrino in questa seconda ipotesi, essendo incontestata l'avvenuta apposizione da parte della convenuta sul terreno di proprietà dell'attore dei tre pali ivi infissi, i quali sostengono la condotta aerea in questione e la cui presenza risulta anche documentalmente provata (doc. 3 del fascicolo di parte attrice). Analogamente, deve ritenersi provata l'assenza di alcun titolo, negoziale o ablatorio, legittimante l'installazione di tali manufatti e l'occupazione del terreno di proprietà dell'odierno attore, stante la mancata contestazione anche di tale circostanza da parte della convenuta che, come sopra anticipato, nel costituirsi si è limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della predetta cessione dell'infrastruttura in questione alla società e non contestando alcuno dei fatti Controparte_2 dedotti dall'attore. Di conseguenza, la condotta della convenuta sopra descritta non può che qualificarsi come condotta illecita astrattamente idonea a fondare l'invocata responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.. 14.3. Tanto premesso, alla luce delle risultanze della presente causa deve riconoscersi che la predetta occupazione senza titolo del terreno di proprietà dell'attore ha causato a quest'ultimo una limitazione delle sue facoltà di godimento e di sfruttamento dello stesso, con il conseguente obbligo della convenuta di risarcire tale danno ai sensi della norma sopra citata. Del resto, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno risolto il contrasto precedentemente esistente in materia di danno risarcibile da occupazione senza titolo di un immobile, ai fini dell'accoglimento di una domanda risarcitoria proposta in relazione al danno emergente derivante dalla violazione del contenuto del diritto di proprietà e, quindi, dalla perdita della facoltà di godimento, diretto o indiretto, ad esso connessa quale quella di specie, trattandosi di danno cd. presunto, è sufficiente che l'attore alleghi la concreta possibilità di godimento, diretto o indiretto, dell'immobile andata perduta a causa della condotta del convenuto, salva la contestazione specifica ex pagina 9 di 12 art. 115, comma 1 c.p.c. di quest'ultimo, che deve avere ad oggetto la circostanza che “giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento” (SS.UU. nn. 33645/2022 e 33659/2022). Pertanto, solo in presenza di tale contestazione specifica da parte del convenuto sorge in capo all'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, che in ogni caso può essere “assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici” e nel caso in cui tale danno “non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (SS.UU. nn. 33645/2022 e 33659/2022). Tanto premesso, nel caso di specie l'attore ha chiaramente allegato la limitazione del godimento e della possibilità di sfruttamento del terreno in questione a causa dell'apposizione sullo stesso dei manufatti contestati, dell'ampia estensione della linea in questione, nonché della conseguente necessità di permettere il passaggio del personale della società concessionaria del servizio ai fini della manutenzione dei manufatti in questione. D'altro canto la convenuta , mentre nel proprio atto introduttivo , lungi dal contestare alcunché, si è difesa eccependo solamente il proprio difetto di legittimazione passiva, solo nella comparsa conclusionale e quindi tardivamente ha contestato l'esistenza di un danno risarcibile . Di conseguenza, deve essere affermato l'obbligo della convenuta di risarcire all'attore il danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche tenuto conto che non risulta applicabile al caso di specie la disciplina dettata in relazione alle cessioni di azienda dall'art. 2558 c.c., ai sensi del quale in caso di cessione di azienda, se non è pattuito diversamente, l'acquirente subentra automaticamente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda e che non abbiano carattere personale, invocata dalla convenuta con la propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.. Infatti, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza pronunciatasi in materia tale regola si applica esclusivamente ai rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, privi di carattere personale, ed aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e dallo stesso acquistati, ed a quelli attinenti all'organizzazione dell'impresa oggetto di cessione (tra le tante: Cass. n. 7517/2010; Cass. n. 13651/2004; Cass. n. 11318/2004; Cass. n. 5495/2001; Cass. n. 3312/2001), mentre nel caso di specie il credito vantato dall'attore ha natura personale, trattandosi di credito risarcitorio da fatto illecito. 14.4. Passando quindi alla liquidazione del danno in questione, anche alla luce delle sopra citate sentenze delle Sezioni Unite, lo stesso deve essere determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto della natura dei luoghi oggetto di causa,della destinazione boschiva del terreno, della condotta accertata della convenuta e della circostanza che la domanda in questione è stata limitata dall'attore ai soli danni subiti nel periodo compreso tra il 2018 ed il 29.3.2021, ovvero fino alla cessione di tutta l'infrastruttura secondaria, ivi compresa la linea oggetto di causa, alla società CP_2 (docc.
2-4 del fascicolo di parte convenuta e doc. 3 del fascicolo della terza intervenuta).
[...] Tanto premesso, in base alle risultanze processuali ritiene il giudicante di liquidare in via equitativa ed onnicomprensiva ad oggi il danno in € 1.138,00 sulla base di € 350,00 annui.
15. Deve invece essere rigettata la domanda attorea avente ad oggetto la condanna della società convenuta ex art. 96, comma 3 c.p.c., tenuto conto che non risulta ravvisabile in capo a quest'ultima alcun dolo o colpa grave né alcun abuso processuale.
16. Le spese processuali della presente lite, nonché dei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita introdotti dall'attore ante causam, e liquidate, in assenza di nota spese, come in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione € 1.101-5.200), dell'opera svolta e dei parametri di cui al D.M. 147/2022, seguono il principio della soccombenza e devono quindi essere poste a carico della società convenuta stante la sua soccombenza sostanziale.
17. Non vi è invece luogo a provvedere sulle spese processuali della terza intervenuta Controparte_2 stante l'accertata carenza di interesse della stessa in relazione al presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 10 di 12 Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna a pagare in favore di la somma omnicomprensiva di € CP_1 Parte_1 1.138,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'occupazione illegittima del terreno di proprietà di quest'ultimo catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Dicomano (FI), nel foglio di mappa 54, particella 161;
- condanna a rimborsare in favore di le spese di lite che liquida in € CP_1 Parte_1 312,80 per spese, € 2.500,00 per compenso oltre 15% spese generali. Firenze, così deciso il 24.9.25
Il Giudice
Dott.Fiorenzo Zazzeri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5725/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAFFIOTI Parte_1 C.F._1 CRISTIAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MALTA 2/2 SC.SX 16121 GENOVApresso il difensore avv. SAFFIOTI CRISTIAN
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS PAOLO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Cola di Rienzo 111 00192 ROMApresso il difensore avv. DE ANGELIS PAOLO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. KERAMBRUN JEAN JACQUES e CP_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE DELLA COSTITUZIONE 3 80143 NAPOLI presso il difensore avv. KERAMBRUN JEAN JACQUES
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 3.4.2025, ovvero:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze,
- revocare l'ordinanza di rimessione in decisione datata 1 febbrazio 2025, e rimettere il procedimento nella fase istruttoria, al solo fine di accogliere le istanze istruttorie già formulate nei precedenti atti difensivi;
NEL MERITO:
- rigettare integralmente le domande ed eccezioni dedotte da in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, e dall'intervenuta in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, in quanto infondate, indimostrate e tardivamente dedotte;
pagina 1 di 12 - nel merito, ritenuta la propria competenza, condannare in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. della somma di Euro Parte_1 5.000,00# a titolo di risarcimento e indennità per l'occupazione abusiva di parte del suo fondo per il periodo ricompreso tra l'installazione dei manufatti nel 2018 e la cessione del ramo d'azienda a
avvenuta il 29 marzo 2021, o in alternativa alla somma minore e/o maggiore che Controparte_4 dovesse emergere in corso di causa, nonché ad una somma equitativamente determinata ex art. 96, c. 3, c. p. c, per le ragioni esposte in memoria. Con vittoria di diritti, compensi ed onorari tutti del giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali e 15% per spese generali. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge”. Per la convenuta: come da nota di precisazione conclusioni depositata in data 6.3.2025, ovvero come da comparsa di costituzione: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: Accertare e dichiarare – per quanto argomentato in narrativa – il difetto di legittimazione passiva di in quanto la proprietà dell'impianto di cu al presente giudizio è della società CP_1 CP_2 e, per l'effetto, respingere tutte le domande di parte attrice.
[...] Con vittoria di compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.” Per l'intervenuta: come da note conclusionali depositate in data 2.4.2025, ovvero: “perché piaccia all'adito Ill.mo Tribunale di Firenze, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato:
1) dichiarare il proprio difetti di giurisdizione per le causali di cui sopra nonchè sempre in via preliminare, e, comunque ed in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva degli attori;
2)in via gradata dichiarare l'improponibilità della domanda per non avere parte attrice espletato il preliminare tentativo di conciliazione e/o mediazione obbligatorianei confronti dell'odierno interventore;
3)in subordine comunque ed in ogni caso rigettare la domanda avanzata dalle controparti perché inammissibile, improponibile e, comunque ed in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto. Vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi al difensore costituito resosene anticipatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.5.2024, a convenuto Parte_1 in giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'Ill.mo Tribunale di Firenze, previo accertamento dell'illegittima installazione della condotta telefonica descritta in parte narrativa, condannare la società alla rimozione, a sua cura e CP_3 spese, del manufatto, costituito da tre pali infissi a terra e dalla condotta aerea, e al pagamento in favore del Sig. della somma di Euro 10.000,00# a titolo di risarcimento per Parte_1 l'occupazione abusiva di parte del suo fondo, oltre Euro 1.000,00# per ogni anno successivo alla data di introduzione della domanda sino all'effettiva rimozione dei manufatti, o in alternativa alla somma minore e/o maggiore che dovesse emergere in corso di causa. Condannare altresì la società convenuta al pagamento delle spese ed onorari tutti del giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali e 15% per spese generali. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.”. A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto:
- di essere comproprietario, unitamente alla moglie ed in forza di contratto Parte_2 di compravendita stipulato in data 2.4.1996 ai rogiti del Notaio di un appezzamento di Persona_1 terreno agricolo di superficie pari a 26.182 mq. circa sito in Dicomano (FI), località Frascole, catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Dicomano (FI), nel foglio di mappa 54, dalle particelle 147, 149, 150, 151, 152, 160, 161 e 193; pagina 2 di 12 - che in tale terreno insiste una linea telefonica aerea costituita da tre pali di legno infissi a terra che sorreggono una condotta aerea, di proprietà della società convenuta, e che attraversa la particella 161 per tutta la sua lunghezza, per un'estensione di circa 100 ml.;
- che tuttavia l'installazione di tali manufatti e la loro presenza sul proprio terreno è del tutto illegittima, essendo avvenuta in assenza di alcun titolo;
- che infatti in caso di una servitù di linea con appoggio di fili e cavi quale quella di specie l'art. 53 D.Lgs. 259/2003, la cui formulazione ripete quella del previgente art. 92 del medesimo testo normativo, richiede necessariamente l'autorizzazione del proprietario del terreno o l'avvio di una procedura di esproprio ed il pagamento di una congrua indennità, mai nemmeno offertagli dalla convenuta;
- che tuttavia tale installazione non è mai stata autorizzata né dallo stesso né da altri aventi diritto, né è mai stata costituita in merito alcuna servitù di condotta, né mediante una scrittura privata, mai nemmeno sollecitata, né mediante alcun provvedimento amministrativo;
- che la totale illiceità dei manufatti in questione è peraltro chiaramente emersa in occasione del sopralluogo congiunto effettuato nei luoghi di causa nell'estate del 2019 con tecnico Persona_2 incaricato della società convenuta che in tale occasione ha espressamente riconosciuto che i pali in questione sono stati installati circa tre anni prima senza alcuna autorizzazione;
- che tuttavia anche a seguito del predetto sopralluogo la convenuta è rimasta inerte, non assumendo alcuna iniziativa in merito né riscontrando le proprie richieste;
- che infatti tutti i tentativi di composizione stragiudiziale della controversia non hanno avuto alcun esito, ivi compresi il procedimento di mediazione introdotto nel dicembre del 2019, e a cui la società convenuta non ha nemmeno partecipato, e la procedura di negoziazione assistita proposta nei confronti della stessa nel novembre del 2023 chiedendo il ristoro del danno patito e, in alternativa, la sottoscrizione di una convenzione di costituzione della servitù di condotta o l'integrale rimozione dei manufatti in questione, che non ha avuto alcun esito stante il mancato riscontro della convenuta al relativo invito notificato via pec;
- di esser quindi costretto ad introdurre il presente procedimento per richiedere il risarcimento patito a causa dell'occupazione abusiva del proprio terreno e della conseguente lesione al godimento dello stesso e la rimozione della linea e dei pali che insistono sullo stesso;
- di aver quantificato l'importo richiesto a titolo di risarcimento in via equitativa, tenendo conto del numero di pali infissi, dell'ampia estensione della linea aerea e della circostanza che, trattandosi di linea non interrata, la stessa comporta la continua necessità di taglio degli alberi e delle piante che crescono sui due lati del terreno in questione entro un raggio di tre metri, con conseguente sistematico depauperamento della vegetazione dello stesso per un'area complessiva di 600 mq., peraltro ad opera di personale che esegue la relativa manutenzione senza alcun preavviso né autorizzazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 20.6.2024 si è costituita nel presente giudizio la società o rassegnando le conclusioni Controparte_5 CP_1 sopra riportate. In particolare, a sostegno delle proprie difese e richieste la convenuta, pur non contestando né la comproprietà attorea del terreno in questione, né l'illegittimità dell'installazione dei manufatti costituenti la linea telefonica dedotta ex adverso, né la sussistenza dei danni di cui l'attore ha chiesto il risarcimento, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo:
- che con atto di conferimento di ramo d'azienda stipulato in data 29.3.2021 per Notaio Persona_3 ha trasferito a il ramo d'azienda costituito dall'infrastruttura secondaria, che Controparte_2 comprende l'intera infrastruttura di posa utilizzata per la rete secondaria in rame e per la rete secondaria in fibra ovunque ubicate e, quindi, anche l'infrastruttura aerea con tutti i pali e l'insieme degli accessori per sostenerli e per consentire la posa dei cavi in rame o in fibra;
pagina 3 di 12 - che quindi l'unica legittimata passiva in relazione all'avversa azione è divenuta Controparte_2 piena titolare dell'intera infrastruttura secondaria sopra descritta e, quindi, anche dell'impianto di linea oggetto delle domande attoree.
3. A seguito del differimento della prima udienza di comparizione disposto dal Giudice con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 22.7.2024, si è quindi svolto tra le parti lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., tutte tempestivamente depositate.
4. In particolare, a fronte delle difese svolte dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. l'attore ha precisato le proprie conclusioni, limitando la propria domanda alla richiesta di pagamento in suo favore dell'indennità per l'occupazione abusiva di parte del suo terreno e di risarcimento dei danni conseguentemente patiti in relazione al periodo ricompreso tra l'installazione dei manufatti contestati, avvenuta nel 2018, ed il 29.3.2021, ovvero fino all'eccepita cessione del ramo d'azienda a chiedendo il rigetto dell'avversa eccezione Controparte_2 di carenza della legittimazione passiva e deducendo e contestando in particolare:
- che la partecipazione al giudizio della convenuta è del tutto giustificata in relazione alla domanda di risarcimento derivante dall'occupazione abusiva del proprio terreno così come sopra temporalmente limitata, tenuto conto che, come dedotto fin dal proprio atto introduttivo, la linea telefonica oggetto di domanda è stata installata dalla società convenuta nel 2018 e, quindi, è presente nel proprio terreno da prima dell'eccepita cessione del ramo di azienda e che nel periodo in relazione al quale ha limitato tale domanda la struttura è stata inequivocabilmente nella titolarità e nel godimento della convenuta;
- che in ogni caso la convenuta è pacificamente il soggetto autore della condotta illecita contestata, tenuto conto che la stessa non ha contestato nella sua comparsa di costituzione e risposta di aver installato i manufatti in questione nel proprio terreno nel 2018 in assenza di alcuna autorizzazione o titolo e, quindi, abusivamente, essendosi piuttosto limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva stante la predetta cessione del ramo d'azienda a Controparte_2
- che non v'è quindi alcun dubbio sulla sussistenza della contestata responsabilità anche sotto il profilo soggettivo della convenuta, che è stata pienamente consapevole della mancanza di alcuna autorizzazione e, quindi, di ledere il diritto altrui.
5. Dal canto suo, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. la convenuta ha dedotto in particolare :
- che non solo nell'atto di cessione del ramo d'azienda stipulato con risulta Controparte_2 espressamente previsto che l'oggetto del conferimento è stato l'intero ramo di azienda costituito dalla Con rete secondaria di , che peraltro è sorta più di un secolo fa ed era già stata oggetto di molteplici trasferimenti, e quindi, oltre ai cavi ed alle infrastrutture di posa sotterranee ed aeree dedicate, l'insieme dei beni, delle attività e delle passività e dei relativi rapporti giuridici, ma che in caso di cessione di azienda o di rami di azienda come quello di specie, in deroga alla generale normativa disposta per la cessione dei contratti dall'art. 1406 c.c. ed a tutela dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 2558 c.c. la successione dell'acquirente nei rapporti giuridici inerenti l'azienda ceduta si verifica ope legis, come effetto automatico del trasferimento, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto e dalla volontà espressa delle parti, che può rilevare solo al fine di escludere tale subentro;
- che l'asserita ignoranza della predetta cessione dedotta dall'attore è quindi del tutto irrilevante;
- che infatti la stessa è stata regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese in data 29.3.2021 e che quindi, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 2556, comma 2 e 2193, comma 2 c.c., da tale data la cessione è opponibile a chiunque, ivi compreso l'odierno attore.
6. A fronte delle difese svolte dalla convenuta nella predetta memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., con la propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. l'attore, oltre a svolgere le proprie istanze istruttorie, ha contestato:
- l'estraneità alla presente fattispecie, qualificabile come illecito extracontrattuale, sia dell'art. 2558 c.c. che dell'art. 2559 c.c.;
pagina 4 di 12 - che infatti l'art. 2558 c.c. si applica alle sole fattispecie contrattuali che prevedono prestazioni corrispettive sottoscritte in relazione ad esigenze dell'azienda e che non abbiano già avuto esecuzione, mentre nel caso di specie non è mai esistito alcun contratto o accordo avente ad oggetto l'installazione della rete contestata, avvenuta in assenza di alcun titolo, e che l'art. 2559 c.c. è relativo ai soli crediti aziendali ceduti;
- che, al contrario, la disciplina applicabile al caso di specie è l'art. 2560 c.c., che nei casi di cessione di azienda o di rami di azienda prevede la piena responsabilità del soggetto alienante in relazione ai debiti aziendali contratti anteriormente alla cessione;
- che quindi la propria domanda, come precisata in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., è del tutto fondata, tenuto conto che la stessa riguarda esclusivamente il periodo in cui la convenuta ha gestito la contestata linea abusiva e che la stessa ha mantenuto la linea nel proprio terreno anche prima della predetta cessione.
7. Dal canto suo, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. la convenuta ha ribadito le proprie difese ed in particolare l'applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 2558 c.c., che per dottrina e giurisprudenza consolidata non risulta applicabile unicamente ai contratti aventi carattere personale e a tutte le ipotesi in cui il trasferimento di un'azienda sia la conseguenza diretta di un fatto non negoziale o la conseguenza mediata di una fattispecie negoziale.
8. Con atto di intervento depositato in data 15.11.2024, e quindi dopo la scadenza dei termini dell'art. 171-ter c.p.c., è intervenuta volontariamente nel presente giudizio , nella sua qualità di CP_2 successore a titolo particolare nella titolarità dell'impianto oggetto di causa in forza della cessione dedotta dalla società convenuta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “perché piaccia all'adito Ill.mo Tribunale di Catanzaro, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato:
1) dichiarare il proprio difetti di giurisdizione per le causali di cui sopra nonchè sempre in via preliminare, e, comunque ed in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva degli attori;
2)in via gradata dichiarare l'improponibilità della domanda per non avere parte attrice espletato il preliminare tentativo di conciliazione e/o mediazione obbligatoria nei confronti dell'odierno interventore;
3)in subordine comunque ed in ogni caso rigettare la domanda avanzata dalle controparti perché inammissibile, improponibile e, comunque ed in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto;
4) accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la rimessione in termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter cpc nn. 1, 2 e 3. In via istruttoria, ammettersi ogni più opportuno mezzo di prova. Vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi al difensore costituito resosene anticipatario.”
In particolare, a sostegno delle proprie difese, la società intervenuta, oltre a sostenere di essere incorsa nelle decadenze di cui all'art. 171-ter c.p.c. per essere venuta a conoscenza del presente giudizio solo in quel momento, ha eccepito:
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, deducendo la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 231, comma 1 del D.P.R. n. 156/1973, che stabilisce che gli impianti di telecomunicazione per i servizi concessi ad uso pubblico e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità degli stessi hanno carattere di pubblica utilità qualora siano esercitati dallo Stato o dai concessionari e che quindi le relative controversie devono essere demandate al Giudice Amministrativo, la cui giurisdizione è esclusa solo quando alla base dell'operato della P.A. non vi sia un provvedimento e si verta in un'ipotesi di comportamento di mero fatto;
- l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato espletamento nei propri confronti del procedimento di mediazione, obbligatorio per tutte le domande relative a diritti reali;
- l'improponibilità della domanda svolta dall'attore, utente , nel presente giudizio per il CP_5 mancato previo espletamento del tentativo di conciliazione dinanzi alle commissioni di conciliazione del CO.RE.COM o alle sezioni presso le Camere di Commercio territorialmente competenti di cui pagina 5 di 12 all'art. 1 L. 249/1997 ed agli artt. 3) e 12) della Del 182/02/CONS, obbligatorio in tutti i casi in cui utenti singoli o associati dei servizi di telecomunicazione lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia;
- la carenza di legittimazione attiva dell'attore, che non risulta proprietario dell'immobile su cui sarebbero apposti i pali contestati;
- l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio azionato dall'attore tenuto conto che la linea aerea contestata è stata installata da oltre vent'anni, durante i quali la stessa, ed in precedenza la società convenuta, hanno usucapito la relativa servitù di elettrodotto avendo esercitato pacificamente ed ininterrottamente un possesso ultraventennale provvedendo a mantenere gli impianti in questione;
- che in ogni caso le domande attoree sono tutte infondate;
- che infatti ai sensi del combinato disposto degli artt. 231 e 23 del D.P.R. n. 156/1973 l'installazione e la detenzione di impianti di telefonia e comunicazione elettronica ad uso pubblico su un immobile di proprietà di un utente privato è del tutto legittima, trattandosi di un servizio di pubblica utilità anche se si tratta di impianti destinati alla somministrazione di un singolo utente, disponendo che in tali casi il proprietario non può opporsi all'appoggio di antenne e di sostegni ed al passaggio di condutture, di fili o di qualsiasi altro impianto, introducendo quindi delle vere e proprie limitazioni legali del diritto di proprietà, da qualificare come diritto reale d'uso rientrante tra le ipotesi di diritto pubblico di natura reale gravante sui beni;
- che del resto anche la legislazione più recente introdotta in materia ha confermato e rafforzato tali limitazioni legali alla proprietà privata, tenuto conto che l'art. 11 del D.Lgs. n. 198/2002 prevede il diritto dell'operatore di servizi di telecomunicazioni di agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed all'installazione di infrastrutture e che tale diritto risulta confermato anche dall'art. 91 del D.Lgs. n. 259/2003, il quale, ribadendo che i fili o i cavi degli impianti di rete di comunicazione elettronica possono passare al di sopra dei fondi di proprietà pubblica o privata ed ai lati degli edifici senza che il proprietario possa opporsi all'appoggio di antenne e sostegni ed al passaggio di fili, condutture ed impianti, ha anche disposto espressamente che lo stesso è tenuto a sopportare il passaggio nel proprio immobile del personale esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, la riparazione e la manutenzione degli impianti;
- che quindi il proprietario di un fondo ha l'obbligo di concedere l'installazione ed il passaggio degli impianti di telecomunicazione quale quello di specie e di astenersi dal frapporvi ostacoli o turbative.
9. A fronte delle difese svolte dalla società intervenuta nel predetto atto di intervento volontario e della richiesta di estromissione dal presente giudizio avanzata dalla convenuta all'udienza del 19.11.2024, con memoria autorizzata depositata in data 13.12.2024 l'attore, che si era già opposto alla predetta richiesta di estromissione all'udienza sopra citata, oltre a ribadire le proprie difese, ha contestato il predetto intervento, opponendosi all'emissione del provvedimento di rimessione in termini richiesto dall'intervenuta stante sia la natura meramente adesiva dell'intervento svolto da quest'ultima, che non ha proposto né ha interesse a proporre alcuna domanda nei confronti delle altre parti costituite, sia l'assenza di alcuna prova in merito alle modalità ed alle tempistiche di acquisizione della conoscenza del presente giudizio da parte della stessa, chiedendo in via subordinata l'assegnazione dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., e contestando tutte le eccezioni ivi svolte dall'intervenuta, eccependo in particolare:
- l'errata valutazione di quest'ultima dell'oggetto del presente giudizio, modificato a seguito della precisazione delle conclusioni dallo stesso effettuata con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. a seguito dell'apprendimento dell'avvenuta cessione del ramo di azienda dedotta dalla convenuta a partire dal 29.3.2021 e quindi limitato alla richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati dall'occupazione abusiva di quest'ultima di parte del proprio terreno per il periodo in cui la prima è stata proprietaria, oltre che soggetto gestore, della linea oggetto di causa, circostanza non contestata nemmeno dalla società intervenuta;
pagina 6 di 12 - l'insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di specie, come riconosciuto anche da una delle pronunce richiamate dall'intervenuta, tenuto conto che l'installazione della linea contestata è avvenuta in assenza di alcun accordo o provvedimento ablatorio e, quindi, in forza di un comportamento di mero fatto illecito ed abusivo;
- che il requisito di procedibilità delle proprie domande è stato ampiamente assolto mediante l'avvio nei confronti della convenuta, prima dell'introduzione del presente giudizio, di un tentativo di mediazione e di un procedimento di negoziazione assistita e che non vi era alcun motivo per introdurre tali procedure anche nei confronti dell'intervenuta stante l'assenza della proposizione di alcuna domanda nei confronti di quest'ultima;
- che del resto l'intervenuta non è portatrice di alcun interesse proprio alla partecipazione al presente giudizio, non avendo svolto alcuna domanda nei confronti delle altre parti costituite e non essendo destinataria di alcuna domanda o richiesta da parte di queste ultime, tenuto conto che anche a seguito della predetta modifica delle proprie domande la convenuta si è limitata a negare la fondatezza della propria residua domanda risarcitoria, non allargando il contraddittorio nei confronti della cessionaria, odierna intervenuta;
- che la propria comproprietà del terreno oggetto di causa, contestata in modo assolutamente generico, è comprovata dalla documentazione prodotta, del tutto sufficiente a fondare la propria legittimazione attiva in relazione alla predetta domanda risarcitoria;
10. La causa, istruita documentalmente, è stata ritenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, previa precisazione delle conclusioni come sopra riportate e lo scambio tra le parti delle memorie conclusionali.
11. In via pregiudiziale di rito, indipendentemente da ogni altra considerazione in merito all'intervento ex art. 105 c.p.c. spiegato nel presente giudizio da deve essere affermata la sussistenza CP_2 della giurisdizione del giudice ordinario adito e l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione svolta da quest'ultima. In particolare, sebbene il vigente art. 51 D. Lgs. 259/2003, riprendendo la formulazione dell'abrogato art. 231 D.P.R. 156/1973, stabilisca che gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità ai sensi degli artt. 12 e ss. D.P.R. 327/2001, non v'è dubbio che l'oggetto del presente giudizio riguarda dei diritti soggettivi. Infatti, l'odierno attore ha introdotto la presente causa chiedendo la condanna della società convenuta, all'epoca dei fatti concessionaria del servizio telefonico, alla rimozione dei pali installati sul terreno di cui lo stesso è comproprietario a sostegno di una linea telefonica aerea in assenza di alcuna autorizzazione o consenso dello stesso o di altri aventi diritto e di alcun provvedimento ablatorio, ed il risarcimento dei danni asseritamente subiti per tale occupazione illegittima del terreno in questione ai sensi dell'art. 2043 c.c. (docc.
1-3 del fascicolo di parte attrice). Di conseguenza, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta in linea di principio la competenza giurisdizionale in tema di tutela delle posizioni di diritto soggettivo, e non quella del giudice amministrativo. Tale ricostruzione, del resto, è conforme a quanto da tempo chiarito e più volte confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno espressamente affermato che “quando la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti su un fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi al proprietario di detto fondo la facoltà di adire il giudice ordinario, anche con domanda di rimozione delle opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della P.A.” (SS.UU. n. 23623/2007; conformi: SS.UU. n. 6962/1994; SS.UU. n. 207/1986; SS.UU. n. 4511/1991). 12. Sempre in via pregiudiziale di rito, anche l'eccezione avente ad oggetto il difetto della propria legittimazione passiva svolta dalla società convenuta è infondata e deve essere disattesa. pagina 7 di 12 Infatti, come noto, la legittimazione passiva spetta ai soggetti che sono tenuti a subire la pronuncia giudiziale invocata, ovvero a coloro nei cui confronti sia attribuita la soggettività passiva del rapporto giuridico invocato in base alla prospettazione esposta dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità, in concreto, dello stesso, che costituisce invero questione attinente al merito della causa (Cass. n. 11284/2010; Cass. n. 14243/2012). Tanto premesso, nel caso di specie l'attore ha citato in giudizio la società deducendo che la CP_1 stessa aveva materialmente installato sul proprio terreno i manufatti a sostegno della linea telefonica aerea oggetto di causa in assenza di alcun titolo, invocando quindi la condanna della stessa alla loro rimozione ed al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di tale occupazione illegittima. Di conseguenza, non v'è dubbio che in base alla prospettazione attorea riportata nell'atto di citazione la convenuta appare chiaramente come il soggetto passivo dei rapporti giuridici invocati. Inoltre, a seguito della costituzione della convenuta, che nella sua comparsa di costituzione e risposta ha dato atto di aver ceduto l'intera infrastruttura secondaria precedentemente di sua proprietà, e, quindi, anche l'impianto oggetto della presente causa, a con atto di conferimento di ramo Controparte_2 d'azienda per Notaio del 29.3.2021 regolarmente iscritto nel registro delle imprese in Persona_3 pari data (docc.
2-4 del fascicolo di parte convenuta e doc. 3 del fascicolo di parte intervenuta), con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. l'attore ha precisato le proprie domande limitando le proprie pretese alla sola domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., peraltro relativamente ai soli danni subiti dal 2018, ovvero dall'installazione della linea in questione, al 29.3.2021, ovvero fino alla predetta cessione dell'infrastruttura in questione a , e rispetto alla quale è quindi certamente sussistente la CP_2 legittimazione passiva della convenuta. Peraltro, non solo l'eventuale sussistenza della predetta responsabilità in capo alla società convenuta è questione che attiene al merito della presente controversia, ma nel caso di specie non v'è neanche dubbio che la stessa sia anche effettivamente il soggetto titolare dal lato passivo del rapporto giuridico obbligatorio invocato dall'attore, tenuto conto che, come meglio esposto in seguito, l'apposizione nel 2018 della linea in questione sul terreno di proprietà dell'attore ad opera della convenuta deve ritenersi circostanza pacifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. stante la mancata contestazione di tale circostanza da parte della stessa, che nel costituirsi nel presente giudizio si è limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, e l'inapplicabilità al caso di specie degli invocati artt. 2558 c.c..
13. Sono invece irrilevanti ed improponibili, oltre che tardive ed infondate, tutte le eccezioni, anche di rito, svolte dalla terza intervenuta con il proprio atto di intervento ex art. 105 c.p.c., Controparte_2 stante la sua carenza di interesse in relazione al presente giudizio. Infatti la stessa, che non è stata chiamata in causa da nessuna delle parti costituite e non è destinataria di alcuna pretesa avanzata da queste ultime nel presente giudizio, è intervenuta volontariamente nello stesso dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. ed il deposito delle relative memorie da parte dell'attore e della convenuta e, quindi, dopo l'avvenuta limitazione dell'oggetto del giudizio alla sola pretesa risarcitoria avanzata dall'attore in relazione al periodo precedente alla sua acquisizione dell'infrastruttura oggetto di causa, e con il suo intervento non ha spiegato alcuna domanda né nei confronti dell'attore né nei confronti della convenuta, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande attoree.
14. Passando quindi ad analizzare il merito della presente causa, la domanda risarcitoria svolta dall'attore, fondata sulla predetta occupazione illegittima del proprio terreno, risulta fondata e deve essere accolta nei limiti e nei termini che seguono. 14.1. In particolare, alla luce delle risultanze istruttorie della presente causa nonché ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per quanto di interesse risulta provato quanto segue:
- l'attore è comproprietario, tra l'altro, dell'appezzamento di terreno agricolo sito in Dicomano (FI), Località Il Pozzo, catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del medesimo Comune, nel foglio di mappa 54, particella 161, qualità bosco ceduo, classe 4, superficie are 31 centiare 68, R.D. € 0,82, R.A. pagina 8 di 12 € 0,49, in forza dell'atto di compravendita stipulato in data 2.4.1996 , regolarmente trascritto in data 24.4.1996 al reg. part. 7663 (docc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice);
- su tale terreno la società convenuta, all'epoca concessionaria del servizio telefonico e titolare della relativa infrastruttura secondaria, ha installato tre pali di legno infissi a terra e che sorreggono la condotta aerea di una linea telefonica che lo attraversa per tutta la sua lunghezza (docc.
3-8 del fascicolo di parte attrice);
- tale installazione è avvenuta in assenza sia di alcuna autorizzazione o consenso da parte dello stesso attore o di altri aventi diritto, sia di alcun provvedimento amministrativo ablatorio. 14.2. Tanto premesso, la disciplina applicabile al caso di specie è quella contenuta nel vigente D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni), che disciplina diversamente le ipotesi in cui i fili, i cavi ed in generale gli impianti delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico passano su fondi, pubblici o privati, senza necessità di appoggiarsi sugli stessi e quelle in cui tale passaggio avviene, come nel caso di specie, con appoggio di fili, cavi ed impianti sui fondi attraversati. In particolare, a differenza del primo caso, in cui ai sensi dell'art. 52 (già art. 91) del testo normativo sopra citato il passaggio può avvenire anche senza il consenso del proprietario del fondo attraversato, salvo i lati di edifici in cui sono presenti finestre o altre aperture praticabili a prospetto, nel caso delle linee cd. “con appoggio” quale quella di specie l'art. 53 (già art. 92), prescrive la necessità del consenso del proprietario, e quindi della costituzione volontaria del corrispondente diritto reale di servitù, qualificato dalla Corte di Cassazione quale diritto reale di uso rientrante tra i pesi di diritto pubblico di natura reale (Cass. n. 788/2022), o, in alternativa, l'imposizione della stessa mediante un provvedimento amministrativo ablatorio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 reso all'esito di una vera e propria procedura espropriativa e con la conseguente corresponsione al proprietario dell'indennità dovuta sensi dell'art. 44 di tale testo normativo (Cass. n. 788/2022; Cass. n. 4517/2021; Cass. n. 12245/1998; Cass. n. 12470/1998; Cass. n. 12469/1998; Cass. n. 12468/1998; Cass. n. 12467/1998; Cass. n. 2505/1998). Orbene, come sopra anticipato, nel caso di specie non v'è dubbio che la linea ed i manufatti oggetto di causa rientrino in questa seconda ipotesi, essendo incontestata l'avvenuta apposizione da parte della convenuta sul terreno di proprietà dell'attore dei tre pali ivi infissi, i quali sostengono la condotta aerea in questione e la cui presenza risulta anche documentalmente provata (doc. 3 del fascicolo di parte attrice). Analogamente, deve ritenersi provata l'assenza di alcun titolo, negoziale o ablatorio, legittimante l'installazione di tali manufatti e l'occupazione del terreno di proprietà dell'odierno attore, stante la mancata contestazione anche di tale circostanza da parte della convenuta che, come sopra anticipato, nel costituirsi si è limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della predetta cessione dell'infrastruttura in questione alla società e non contestando alcuno dei fatti Controparte_2 dedotti dall'attore. Di conseguenza, la condotta della convenuta sopra descritta non può che qualificarsi come condotta illecita astrattamente idonea a fondare l'invocata responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.. 14.3. Tanto premesso, alla luce delle risultanze della presente causa deve riconoscersi che la predetta occupazione senza titolo del terreno di proprietà dell'attore ha causato a quest'ultimo una limitazione delle sue facoltà di godimento e di sfruttamento dello stesso, con il conseguente obbligo della convenuta di risarcire tale danno ai sensi della norma sopra citata. Del resto, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno risolto il contrasto precedentemente esistente in materia di danno risarcibile da occupazione senza titolo di un immobile, ai fini dell'accoglimento di una domanda risarcitoria proposta in relazione al danno emergente derivante dalla violazione del contenuto del diritto di proprietà e, quindi, dalla perdita della facoltà di godimento, diretto o indiretto, ad esso connessa quale quella di specie, trattandosi di danno cd. presunto, è sufficiente che l'attore alleghi la concreta possibilità di godimento, diretto o indiretto, dell'immobile andata perduta a causa della condotta del convenuto, salva la contestazione specifica ex pagina 9 di 12 art. 115, comma 1 c.p.c. di quest'ultimo, che deve avere ad oggetto la circostanza che “giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento” (SS.UU. nn. 33645/2022 e 33659/2022). Pertanto, solo in presenza di tale contestazione specifica da parte del convenuto sorge in capo all'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, che in ogni caso può essere “assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici” e nel caso in cui tale danno “non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (SS.UU. nn. 33645/2022 e 33659/2022). Tanto premesso, nel caso di specie l'attore ha chiaramente allegato la limitazione del godimento e della possibilità di sfruttamento del terreno in questione a causa dell'apposizione sullo stesso dei manufatti contestati, dell'ampia estensione della linea in questione, nonché della conseguente necessità di permettere il passaggio del personale della società concessionaria del servizio ai fini della manutenzione dei manufatti in questione. D'altro canto la convenuta , mentre nel proprio atto introduttivo , lungi dal contestare alcunché, si è difesa eccependo solamente il proprio difetto di legittimazione passiva, solo nella comparsa conclusionale e quindi tardivamente ha contestato l'esistenza di un danno risarcibile . Di conseguenza, deve essere affermato l'obbligo della convenuta di risarcire all'attore il danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche tenuto conto che non risulta applicabile al caso di specie la disciplina dettata in relazione alle cessioni di azienda dall'art. 2558 c.c., ai sensi del quale in caso di cessione di azienda, se non è pattuito diversamente, l'acquirente subentra automaticamente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda e che non abbiano carattere personale, invocata dalla convenuta con la propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.. Infatti, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza pronunciatasi in materia tale regola si applica esclusivamente ai rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, privi di carattere personale, ed aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e dallo stesso acquistati, ed a quelli attinenti all'organizzazione dell'impresa oggetto di cessione (tra le tante: Cass. n. 7517/2010; Cass. n. 13651/2004; Cass. n. 11318/2004; Cass. n. 5495/2001; Cass. n. 3312/2001), mentre nel caso di specie il credito vantato dall'attore ha natura personale, trattandosi di credito risarcitorio da fatto illecito. 14.4. Passando quindi alla liquidazione del danno in questione, anche alla luce delle sopra citate sentenze delle Sezioni Unite, lo stesso deve essere determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto della natura dei luoghi oggetto di causa,della destinazione boschiva del terreno, della condotta accertata della convenuta e della circostanza che la domanda in questione è stata limitata dall'attore ai soli danni subiti nel periodo compreso tra il 2018 ed il 29.3.2021, ovvero fino alla cessione di tutta l'infrastruttura secondaria, ivi compresa la linea oggetto di causa, alla società CP_2 (docc.
2-4 del fascicolo di parte convenuta e doc. 3 del fascicolo della terza intervenuta).
[...] Tanto premesso, in base alle risultanze processuali ritiene il giudicante di liquidare in via equitativa ed onnicomprensiva ad oggi il danno in € 1.138,00 sulla base di € 350,00 annui.
15. Deve invece essere rigettata la domanda attorea avente ad oggetto la condanna della società convenuta ex art. 96, comma 3 c.p.c., tenuto conto che non risulta ravvisabile in capo a quest'ultima alcun dolo o colpa grave né alcun abuso processuale.
16. Le spese processuali della presente lite, nonché dei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita introdotti dall'attore ante causam, e liquidate, in assenza di nota spese, come in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione € 1.101-5.200), dell'opera svolta e dei parametri di cui al D.M. 147/2022, seguono il principio della soccombenza e devono quindi essere poste a carico della società convenuta stante la sua soccombenza sostanziale.
17. Non vi è invece luogo a provvedere sulle spese processuali della terza intervenuta Controparte_2 stante l'accertata carenza di interesse della stessa in relazione al presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 10 di 12 Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna a pagare in favore di la somma omnicomprensiva di € CP_1 Parte_1 1.138,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'occupazione illegittima del terreno di proprietà di quest'ultimo catastalmente rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Dicomano (FI), nel foglio di mappa 54, particella 161;
- condanna a rimborsare in favore di le spese di lite che liquida in € CP_1 Parte_1 312,80 per spese, € 2.500,00 per compenso oltre 15% spese generali. Firenze, così deciso il 24.9.25
Il Giudice
Dott.Fiorenzo Zazzeri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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