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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE UNICA CIVILE
n. 87/2021 r.g.a.c.
Il Giudice, dott.ssa NA Frangiosa;
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 20 novembre 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti hanno depositato note di trattazione scritta aderendo a tale modalità di trattazione;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 127 ter cpc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
NA Frangiosa in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 87 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' avv. Morra Parte_1 C.F._1
LF (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il di lui C.F._2 studio in Magliano Vetere (SA) al Corso Umberto I, n. 21, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Pesca CP_1 C.F._3
ON (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il di lui C.F._4 studio in Vallo della Lucania, Via O. Valiante n. 34, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per e come da note depositate rispettivamente in data Parte_1 CP_1
15.11.2025 e 20.11.2025 che devono intendersi qui per riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
deducendo: che con contratto del 16.7.2002, registrato presso CP_1
l'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania, aveva concesso in locazione un locale commerciale di sua proprietà, sito in Casal Velino in via Lista n. 21, in favore di per un canone annuo di € 4.648,11; che nonostante la convalida di CP_1 sfratto per finita locazione resa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 26.9.2014, il locale le veniva riconsegnato dopo cinque tentativi di sfratto solo in data
29.11.2017 cosicché, appena rientrata nel suo possesso, scopriva che il ne CP_1 aveva rovinato gli intonaci, le pareti e il pavimento;
il 23.1.2016 la Ditta Edil Penza redigeva un preventivo di spesa di complessivi € 29.280,00 per il ripristino del locale.
Nelle conclusioni chiedeva, previo accertamento dei fatti, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni pari a € 29.280,00 nonché al pagamento delle spese legali con attribuzione all'avvocato antistatario. Con comparsa del 6.4.2021, si costituiva eccependo preliminarmente CP_1 il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e la mancata instaurazione del giudizio nelle forme del rito del lavoro.
Nel merito parte resistente contestava la fondatezza della domanda deducendo: che il contratto di locazione aveva ad oggetto solo il piano terra con sottoscala e veranda antistante di un fabbricato di maggiore consistenza di proprietà di;
Parte_1 che il locale rilasciato in data 29.11.2017 apparteneva ad esso e non CP_1 era di proprietà di , né era oggetto della predetta locazione;
la Parte_1 mancanza di prova in ordine alla sussistenza dei danni lamentati e della loro imputabilità ad esso il quale si era limitato solo ad erigere un muro divisorio CP_1 per separare il proprio locale cucina dal locale retrocucina per impedire che Pt_1 potesse accedere anche al locale di esso una volta rilasciati i beni;
la CP_1 mancanza di titolarità della proprietà in capo a e anche la Parte_1 prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
che la documentazione fotografica posta a corredo della domanda attorea rappresentava delle “macchie in chiaroscuro” dalle quali risultava impossibile desumere i luoghi di causa nonché i danni lamentati;
la genericità del preventivo di spesa datato 23.1.2016 e riferito apparentemente ai luoghi di causa rilasciati in data 29.11.2017.
Nelle conclusioni chiedeva il rigetto della domanda attorea con condanna al pagamento delle spese legali da attribuire all'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Con provvedimento del 30.4.2021, il Tribunale disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito di documenti e di memorie integrative nonché il termine di
15 giorni per introdurre il procedimento di mediazione.
Con memorie integrative depositate il 10.1.2025 dava atto che era Parte_1 stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, asseriva che le fotografie depositate in atti si riferivano ai luoghi di causa e, in via istruttoria, e avanzava istanza istruttoria di prova orale.
Con memorie integrative depositate il 21.1.2025 , eccepiva CP_1
l'inammissibilità della prova testimoniale chiesta da parte attrice in quanto generica, stante che i fatti non erano distinti in specifici articoli separati così come previsto dall'art. 244 c.p.c., e irrilevante e ai fini del decidere, poiché verteva su circostanze documentali già versate in atti, specie con riferimento al preventivo di spesa che risultava predisposto in un periodo antecedente all'accertamento dei danni lamentati dalla attrice e che comunque non poteva avere alcun valore indiziario, poiché privo degli elementi essenziali come i listini dei prezzi ufficiali delle merci e della manodopera, nonché la sottoscrizione da parte dell'apparente soggetto predisponente. Deduceva che, qualora i locali di causa avessero subito effettivamente dei danni, gli stessi sarebbero emersi durante le operazioni rilascio e di converso riportati nel relativo verbale del 29.11.2017. In ultimo deduceva che la domanda attorea doveva essere rigettata stante che parte attrice non aveva dimostrato di essere proprietaria dei beni oggetto dell'esecuzione di rilascio, né di aver subito alcun danno agli stessi.
Con provvedimento dell'1.12.2023 il Tribunale rigettava le istanze istruttorie articolate da parte ricorrente e rinviava la causa per la decisione all'udienza del
4.7.2024. Dopo una serie di rinvii dettati prevalentemente dal carico di ruolo, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 20.11.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare la domanda è procedibile perché preceduta da regolare tentativo di mediazione versato in atti (cfr. verbale negativo di mediazione del 18.6.2021) come prescritto in tema per l'oggetto della presente lite dall'articolo 5 d.lgs.
28/2010 (come novellato dall'art.84 D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013).
Sempre in rito deve confermarsi la ordinanza che precede con cui è stata rigettata la prova orale articolata da parte ricorrente. Ebbene se ne conferma la inammissibilità poiché i capi di prova risultano vertere in parte su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale (elencate ai numeri 1),
2), 3), 4) dell'atto di citazione) e in parte vertenti su circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, formulate in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali (elencate al numero 5 della citazione), ed anche vertenti su valutazioni e giudizi di tipo interpretativo non demandabili a testi
(elencate al numero 6 della citazione).
Quanto al merito della domanda, deve rilevarsi come non abbia Parte_1 provato in giudizio il titolo fondante la pretesa risarcitoria fatta valere, limitandosi solo a dedurre di essere proprietaria dell'immobile per il quale asseriva di avere subito dei danni da parte del conduttore . Non può ritenersi che il titolo CP_1 sia il contratto di locazione allegato atteso che di fronte alla specifica contestazione di parte convenuta, parte attrice non fornisce prova piena e confortante della piena corrispondenza dei locali a quelli oggetto di rilascio né elementi si rivengono nella documentazione versata.
Né può ritenersi che la signora sia titolare dell'asserito diritto per Parte_1 essere proprietaria dei beni.
Sul punto giovi il richiamo alla nota pronuncia a sezioni unite del 16/02/2016, n.
2951, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. E' un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario”.
La pronuncia in commento ha tra l'altro chiarito che “…La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che
l'attore ha l'onere di allegare e di provare…”, e che “…Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità…”
Orbene, nella specie ha dedotto di essere proprietaria degli immobili Parte_1 oggetto di locazione del 16.7.2002, siti in via Lista n. 21 in Casal Velino (SA), per i quali avrebbe subito alcuni danni addebitabili al conduttore , senza CP_1 tuttavia produrre il contratto di compravendita richiamato solo genericamente in via istruttoria nell'atto di citazione, così contravvenendo al proprio onere della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c. e consacrato nel brocardo ònus probàndi incùmbit ei qui dìcit, non ei qui nègat.
A fronte della contestazione sulla titolarità dell'immobile mossa dal resistente, la ricorrente avrebbe dovuto provare per tabulas, e non mediante prova orale, di essere proprietaria dei beni oggetto di locazione e per i quali aveva chiesto accertarsi la sussistenza di alcuni danni ad opera del conduttore. La mancanza di prova sulla titolarità della posizione soggettiva vantata da parte ricorrente depone per il rigetto della domanda di risarcimento danni poiché spettante solo a colui che era proprietario al momento dell'evento dannoso subito.
Ritenute assorbenti ai fini del giudizio le argomentazioni svolte, quale autonomo motivo di reiezione della intrapresa domanda, va comunque dato atto che l'azione intrapresa dalla ricorrente risulta destituita di fondamento in ordine all'an e al quantum del risarcimento richiesto.
La documentazione versata in atti da parte ricorrente risulta essere del tutto inidonea a suffragare quanto dedotto con la domanda di risarcimento danni circa la riconducibilità al sig. CP_1
Invero, nel verbale di rilascio immobile eseguito in forza di convalida di sfratto per finita locazione, stipulato alla presenza delle parti in causa e dell'Ufficiale giudiziario, non vi è menzione alla descrizione dei notevoli danni poi denunciati con l'atto di citazione a distanza di circa tre anni dal rientrato pieno possesso dei beni locati, dovendosi pertanto dedurre che tali danni, qualora fossero stati presenti al momento del rilascio, avrebbero certamente indotto la locatrice consegnataria a segnalarli tempestivamente proprio perché visibilmente apparenti e non occulti. Il ricorrente ha qualificato i danni come rovina degli intonaci, delle pareti e dei pavimenti del locale, fornendo una rappresentazione diffusa e non circoscritta di danno su tutte le superfici del locale, ergo visibili ictu oculi e tali da non destare dubbi sulla loro presenza al momento del rilascio.
Quanto alle fotocopie di fotografie individuate in via istruttoria dalla ricorrente in sede di ricorso all'allegato nr. 2 “fotografie del sito”, oltre ad essere prive di data certa, risultano del tutto sfocate e tali da non chiarire quali luoghi, elementi o danni effettivamente riproducessero. Tale documentazione pertanto risulta essere del tutto ininfluente ai fini della prova della sussistenza dei danni patiti dal ricorrente, in forza della contestazione di parte resistente, per cui manca la prova certa del danno.
Quanto al preventivo di spesa prodotto dalla ricorrente, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha infatti valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur (cfr. Cass., 15 maggio 2013, n. 11765). Il preventivo di spesa è un mero indizio proveniente da un terzo e come tale utilizzabile ove l'autore sia chiamato a deporre. Orbene, in mancanza di tale prova, non avendo parte attrice, a tal fine onerata articolato mezzi di prova sul punto, un simile documento
è assolutamente inidoneo a stimare l'asserito danno.
Tra l'altro va aggiunto che tale preventivo è dattiloscritto e privo di sottoscrizione e pertanto non può essere ritenuto una prova documentale. Né, del resto, tale lacuna probatoria avrebbe potuto essere sopperita tramite CTU atteso il sensibile lasso di tempo trascorso, mentre parte ricorrente avrebbe potuto attivarsi, in ossequio al principio dell'onere della prova che governa la materia civilistica, per ottenere un accertamento tecnico preventivo al fine di cristallizzare la situazione di fatto presente al momento dei fatti di causa e non dopo oltre 4 anni.
Per tutte le argomentazioni sopra esposte, ne discende il rigetto della domanda come particolata nell'interesse della signora . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014
e ss in relazione ai procedimenti ordinari tenuti innanzi al Tribunale, e applicando i compensi al parametro minimo tenuto conto del tenore della presente decisione e in assenza della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda formulata nell'interesse di;
Parte_1
2. condanna alla refusione delle spese legali in favore del convenuto Parte_1
che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA CP_1
e CPA come per legge, con attribuzione all' avvocato Pesca ON dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Vallo della Lucania, il 16.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa NA Frangiosa