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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1194/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1194/2018 R.G. vertente tra
C.F.: ), quale società incorporante Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Alberto
Peluso; appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Caterina e Vincenzo Garzaniti;
appellato
e
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Alberto Peluso;
terza intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 634/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 20.04.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e : “Voglia la Ecc.ma Corte, In via preliminare, Parte_1 CP_3 dichiarare la carenza e/o il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
, eventualmente anche solo in relazione alla domanda avanzata in relazione al c/c
n. 52196; rigettare integralmente la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, accertato e dichiarato che il pagamento di interessi ultralegali, trimestralmente capitalizzati, e di ogni altro onere previsto dal contratto, è avvenuto spontaneamente, dichiarare intervenuta, in favore della banca, la soluti retentio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2034 c.c.; in via gradatamente subordinata, dichiarare interamente prescritto il diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali somme versate in eccedenza, od anche limitatamente alla prescrizione decennale, decorrente a ritroso, dalla data di notifica dell'atto di citazione;
nel caso di ricalcolo degli interessi passivi, si chiede che questa Ecc.ma Corte voglia rinnovare
l'istruttoria e che, accertata l'intervenuta prescrizione, questo venga limitato sino al 30.06.2000; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive per il doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “insiste nelle conclusioni rese in tutti i propri atti e verbali di causa, qui da intendersi interamente riportate e trascritte, con conseguente richiesta di rigetto del formulato gravame e conferma dell'impugnata sentenza. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro Controparte_2 deducendo di aver intrattenuto con la convenuta i conti correnti Controparte_4
n. 52196, 52345, 52383; che sin dall'inizio del rapporto la aveva proceduto CP_3 alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed all'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello consentito dalla legge;
che ciò aveva comportato un ulteriore aggravio della commissione di massimo scoperto;
che in definitiva ciò aveva determinato un illegittimo addebito di somme sui conti indicati.
Chiedeva, quindi, previo accertamento della illegittimità di tutti gli interessi passivi addebitati, la condanna della alla restituzione delle somme indebitamente CP_3
2 percepite, quantificate in €78.985,91, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione CP_3 passiva con riferimento al rapporto di conto corrente n. 52196 stipulato nel 1985 tra l'attore e la Carical S.p.a., soggetto giuridico diverso da essa convenuta;
nel merito deduceva che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi doveva ritenersi conforme ad un uso normativo;
eccepiva la decadenza dell'attore dalla facoltà di contestazione degli estratti conto periodicamente inviati e, in subordine, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme, con vittoria di spese.
Istruita la causa a mezzo di c.t.u. contabile, con sentenza n. 634/2018 il Tribunale accoglieva la domanda e condannava al pagamento, in favore CP_4 dell'attore, della somma di €23.412,88 oltre interessi legali dal 09.06.2008 al saldo,
e delle spese di lite e di c.t.u..
Il giudice di primo grado innanzitutto riteneva infondata l'eccezione della convenuta relativa al difetto di legittimazione passiva in ordine al conto n. 52196, evidenziando che detto rapporto era proseguito in seguito al subentro di CP_4 alla Carical.
[...]
In punto di prescrizione, dopo aver richiamato i principi espressi dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/2010, osservava che con la sentenza n. 4518/2014 la Suprema Corte aveva posto a carico della parte che eccepisce la prescrizione l'onere di indicare i versamenti con funzione solutoria e che nella specie la aveva omesso tale indicazione, sicchè, dovendosi ritenere CP_3 tutte le rimesse di natura ripristinatoria, l'eccezione andava respinta.
Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della cms, il Tribunale riteneva corretto il calcolo operato dal c.t.u. che aveva applicato la capitalizzazione annuale e determinava in €23.412,88 il credito complessivo a favore del correntista, per effetto del ricalcolo dei conti correnti.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'08.06.2018, la (di seguito per brevità Controparte_5 CP_6
, quale società incorporante la lamentando: 1) l'erroneo
[...] Controparte_4 rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine al rapporto n.
52196 che era stato estinto nel 1993 anteriormente al conferimento d'azienda alla deducente avvenuto nel 1997; 2) l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione fondato sulla ritenuta natura ripristinatoria delle rimesse;
rilevava l'appellante che la
3 sentenza n. 4518/2014 richiamata dal giudice di prime cure era stata superata dall'ordinanza della Cass. n. 4372/2018 secondo cui la non aveva l'onere di CP_3 indicare le rimesse solutorie esperendo la propria eccezione;
che nel caso in esame mancava agli atti il contratto di apertura di credito e l'attore non aveva neanche mai dedotto esservi un fido di fatto, sicchè le rimesse dovevano considerarsi pacificamente solutorie ex art. 115 c.p.c.; 3) l'illegittima declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi atteso che la a CP_3 partire dall'anno 2000 si era adeguata alla delibera CICR del 09.02.2000; 4) l'errata inclusione della CMS nel calcolo del TEG.
Con comparsa di risposta depositata il 09.10.2018 si costituiva CP_2
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello
[...] per carenza di specificazione dei motivi in violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito chiedeva di rigettare integralmente l'impugnazione.
All'esito della prima udienza di trattazione del 13.11.2018 la causa subiva alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more con comparsa depositata in data 09.04.2021 interveniva ex art. 111
c.p.c. quale cessionaria del ramo d'azienda di nel Controparte_3 CP_6 quale è ricompreso il rapporto dedotto in giudizio, mentre in data 17.09.2021 si costituiva quale società incorporante Parte_1 CP_6
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 26.11.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Consigliere Istruttore con ordinanza del 02.12.2024 rilevava la mancanza agli atti del fascicolo di primo grado della c.t.u. espletata in quella sede e pertanto invitava le parti a depositare la copia in loro possesso, fissando l'udienza del 17.12.2024.
All'esito della predetta udienza, alla luce dei principi sanciti da Cass. S.U. n.
15895/2019 sulla non necessaria indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, e da Cass. S.U. 16303/2018 in tema di criteri di computo della
4 CMS ai fini della verifica del superamento della soglia usura, veniva disposto un supplemento di c.t.u. e successivamente dei chiarimenti.
Con ordinanza del 03.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava nuovamente alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
04.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Appare opportuno prendere le mosse dall'esame del secondo motivo con cui l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Catanzaro nella parte in cui ha erroneamente respinto l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca in primo grado, avendo ritenuto che era onere della banca, che aveva sollevato la relativa eccezione, allegare in modo analitico e dimostrare la natura solutoria delle rimesse sul conto corrente.
Il motivo è fondato nei termini appresso precisati.
Vale la pena innanzitutto richiamare i principi illustrati dalla Corte di Cassazione con la decisione delle Sezioni Unite 2 dicembre 2010, n. 24418. Le Sezioni Unite hanno spiegato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale,
5 la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non
è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
In base a tali principi, pertanto, è necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicchè, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti
(cfr. Cassazione civile sez. VI 22/02/2018 n. 4372).
Ciò posto, secondo l'orientamento della Suprema Corte inaugurato con la sentenza n. 4372/18 e fatto proprio da Cass. S.U. n. 15895/19 "In tema di
6 prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (da ultimo Cass. civ. sez. I n. 5064 del 26.02.2024), mentre, con riferimento alla dimostrazione della natura solutoria
(cui è ancorata la decorrenza del termine prescrizionale), una volta allegata dalla banca la natura solutoria e, quindi, l'assenza di un fido -entro il quale le rimesse rimarrebbero ripristinatorie - è onere del correntista dimostrare l'esistenza
- anche in via presuntiva, in assenza di un contratto scritto - di un affidamento ed i suoi limiti.
Sulla scorta di tale principio ormai consolidato è stata disposta c.t.u. che ha invitato l'esperto a computare soltanto “i versamenti solutori eseguiti dal cliente nel decennio antecedente l'atto di costituzione in mora del 22.12.2004 con riferimento ai conti correnti 5200019661 e 5200034516, e la notifica dell'atto di citazione
(09.06.2008) per il conto corrente 5200038354, ovvero, laddove risulti ex actis
l'esistenza di un affidamento, i versamenti ripristinatori della provvista relativi all'intera durata del rapporto”.
3.2. Con un ulteriore motivo la appellante censura la sentenza impugnata CP_3 nella parte in cui ha ritenuto nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della disciplina del T.U.B. e alla deliberazione CICR del 9.02.2000, essendosi la banca uniformata alla nuova normativa.
La doglianza è infondata.
Occorre, in proposito, rilevare che il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, ad integrazione dell'art. 120 T.U.B., ha introdotto la regola della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente, obbligo confermato dalla delibera del CICR del 9.2.2000 a cui era stata demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità da seguirsi in materia di produzione di interessi anatocistici attenendosi al criterio di un trattamento paritario.
Peraltro, la norma transitoria di cui all'art. 25, comma 3 del d.lgs. citato, che sanciva la validità della clausola anatocistica trimestrale per gli interessi maturati
7 prima dell'emissione della delibera del CICR, è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000.
Ne deriva che, all'esito della pubblicazione della delibera del CICR del 9.2.2000,
a far data dal 1 luglio 2000, la capitalizzazione degli interessi è consentita solo ove espressamente pattuita dalle parti e avente la medesima periodicità.
Pertanto, rilevata la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi non in condizioni di reciprocità, si rileva, altresì, che manca, anche all'esito della delibera del CICR e contrariamente a quanto affermato dall'appellante principale, una valida pattuizione contrattuale che consenta tra le parti la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori con la medesima periodicità.
Sul punto giova evidenziare che la delibera del CICR, nel prevedere all'art. 2 la medesima periodicità del calcolo degli interessi debitori e creditori, ha disposto, all'art. 7, comma 2 che "qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000".
Tale disposizione è stata condivisibilmente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, all'esito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 d.lgs. n. 342/99, stante la nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, il giudizio di comparazione di cui all'art. 7, comma 2 della predetta delibera, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, risulta inapplicabile, in quanto le condizioni indicate dalla disposizione della Delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della delibera (Cass. civ. n.
9140/20; Cass. civ. n. 29420/20; Cass. civ. n. 17634/21, la quale ha affermato che
8 “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non
è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina”).
Il Collegio non ritiene di condividere il contrario orientamento espresso da Cass.
n. 5064/24 e n. 5054/24 e richiamato da Cass. n. 8639/24, secondo cui “La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece – come capziosamente pretende la ricorrente – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa”.
Invero, tale orientamento trascura di considerare il dato giuridico della nullità delle clausole anatocistiche originariamente convenute, nullità che opera con effetto ex tunc e dalla quale non può prescindersi ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera CICR.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 342 del 1999, articolo
25, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della delibera
9.2.2000, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'articolo 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la
9 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'articolo 7,
e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione.
Ora, non risultando nella specie la specifica approvazione per iscritto, da parte del correntista, della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi sia pure con la medesima periodicità, non essendo a tal fine sufficiente, per quanto sopra esposto, la pubblicazione in G.U. e l'invio degli estratti conto, correttamente è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tuta la durata del rapporto.
3.3. La appellante lamenta ancora l'errata inclusione della CMS nel calcolo CP_3 del TEG.
Tale doglianza è fondata.
In punto di superamento dei tassi soglia per l'usura la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della
CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale
"margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass.
SU 20.6.2018 n., 16303, Cass. 18.1.2019 n. 1464; Cass. 30.6.2023 n. 18559).
Trattandosi di rapporti sorti anteriormente all'01.01.2010, è stato chiesto al c.t.u. di procedere alla verifica del superamento del tasso soglia usura secondo il criterio indicato dalla Suprema Corte.
3.4. Venendo alle risultanze della c.t.u., rileva innanzitutto la Corte che qualsiasi pretesa fondata sul rapporto di conto corrente n. 11552196/19661 è prescritta essendo decorsi oltre dieci anni dalla chiusura del rapporto avvenuta il 31.03.1993
10 sino all'atto di costituzione in mora del 22.12.2004. Con il che risulta assorbito il motivo di gravame relativo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
CP_3
Quanto ai rapporti n. 11552345/34516 e n. 11552383/38534 il c.t.u. ha rideterminato il saldo rispettivamente in €6.376,30 ed in €256,63 a credito del correntista.
In conclusione, l'appello va accolto, per quanto di ragione, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va rideterminato in €6.632,93 l'importo dovuto dalla banca in favore del a titolo di ripetizione di indebito. CP_2
§ 4. Le spese processuali
4.1. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, sia pure per una somma inferiore a quella riconosciuta nella sentenza impugnata, va confermata la statuizione di primo grado sulle spese, ivi comprese quelle di c.t.u..
In ordine alle spese del presente grado, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza di due motivi di appello, sussistono i presupposti per disporne la compensazione in ragione della metà, ponendo la restante metà a carico del
Spese che, tenuto conto del fatto che nella posizione processuale CP_2 dell'appellante (che non è stata formalmente estromessa dal processo) si è sostanzialmente sostituita la cessionaria, si liquidano, in favore di , Parte_1 in €191,25 per esborsi ed in €1.027,5 (corrispondenti alla metà di €382,5 e di
€2.055,00) per compensi, e in favore di in e per la seconda in Controparte_3
€939,00 per compensi (corrispondenti alla metà di €1.878,00), oltre accessori.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 03.11.2025, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti (appellante/intervenuta ed appellata), in ragione della metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale società incorporante Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 nei confronti di con l'intervento di Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Catanzaro n. 634/2018 pubblicata il 20.04.2018, così provvede:
11 a) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
e, per essa, quale cessionaria, al pagamento, in favore di Controparte_3
, a titolo di indebito, della somma di €6.632,93, oltre interessi Controparte_2 legali dal 09.06.2008 al saldo;
b) conferma la statuizione di primo grado sulle spese, ivi comprese quelle di c.t.u.;
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
e della metà delle spese del presente grado, che liquida per la Controparte_3 prima in €191,25 per esborsi ed in €1.027,5 per compensi (corrispondenti alla metà di €382,5 e di €2.055,00), e per la seconda in €939,00 per compensi (corrispondenti alla metà di €1.878,00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, compensando la restante metà;
d) pone le spese di c.t.u. del presente grado, liquidate con decreto del 03.11.2025, definitivamente a carico di entrambe le parti (appellante/intervenuta ed appellata), in ragione della metà ciascuno.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1194/2018 R.G. vertente tra
C.F.: ), quale società incorporante Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Alberto
Peluso; appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Caterina e Vincenzo Garzaniti;
appellato
e
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Alberto Peluso;
terza intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 634/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 20.04.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e : “Voglia la Ecc.ma Corte, In via preliminare, Parte_1 CP_3 dichiarare la carenza e/o il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
, eventualmente anche solo in relazione alla domanda avanzata in relazione al c/c
n. 52196; rigettare integralmente la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, accertato e dichiarato che il pagamento di interessi ultralegali, trimestralmente capitalizzati, e di ogni altro onere previsto dal contratto, è avvenuto spontaneamente, dichiarare intervenuta, in favore della banca, la soluti retentio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2034 c.c.; in via gradatamente subordinata, dichiarare interamente prescritto il diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali somme versate in eccedenza, od anche limitatamente alla prescrizione decennale, decorrente a ritroso, dalla data di notifica dell'atto di citazione;
nel caso di ricalcolo degli interessi passivi, si chiede che questa Ecc.ma Corte voglia rinnovare
l'istruttoria e che, accertata l'intervenuta prescrizione, questo venga limitato sino al 30.06.2000; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive per il doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “insiste nelle conclusioni rese in tutti i propri atti e verbali di causa, qui da intendersi interamente riportate e trascritte, con conseguente richiesta di rigetto del formulato gravame e conferma dell'impugnata sentenza. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro Controparte_2 deducendo di aver intrattenuto con la convenuta i conti correnti Controparte_4
n. 52196, 52345, 52383; che sin dall'inizio del rapporto la aveva proceduto CP_3 alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed all'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello consentito dalla legge;
che ciò aveva comportato un ulteriore aggravio della commissione di massimo scoperto;
che in definitiva ciò aveva determinato un illegittimo addebito di somme sui conti indicati.
Chiedeva, quindi, previo accertamento della illegittimità di tutti gli interessi passivi addebitati, la condanna della alla restituzione delle somme indebitamente CP_3
2 percepite, quantificate in €78.985,91, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione CP_3 passiva con riferimento al rapporto di conto corrente n. 52196 stipulato nel 1985 tra l'attore e la Carical S.p.a., soggetto giuridico diverso da essa convenuta;
nel merito deduceva che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi doveva ritenersi conforme ad un uso normativo;
eccepiva la decadenza dell'attore dalla facoltà di contestazione degli estratti conto periodicamente inviati e, in subordine, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme, con vittoria di spese.
Istruita la causa a mezzo di c.t.u. contabile, con sentenza n. 634/2018 il Tribunale accoglieva la domanda e condannava al pagamento, in favore CP_4 dell'attore, della somma di €23.412,88 oltre interessi legali dal 09.06.2008 al saldo,
e delle spese di lite e di c.t.u..
Il giudice di primo grado innanzitutto riteneva infondata l'eccezione della convenuta relativa al difetto di legittimazione passiva in ordine al conto n. 52196, evidenziando che detto rapporto era proseguito in seguito al subentro di CP_4 alla Carical.
[...]
In punto di prescrizione, dopo aver richiamato i principi espressi dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/2010, osservava che con la sentenza n. 4518/2014 la Suprema Corte aveva posto a carico della parte che eccepisce la prescrizione l'onere di indicare i versamenti con funzione solutoria e che nella specie la aveva omesso tale indicazione, sicchè, dovendosi ritenere CP_3 tutte le rimesse di natura ripristinatoria, l'eccezione andava respinta.
Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della cms, il Tribunale riteneva corretto il calcolo operato dal c.t.u. che aveva applicato la capitalizzazione annuale e determinava in €23.412,88 il credito complessivo a favore del correntista, per effetto del ricalcolo dei conti correnti.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'08.06.2018, la (di seguito per brevità Controparte_5 CP_6
, quale società incorporante la lamentando: 1) l'erroneo
[...] Controparte_4 rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine al rapporto n.
52196 che era stato estinto nel 1993 anteriormente al conferimento d'azienda alla deducente avvenuto nel 1997; 2) l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione fondato sulla ritenuta natura ripristinatoria delle rimesse;
rilevava l'appellante che la
3 sentenza n. 4518/2014 richiamata dal giudice di prime cure era stata superata dall'ordinanza della Cass. n. 4372/2018 secondo cui la non aveva l'onere di CP_3 indicare le rimesse solutorie esperendo la propria eccezione;
che nel caso in esame mancava agli atti il contratto di apertura di credito e l'attore non aveva neanche mai dedotto esservi un fido di fatto, sicchè le rimesse dovevano considerarsi pacificamente solutorie ex art. 115 c.p.c.; 3) l'illegittima declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi atteso che la a CP_3 partire dall'anno 2000 si era adeguata alla delibera CICR del 09.02.2000; 4) l'errata inclusione della CMS nel calcolo del TEG.
Con comparsa di risposta depositata il 09.10.2018 si costituiva CP_2
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello
[...] per carenza di specificazione dei motivi in violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito chiedeva di rigettare integralmente l'impugnazione.
All'esito della prima udienza di trattazione del 13.11.2018 la causa subiva alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more con comparsa depositata in data 09.04.2021 interveniva ex art. 111
c.p.c. quale cessionaria del ramo d'azienda di nel Controparte_3 CP_6 quale è ricompreso il rapporto dedotto in giudizio, mentre in data 17.09.2021 si costituiva quale società incorporante Parte_1 CP_6
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 26.11.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Consigliere Istruttore con ordinanza del 02.12.2024 rilevava la mancanza agli atti del fascicolo di primo grado della c.t.u. espletata in quella sede e pertanto invitava le parti a depositare la copia in loro possesso, fissando l'udienza del 17.12.2024.
All'esito della predetta udienza, alla luce dei principi sanciti da Cass. S.U. n.
15895/2019 sulla non necessaria indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, e da Cass. S.U. 16303/2018 in tema di criteri di computo della
4 CMS ai fini della verifica del superamento della soglia usura, veniva disposto un supplemento di c.t.u. e successivamente dei chiarimenti.
Con ordinanza del 03.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava nuovamente alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
04.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Appare opportuno prendere le mosse dall'esame del secondo motivo con cui l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Catanzaro nella parte in cui ha erroneamente respinto l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca in primo grado, avendo ritenuto che era onere della banca, che aveva sollevato la relativa eccezione, allegare in modo analitico e dimostrare la natura solutoria delle rimesse sul conto corrente.
Il motivo è fondato nei termini appresso precisati.
Vale la pena innanzitutto richiamare i principi illustrati dalla Corte di Cassazione con la decisione delle Sezioni Unite 2 dicembre 2010, n. 24418. Le Sezioni Unite hanno spiegato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale,
5 la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non
è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
In base a tali principi, pertanto, è necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicchè, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti
(cfr. Cassazione civile sez. VI 22/02/2018 n. 4372).
Ciò posto, secondo l'orientamento della Suprema Corte inaugurato con la sentenza n. 4372/18 e fatto proprio da Cass. S.U. n. 15895/19 "In tema di
6 prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (da ultimo Cass. civ. sez. I n. 5064 del 26.02.2024), mentre, con riferimento alla dimostrazione della natura solutoria
(cui è ancorata la decorrenza del termine prescrizionale), una volta allegata dalla banca la natura solutoria e, quindi, l'assenza di un fido -entro il quale le rimesse rimarrebbero ripristinatorie - è onere del correntista dimostrare l'esistenza
- anche in via presuntiva, in assenza di un contratto scritto - di un affidamento ed i suoi limiti.
Sulla scorta di tale principio ormai consolidato è stata disposta c.t.u. che ha invitato l'esperto a computare soltanto “i versamenti solutori eseguiti dal cliente nel decennio antecedente l'atto di costituzione in mora del 22.12.2004 con riferimento ai conti correnti 5200019661 e 5200034516, e la notifica dell'atto di citazione
(09.06.2008) per il conto corrente 5200038354, ovvero, laddove risulti ex actis
l'esistenza di un affidamento, i versamenti ripristinatori della provvista relativi all'intera durata del rapporto”.
3.2. Con un ulteriore motivo la appellante censura la sentenza impugnata CP_3 nella parte in cui ha ritenuto nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della disciplina del T.U.B. e alla deliberazione CICR del 9.02.2000, essendosi la banca uniformata alla nuova normativa.
La doglianza è infondata.
Occorre, in proposito, rilevare che il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, ad integrazione dell'art. 120 T.U.B., ha introdotto la regola della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente, obbligo confermato dalla delibera del CICR del 9.2.2000 a cui era stata demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità da seguirsi in materia di produzione di interessi anatocistici attenendosi al criterio di un trattamento paritario.
Peraltro, la norma transitoria di cui all'art. 25, comma 3 del d.lgs. citato, che sanciva la validità della clausola anatocistica trimestrale per gli interessi maturati
7 prima dell'emissione della delibera del CICR, è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000.
Ne deriva che, all'esito della pubblicazione della delibera del CICR del 9.2.2000,
a far data dal 1 luglio 2000, la capitalizzazione degli interessi è consentita solo ove espressamente pattuita dalle parti e avente la medesima periodicità.
Pertanto, rilevata la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi non in condizioni di reciprocità, si rileva, altresì, che manca, anche all'esito della delibera del CICR e contrariamente a quanto affermato dall'appellante principale, una valida pattuizione contrattuale che consenta tra le parti la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori con la medesima periodicità.
Sul punto giova evidenziare che la delibera del CICR, nel prevedere all'art. 2 la medesima periodicità del calcolo degli interessi debitori e creditori, ha disposto, all'art. 7, comma 2 che "qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000".
Tale disposizione è stata condivisibilmente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, all'esito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 d.lgs. n. 342/99, stante la nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, il giudizio di comparazione di cui all'art. 7, comma 2 della predetta delibera, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, risulta inapplicabile, in quanto le condizioni indicate dalla disposizione della Delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della delibera (Cass. civ. n.
9140/20; Cass. civ. n. 29420/20; Cass. civ. n. 17634/21, la quale ha affermato che
8 “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non
è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina”).
Il Collegio non ritiene di condividere il contrario orientamento espresso da Cass.
n. 5064/24 e n. 5054/24 e richiamato da Cass. n. 8639/24, secondo cui “La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece – come capziosamente pretende la ricorrente – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa”.
Invero, tale orientamento trascura di considerare il dato giuridico della nullità delle clausole anatocistiche originariamente convenute, nullità che opera con effetto ex tunc e dalla quale non può prescindersi ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera CICR.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 342 del 1999, articolo
25, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della delibera
9.2.2000, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'articolo 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la
9 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'articolo 7,
e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione.
Ora, non risultando nella specie la specifica approvazione per iscritto, da parte del correntista, della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi sia pure con la medesima periodicità, non essendo a tal fine sufficiente, per quanto sopra esposto, la pubblicazione in G.U. e l'invio degli estratti conto, correttamente è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tuta la durata del rapporto.
3.3. La appellante lamenta ancora l'errata inclusione della CMS nel calcolo CP_3 del TEG.
Tale doglianza è fondata.
In punto di superamento dei tassi soglia per l'usura la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della
CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale
"margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass.
SU 20.6.2018 n., 16303, Cass. 18.1.2019 n. 1464; Cass. 30.6.2023 n. 18559).
Trattandosi di rapporti sorti anteriormente all'01.01.2010, è stato chiesto al c.t.u. di procedere alla verifica del superamento del tasso soglia usura secondo il criterio indicato dalla Suprema Corte.
3.4. Venendo alle risultanze della c.t.u., rileva innanzitutto la Corte che qualsiasi pretesa fondata sul rapporto di conto corrente n. 11552196/19661 è prescritta essendo decorsi oltre dieci anni dalla chiusura del rapporto avvenuta il 31.03.1993
10 sino all'atto di costituzione in mora del 22.12.2004. Con il che risulta assorbito il motivo di gravame relativo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
CP_3
Quanto ai rapporti n. 11552345/34516 e n. 11552383/38534 il c.t.u. ha rideterminato il saldo rispettivamente in €6.376,30 ed in €256,63 a credito del correntista.
In conclusione, l'appello va accolto, per quanto di ragione, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va rideterminato in €6.632,93 l'importo dovuto dalla banca in favore del a titolo di ripetizione di indebito. CP_2
§ 4. Le spese processuali
4.1. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito, sia pure per una somma inferiore a quella riconosciuta nella sentenza impugnata, va confermata la statuizione di primo grado sulle spese, ivi comprese quelle di c.t.u..
In ordine alle spese del presente grado, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza di due motivi di appello, sussistono i presupposti per disporne la compensazione in ragione della metà, ponendo la restante metà a carico del
Spese che, tenuto conto del fatto che nella posizione processuale CP_2 dell'appellante (che non è stata formalmente estromessa dal processo) si è sostanzialmente sostituita la cessionaria, si liquidano, in favore di , Parte_1 in €191,25 per esborsi ed in €1.027,5 (corrispondenti alla metà di €382,5 e di
€2.055,00) per compensi, e in favore di in e per la seconda in Controparte_3
€939,00 per compensi (corrispondenti alla metà di €1.878,00), oltre accessori.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 03.11.2025, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti (appellante/intervenuta ed appellata), in ragione della metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale società incorporante Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 nei confronti di con l'intervento di Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Catanzaro n. 634/2018 pubblicata il 20.04.2018, così provvede:
11 a) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
e, per essa, quale cessionaria, al pagamento, in favore di Controparte_3
, a titolo di indebito, della somma di €6.632,93, oltre interessi Controparte_2 legali dal 09.06.2008 al saldo;
b) conferma la statuizione di primo grado sulle spese, ivi comprese quelle di c.t.u.;
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
e della metà delle spese del presente grado, che liquida per la Controparte_3 prima in €191,25 per esborsi ed in €1.027,5 per compensi (corrispondenti alla metà di €382,5 e di €2.055,00), e per la seconda in €939,00 per compensi (corrispondenti alla metà di €1.878,00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, compensando la restante metà;
d) pone le spese di c.t.u. del presente grado, liquidate con decreto del 03.11.2025, definitivamente a carico di entrambe le parti (appellante/intervenuta ed appellata), in ragione della metà ciascuno.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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