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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG 254/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
Barbara PREVIATI Presidente relatore/estensore
Claudia CARISSIMI Giudice
Rossella CASILLO Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento R.G. 254/2024 pendente tra:
, avv. CAPPUCCILLI Parte_1
RICORRENTE
avv. D'ANTONIO Controparte_1
RESISTENTE
ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 2487 c.c. nella qualità di socia Parte_1
nella misura del 50% della (quote detenute, per il restante 50%, da Controparte_1
), con il quale ha chiesto la nomina di un liquidatore ex art. Parte_2
2487 c.c., sul presupposto dell'accertamento di una causa di scioglimento della società, intervenuto con decreto del Tribunale di Campobasso n. 2 del 30.03.2021, pronunciato nel procedimento n. RG. 574/2020 in ragione della mancata approvazione dei bilanci societari per quattro esercizi.
Ha esposto la che: Pt_1
-dopo la pronuncia del Tribunale, sia la ricorrente che l'amministratore unico della società,
avevano convocato l'assemblea dei soci e, in particolare, Parte_3 aveva convocato l'assemblea per deliberare su una proposta di rimozione Parte_3
della causa di scioglimento della società e/o per la nomina del liquidatore;
-l'assemblea, con delibera a proprio avviso illegittima per mancanza del quorum costitutivo, deliberava di prendere atto che la causa di scioglimento di cui al provvedimento del Tribunale di Campobasso del 30.03.2021 era venuta meno, dato che i bilanci sociali erano stati approvati (con delibera assembleare del 5.03.2021);
-essa , secondo le previsioni di cui all'art. 29 dello statuto sociale della Pt_1 [...]
aveva richiesto al Tribunale la nomina di tre arbitri, chiedendo l'annullamento CP_1
delle delibere del 5.03.2021 e del 10.05.2021, delibere che venivano effettivamente dichiarate invalide dal collegio arbitrale.
La , tutto ciò premesso, chiedeva quindi a questo Tribunale - sul presupposto Pt_1
che la causa di scioglimento della società era stata già accertata da questo stesso
Tribunale e che, per effetto dell'annullamento delle delibere indicate, detta causa persisteva, considerato anche che l'assemblea, già convocata per decidere sulla nomina del Liquidatore, non aveva assunto alcuna delibera su detta nomina- di provvedere a nominare il Liquidatore, anche perché, in ogni caso, emergeva dagli atti l'impossibilità di funzionamento della società, dato che le due socie erano titolari di quote paritarie, motivo per cui risultava inutile procedere alla convocazione di una nuova assemblea per nominare il Liquidatore.
Si costituiva rilevando che la società non risultava affatto in Controparte_1
liquidazione, bensì era attiva;
evidenziava che il Tribunale non poteva procedere alla nomina del Liquidatore senza prima verificare l'inadempienza della assemblea e rappresentava altresì che il lodo arbitrale non era neppure definitivo, perché impugnato in sede di appello e, comunque, non era stato reso esecutivo.
Sentite le parti, effettuati alcuni rinvii dal precedente G.I. per verificare se nelle more fosse intervenuta pronuncia della Corte d'Appello sulla impugnativa del lodo, la causa, all'udienza cartolare del 10.03.2025, è stata riservata per la decisione.
___
La domanda è, allo stato, inammissibile.
Va premesso che il Tribunale di Campobasso, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, con decreto depositato il 30.03.2021 nel procedimento R.G. n. 574/2020, ha accertato la sussistenza di una causa di scioglimento della società Controparte_1
consistente nella omessa approvazione del bilancio societario per quattro esercizi;
tale decreto, sebbene l'adempimento fosse stato prescritto dal Tribunale, non risulta iscritto nel
Registro delle imprese.
In ogni caso, ai fini che interessano nella presente sede, risulta che:
già prima della emissione del decreto del Tribunale di Campobasso, l'amministratore della società aveva convocato l'assemblea dei soci in data 5.03.2021, nel corso della quale il
Presidente della assemblea, dava atto della intervenuta approvazione dei Parte_3
bilanci 2015, 2016, 2017, 2018 con il voto favorevole della sola (titolare Parte_2
del 50% delle quote), nonostante il voto contrario della (titolare del restante Pt_1
50% delle quote);
dopo l'emissione del decreto del Tribunale, l'amministratore della società convocava l'assemblea dei soci in data 10.05.2021, ponendo all'ordine del giorno: “proposta di rimozione della causa di scioglimento della società e/o nomina del liquidatore o dei liquidatori e indicazione sui criteri di svolgimento e sulle modalità di liquidazione, con determinazione di facoltà e compensi” (doc. 13);
nel corso dell'adunanza, il presidente dell'assemblea, dava atto che Parte_3
“L'assemblea della . delibera - di prendere atto che la causa di Controparte_2
scioglimento indicata nelle premesse di cui al provvedimento del Tribunale di Campobasso del 30.3.2021 è venuta meno ed è stata rimossa e di riprendere l'ordinaria attività sociale;
- di dare mandato all'amministratore unico di compiere ogni attività necessaria ed opportuna conseguente alla presente deliberazione”;
anche in questo caso, il Presidente della assemblea, dava atto della Parte_3
intervenuta approvazione della delibera con il voto favorevole della sola Parte_2
(titolare del 50% delle quote), nonostante il voto contrario della (titolare del Pt_1
restante 50% delle quote).
Entrambe le delibere risultano allo stato dichiarate invalide all'esito del giudizio arbitrale concluso con il lodo del 16.03.2023.
Come accennato, il lodo in esame è stato impugnato presso la locale Corte di Appello, con prossima udienza, allo stato, fissata al 17.3.2027.
Reputa il collegio che il presente procedimento possa essere senz'altro deciso (anche perché i pregressi rinvii, in attesa della decisione della Corte di Appello sul lodo, erano stati effettuati per ragioni di mera opportunità) e che, tuttavia, la domanda sia allo stato inammissibile.
Si ricorda che, una volta accertata la sussistenza di una causa di scioglimento della società, si deve procedere all'emanazione dell'ordine di convocazione dell'assemblea, in difetto di apposita pregressa iniziativa da parte degli amministratori (art. 2487, secondo comma, prima parte, c.c.), perché ivi si provveda alla nomina del liquidatore, potendo infatti il Collegio intervenire all'emanazione del provvedimento di nomina del liquidatore solo in caso di inerzia o di esito negativo dell'assemblea stessa.
Il dato normativo, infatti, corrobora questa impostazione fondata su una procedura articolata (accertamento della causa di scioglimento di diritto, ordine di convocazione dell'assemblea per la nomina del liquidatore, eventuale intervento del Tribunale in caso di inerzia o di esito negativo dell'assemblea); l'art. 2487, secondo comma, c.c. prevede inoltre che, solo qualora l'assemblea, appositamente convocata, non si sia costituita ovvero non abbia deliberato sul nominativo e numero dei liquidatori, sulle regole di funzionamento del collegio nel caso di pluralità di liquidatori, nonché sulle ulteriori determinazioni di cui all'art. 2487, primo comma, lett. c), il Tribunale adotti con decreto le decisioni previste dal primo comma dell'art. 2487 c.c. su istanza dei singoli soci o amministratori.
D'altra parte, la nomina delle persone incaricate della liquidazione, con fissazione dei criteri di svolgimento della stessa, spetta in prima istanza ai soci, visto che il primo comma dell'art. 2487 c.c. prevede espressamente che gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbano convocare l'assemblea per le conseguenziali determinazioni, mentre l'intervento del Tribunale è successivo e consisterà, in prima battuta, nella convocazione di apposita assemblea - salva l'ipotesi che già risulti inutilmente convocata apposita assemblea - e, successivamente, in caso di inerzia o di esito negativo, nell'adozione dei provvedimenti sulla nomina del liquidatore.
Ed invero, il secondo intervento camerale del Tribunale è previsto (art. 2487 comma 2 c.c.) per la convocazione dell'assemblea dei soci finalizzata alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei criteri di liquidazione (art. 2487 comma 1 c.c.) e presuppone che vi sia un'inerzia degli amministratori;
l'ulteriore intervento camerale del Tribunale è previsto (art. 2487 comma 2 c.c.) per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione e presuppone un'inerzia dell'assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti (per determinazione dell'organo amministrativo o per l'intervento surrogatorio del Tribunale).
Da tale ricostruzione, rispondente non solo al dato letterale e sistematico delle disposizioni richiamate, ma anche al dato teleologico della volontà del legislatore di creare una scissione tra l'accertamento giudiziale della causa di scioglimento e la nomina giudiziale dei liquidatori, al fine di garantire la prevalenza della volontà dei soci, risulta evidente che il ricorso all'autorità giudiziaria per la nomina diretta dei liquidatori presuppone la omessa preventiva convocazione dell'assemblea per la nomina dei liquidatori oppure il fatto che la assemblea non deliberi o non si sia costituita.
Nel caso di specie, si è verificato che l'assemblea del 10.05.2021 sia stata convocata dall'amministratore anche per la nomina del Liquidatore;
tuttavia, la mancata deliberazione sul punto da parte dell'assemblea è derivata (non già da una inerzia nella convocazione dell'assemblea o nella assunzione della deliberazione da parte della assemblea) ma dal fatto che l'assemblea ha in quella stessa sede deliberato (con deliberazione, solo successivamente, annullata in sede di lodo arbitrale) di prendere atto del venir meno della causa di scioglimento della società, in ragione della approvazione dei bilanci e, per tale motivo, la decisione sulla nomina dei liquidatori è stata assorbita da tale decisione.
Occorre quindi, secondo le valutazioni del collegio, vista le peculiarità della situazione che si è determinata nel caso di specie che- prima di poter richiedere un intervento al
Tribunale- sia convocata una nuova assemblea societaria per deliberare sulla nomina del liquidatore, affinché sia rimessa alla deliberazione della assemblea dei soci la decisione sulla nomina del liquidatore;
solo in caso di effettiva e comprovata inerzia nella convocazione o nel caso in cui non sia assunta o non si possa assumere una decisione sul punto (ipotesi di verosimile verificazione, dato che le due socie hanno quote paritarie e che, fino ad ora, hanno votato in modo divergente ma che, tuttavia, deve emergere espressamente: ossia deve risultare che l'assemblea abbia effettivamente deliberato o tentato di delibare sulla nomina del liquidatore), potrà essere richiesto l'intervento surrogatorio del Tribunale.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, vista la peculiarità della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale, valutati anche gli esiti dei precedenti snodi processuali della controversia.
PQM
1.Dichiara inammissibile la domanda;
2.Compensa le spese processuali.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Campobasso, 2 aprile 2025
Il Presidente Relatore-Estensore
Barbara PREVIATI
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
Barbara PREVIATI Presidente relatore/estensore
Claudia CARISSIMI Giudice
Rossella CASILLO Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento R.G. 254/2024 pendente tra:
, avv. CAPPUCCILLI Parte_1
RICORRENTE
avv. D'ANTONIO Controparte_1
RESISTENTE
ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 2487 c.c. nella qualità di socia Parte_1
nella misura del 50% della (quote detenute, per il restante 50%, da Controparte_1
), con il quale ha chiesto la nomina di un liquidatore ex art. Parte_2
2487 c.c., sul presupposto dell'accertamento di una causa di scioglimento della società, intervenuto con decreto del Tribunale di Campobasso n. 2 del 30.03.2021, pronunciato nel procedimento n. RG. 574/2020 in ragione della mancata approvazione dei bilanci societari per quattro esercizi.
Ha esposto la che: Pt_1
-dopo la pronuncia del Tribunale, sia la ricorrente che l'amministratore unico della società,
avevano convocato l'assemblea dei soci e, in particolare, Parte_3 aveva convocato l'assemblea per deliberare su una proposta di rimozione Parte_3
della causa di scioglimento della società e/o per la nomina del liquidatore;
-l'assemblea, con delibera a proprio avviso illegittima per mancanza del quorum costitutivo, deliberava di prendere atto che la causa di scioglimento di cui al provvedimento del Tribunale di Campobasso del 30.03.2021 era venuta meno, dato che i bilanci sociali erano stati approvati (con delibera assembleare del 5.03.2021);
-essa , secondo le previsioni di cui all'art. 29 dello statuto sociale della Pt_1 [...]
aveva richiesto al Tribunale la nomina di tre arbitri, chiedendo l'annullamento CP_1
delle delibere del 5.03.2021 e del 10.05.2021, delibere che venivano effettivamente dichiarate invalide dal collegio arbitrale.
La , tutto ciò premesso, chiedeva quindi a questo Tribunale - sul presupposto Pt_1
che la causa di scioglimento della società era stata già accertata da questo stesso
Tribunale e che, per effetto dell'annullamento delle delibere indicate, detta causa persisteva, considerato anche che l'assemblea, già convocata per decidere sulla nomina del Liquidatore, non aveva assunto alcuna delibera su detta nomina- di provvedere a nominare il Liquidatore, anche perché, in ogni caso, emergeva dagli atti l'impossibilità di funzionamento della società, dato che le due socie erano titolari di quote paritarie, motivo per cui risultava inutile procedere alla convocazione di una nuova assemblea per nominare il Liquidatore.
Si costituiva rilevando che la società non risultava affatto in Controparte_1
liquidazione, bensì era attiva;
evidenziava che il Tribunale non poteva procedere alla nomina del Liquidatore senza prima verificare l'inadempienza della assemblea e rappresentava altresì che il lodo arbitrale non era neppure definitivo, perché impugnato in sede di appello e, comunque, non era stato reso esecutivo.
Sentite le parti, effettuati alcuni rinvii dal precedente G.I. per verificare se nelle more fosse intervenuta pronuncia della Corte d'Appello sulla impugnativa del lodo, la causa, all'udienza cartolare del 10.03.2025, è stata riservata per la decisione.
___
La domanda è, allo stato, inammissibile.
Va premesso che il Tribunale di Campobasso, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, con decreto depositato il 30.03.2021 nel procedimento R.G. n. 574/2020, ha accertato la sussistenza di una causa di scioglimento della società Controparte_1
consistente nella omessa approvazione del bilancio societario per quattro esercizi;
tale decreto, sebbene l'adempimento fosse stato prescritto dal Tribunale, non risulta iscritto nel
Registro delle imprese.
In ogni caso, ai fini che interessano nella presente sede, risulta che:
già prima della emissione del decreto del Tribunale di Campobasso, l'amministratore della società aveva convocato l'assemblea dei soci in data 5.03.2021, nel corso della quale il
Presidente della assemblea, dava atto della intervenuta approvazione dei Parte_3
bilanci 2015, 2016, 2017, 2018 con il voto favorevole della sola (titolare Parte_2
del 50% delle quote), nonostante il voto contrario della (titolare del restante Pt_1
50% delle quote);
dopo l'emissione del decreto del Tribunale, l'amministratore della società convocava l'assemblea dei soci in data 10.05.2021, ponendo all'ordine del giorno: “proposta di rimozione della causa di scioglimento della società e/o nomina del liquidatore o dei liquidatori e indicazione sui criteri di svolgimento e sulle modalità di liquidazione, con determinazione di facoltà e compensi” (doc. 13);
nel corso dell'adunanza, il presidente dell'assemblea, dava atto che Parte_3
“L'assemblea della . delibera - di prendere atto che la causa di Controparte_2
scioglimento indicata nelle premesse di cui al provvedimento del Tribunale di Campobasso del 30.3.2021 è venuta meno ed è stata rimossa e di riprendere l'ordinaria attività sociale;
- di dare mandato all'amministratore unico di compiere ogni attività necessaria ed opportuna conseguente alla presente deliberazione”;
anche in questo caso, il Presidente della assemblea, dava atto della Parte_3
intervenuta approvazione della delibera con il voto favorevole della sola Parte_2
(titolare del 50% delle quote), nonostante il voto contrario della (titolare del Pt_1
restante 50% delle quote).
Entrambe le delibere risultano allo stato dichiarate invalide all'esito del giudizio arbitrale concluso con il lodo del 16.03.2023.
Come accennato, il lodo in esame è stato impugnato presso la locale Corte di Appello, con prossima udienza, allo stato, fissata al 17.3.2027.
Reputa il collegio che il presente procedimento possa essere senz'altro deciso (anche perché i pregressi rinvii, in attesa della decisione della Corte di Appello sul lodo, erano stati effettuati per ragioni di mera opportunità) e che, tuttavia, la domanda sia allo stato inammissibile.
Si ricorda che, una volta accertata la sussistenza di una causa di scioglimento della società, si deve procedere all'emanazione dell'ordine di convocazione dell'assemblea, in difetto di apposita pregressa iniziativa da parte degli amministratori (art. 2487, secondo comma, prima parte, c.c.), perché ivi si provveda alla nomina del liquidatore, potendo infatti il Collegio intervenire all'emanazione del provvedimento di nomina del liquidatore solo in caso di inerzia o di esito negativo dell'assemblea stessa.
Il dato normativo, infatti, corrobora questa impostazione fondata su una procedura articolata (accertamento della causa di scioglimento di diritto, ordine di convocazione dell'assemblea per la nomina del liquidatore, eventuale intervento del Tribunale in caso di inerzia o di esito negativo dell'assemblea); l'art. 2487, secondo comma, c.c. prevede inoltre che, solo qualora l'assemblea, appositamente convocata, non si sia costituita ovvero non abbia deliberato sul nominativo e numero dei liquidatori, sulle regole di funzionamento del collegio nel caso di pluralità di liquidatori, nonché sulle ulteriori determinazioni di cui all'art. 2487, primo comma, lett. c), il Tribunale adotti con decreto le decisioni previste dal primo comma dell'art. 2487 c.c. su istanza dei singoli soci o amministratori.
D'altra parte, la nomina delle persone incaricate della liquidazione, con fissazione dei criteri di svolgimento della stessa, spetta in prima istanza ai soci, visto che il primo comma dell'art. 2487 c.c. prevede espressamente che gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbano convocare l'assemblea per le conseguenziali determinazioni, mentre l'intervento del Tribunale è successivo e consisterà, in prima battuta, nella convocazione di apposita assemblea - salva l'ipotesi che già risulti inutilmente convocata apposita assemblea - e, successivamente, in caso di inerzia o di esito negativo, nell'adozione dei provvedimenti sulla nomina del liquidatore.
Ed invero, il secondo intervento camerale del Tribunale è previsto (art. 2487 comma 2 c.c.) per la convocazione dell'assemblea dei soci finalizzata alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei criteri di liquidazione (art. 2487 comma 1 c.c.) e presuppone che vi sia un'inerzia degli amministratori;
l'ulteriore intervento camerale del Tribunale è previsto (art. 2487 comma 2 c.c.) per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione e presuppone un'inerzia dell'assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti (per determinazione dell'organo amministrativo o per l'intervento surrogatorio del Tribunale).
Da tale ricostruzione, rispondente non solo al dato letterale e sistematico delle disposizioni richiamate, ma anche al dato teleologico della volontà del legislatore di creare una scissione tra l'accertamento giudiziale della causa di scioglimento e la nomina giudiziale dei liquidatori, al fine di garantire la prevalenza della volontà dei soci, risulta evidente che il ricorso all'autorità giudiziaria per la nomina diretta dei liquidatori presuppone la omessa preventiva convocazione dell'assemblea per la nomina dei liquidatori oppure il fatto che la assemblea non deliberi o non si sia costituita.
Nel caso di specie, si è verificato che l'assemblea del 10.05.2021 sia stata convocata dall'amministratore anche per la nomina del Liquidatore;
tuttavia, la mancata deliberazione sul punto da parte dell'assemblea è derivata (non già da una inerzia nella convocazione dell'assemblea o nella assunzione della deliberazione da parte della assemblea) ma dal fatto che l'assemblea ha in quella stessa sede deliberato (con deliberazione, solo successivamente, annullata in sede di lodo arbitrale) di prendere atto del venir meno della causa di scioglimento della società, in ragione della approvazione dei bilanci e, per tale motivo, la decisione sulla nomina dei liquidatori è stata assorbita da tale decisione.
Occorre quindi, secondo le valutazioni del collegio, vista le peculiarità della situazione che si è determinata nel caso di specie che- prima di poter richiedere un intervento al
Tribunale- sia convocata una nuova assemblea societaria per deliberare sulla nomina del liquidatore, affinché sia rimessa alla deliberazione della assemblea dei soci la decisione sulla nomina del liquidatore;
solo in caso di effettiva e comprovata inerzia nella convocazione o nel caso in cui non sia assunta o non si possa assumere una decisione sul punto (ipotesi di verosimile verificazione, dato che le due socie hanno quote paritarie e che, fino ad ora, hanno votato in modo divergente ma che, tuttavia, deve emergere espressamente: ossia deve risultare che l'assemblea abbia effettivamente deliberato o tentato di delibare sulla nomina del liquidatore), potrà essere richiesto l'intervento surrogatorio del Tribunale.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, vista la peculiarità della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale, valutati anche gli esiti dei precedenti snodi processuali della controversia.
PQM
1.Dichiara inammissibile la domanda;
2.Compensa le spese processuali.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Campobasso, 2 aprile 2025
Il Presidente Relatore-Estensore
Barbara PREVIATI