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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13263 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15187/2025
Il Giudice BR CA, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to ABATE Parte_1
ADRIANO/
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to PIERVENANZI CP_1
NICOLETTA resistente
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso impugna Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1687/2025, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 6134,00 richiesta da a titolo di CP_1 differenze retributive e TFR.
La Difesa rileva che le somme nette maturate a tale titolo dalla ricorrente ammontano a euro 2158,15, essendo state nel frattempo pagate le ritenute di legge e la somma netta di euro 2190,00.
Si è ritualmente costituita in giudizio CP_1 eccependo che “per il lavoratore vale il
[...] principio di cassa non di competenza e che, pertanto, il datore di lavoro non ha la veste di sostituto di imposta se non nel momento in cui eroga “per cassa” il debito retributivo ” e che
“l'importo indicato nel modello F24 non va imputato alla lavoratrice per l'intero imponibile INPS bensì nella misura del 9,65%, come correttamente riportato in busta paga per l'importo di euro 301,68, cui va ulteriormente detratto a titolo di rimborso di legge l'importo di euro 95,54 e, pertanto, semmai le ritenute da detrarre sarebbero inferiori e pari a euro 2252,49”.
Il Tribunale, alla prima udienza di trattazione, verificata la regolarità del contraddittorio, invitava le parti alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo che depositava unitamente alla presente sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è solo in parte fondato.
Va, innanzitutto, rilevato, in accordo con quanto condivisibilmente eccepito dalla resistente, che la qualifica del datore di lavoro come sostituto di imposta si concretizza solo nel momento in cui il
Pag. 2 di 4 datore di lavoro effettivamente eroga la retribuzione e non in data antecedente, come avvenuto nel caso di specie.
Appare pertanto corretta la richiesta contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, di pagamento delle differenze retributive via via maturate al lordo delle ritenute di legge.
Tanto premesso, nel merito, risultano dimostrati in causa ( salvo diverso esito del pagamento rispetto a quanto documentato) la precedente corresponsione, alla lavoratrice, della somma netta di euro 2190,00 e il versamento, a favore di Agenzia delle Entrate, delle ritenute di legge ( v. sll. Nn. 4 e 5 del ricorso), anche se in misura superiore a quanto previsto dalle legge, posto che la ricorrente ha tempestivamente rilevato che
“l'importo indicato nel modello F24 non va imputato alla lavoratrice per l'intero imponibile INPS bensì nella misura del 9,65% come correttamente riportato in busta paga per l'importo di euro 301,68, cui va ulteriormente detratto a titolo di rimborso di legge l'importo di euro 95,54 e, pertanto, semmai le ritenute da detrarre sarebbero inferiori e pari a euro 2252,49”.
Sul punto parte opponente non ha validamente contro dedotto in sede di prima udienza.
La ricorrente è, pertanto, creditrice, a titolo di differenze retributive, tenuto conto di quanto nel frattempo versatole dalla opponente, dell'importo netto di euro 2364,63 ( comprensivo dell'importo di euro 206,48 netti detratto, “in eccesso”, per le ragioni indicate, dalla società in sede di pagamento delle ritenute di legge).
Sulla somma riconosciuta vanno corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex. art. 429 cpc.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta la revoca del decreto ingiuntivo, emesso per un importo superiore a quanto attualmente dovuto alla ricorrente.
Pag. 3 di 4 Spese di lite secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1 corrispondere a l'importo di euro netti 2364,63, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1900,00, oltre accessori di legge.
Roma, lì 22/12/2025 Il Giudice
BR CA
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15187/2025
Il Giudice BR CA, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to ABATE Parte_1
ADRIANO/
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to PIERVENANZI CP_1
NICOLETTA resistente
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso impugna Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1687/2025, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 6134,00 richiesta da a titolo di CP_1 differenze retributive e TFR.
La Difesa rileva che le somme nette maturate a tale titolo dalla ricorrente ammontano a euro 2158,15, essendo state nel frattempo pagate le ritenute di legge e la somma netta di euro 2190,00.
Si è ritualmente costituita in giudizio CP_1 eccependo che “per il lavoratore vale il
[...] principio di cassa non di competenza e che, pertanto, il datore di lavoro non ha la veste di sostituto di imposta se non nel momento in cui eroga “per cassa” il debito retributivo ” e che
“l'importo indicato nel modello F24 non va imputato alla lavoratrice per l'intero imponibile INPS bensì nella misura del 9,65%, come correttamente riportato in busta paga per l'importo di euro 301,68, cui va ulteriormente detratto a titolo di rimborso di legge l'importo di euro 95,54 e, pertanto, semmai le ritenute da detrarre sarebbero inferiori e pari a euro 2252,49”.
Il Tribunale, alla prima udienza di trattazione, verificata la regolarità del contraddittorio, invitava le parti alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo che depositava unitamente alla presente sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è solo in parte fondato.
Va, innanzitutto, rilevato, in accordo con quanto condivisibilmente eccepito dalla resistente, che la qualifica del datore di lavoro come sostituto di imposta si concretizza solo nel momento in cui il
Pag. 2 di 4 datore di lavoro effettivamente eroga la retribuzione e non in data antecedente, come avvenuto nel caso di specie.
Appare pertanto corretta la richiesta contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, di pagamento delle differenze retributive via via maturate al lordo delle ritenute di legge.
Tanto premesso, nel merito, risultano dimostrati in causa ( salvo diverso esito del pagamento rispetto a quanto documentato) la precedente corresponsione, alla lavoratrice, della somma netta di euro 2190,00 e il versamento, a favore di Agenzia delle Entrate, delle ritenute di legge ( v. sll. Nn. 4 e 5 del ricorso), anche se in misura superiore a quanto previsto dalle legge, posto che la ricorrente ha tempestivamente rilevato che
“l'importo indicato nel modello F24 non va imputato alla lavoratrice per l'intero imponibile INPS bensì nella misura del 9,65% come correttamente riportato in busta paga per l'importo di euro 301,68, cui va ulteriormente detratto a titolo di rimborso di legge l'importo di euro 95,54 e, pertanto, semmai le ritenute da detrarre sarebbero inferiori e pari a euro 2252,49”.
Sul punto parte opponente non ha validamente contro dedotto in sede di prima udienza.
La ricorrente è, pertanto, creditrice, a titolo di differenze retributive, tenuto conto di quanto nel frattempo versatole dalla opponente, dell'importo netto di euro 2364,63 ( comprensivo dell'importo di euro 206,48 netti detratto, “in eccesso”, per le ragioni indicate, dalla società in sede di pagamento delle ritenute di legge).
Sulla somma riconosciuta vanno corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex. art. 429 cpc.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta la revoca del decreto ingiuntivo, emesso per un importo superiore a quanto attualmente dovuto alla ricorrente.
Pag. 3 di 4 Spese di lite secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1 corrispondere a l'importo di euro netti 2364,63, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1900,00, oltre accessori di legge.
Roma, lì 22/12/2025 Il Giudice
BR CA
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