Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24074 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08817/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8817 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DECRETO DI RIGETTO DELLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. CC VO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Signor -OMISSIS- impugnava il provvedimento emesso in data 4/9/2020, notificato l’8/5/2021 del Ministero dell’Interno che rigettava la richiesta di cittadinanza proposta ex art. 9 comma 1 lettera f) L. 5/2/1992 n. 91 del ricorrente stesso (-OMISSIS-), sulla base dei seguenti motivi : violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione.
In particolare, con provvedimento emesso il 04/09/2020, impugnato in questa sede, il Ministero degli Interni decideva di rigettare la richiesta di cittadinanza italiana poiché a carico del ricorrente esisterebbe un procedimento penale per cui il ricorrente sarebbe stato rinviato a giudizio il 6/4/2016. Inoltre, sarebbe altresì emersa una supposta insufficienza reddituale in considerazione dei parametri di cui all’art. 3 d.l. 382/89 conv. con la legge 8/90.
Con ricorso notificato in data 07/07/2021 il ricorrente impugnava il suddetto decreto.
In data 10/09/2021 si instaurava il presente giudizio.
In data 13/09/2021 si costituiva ritualmente il Ministero dell’Interno.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente, occorre evidenziare che ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022).
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo. Si tratta, in altri termini, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, pertanto, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Deve, infatti, rilevarsi che per consolidata giurisprudenza, la concessione della cittadinanza, irrevocabile una volta intervenuta, è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, rispetto alla quale la posizione soggettiva del richiedente ha consistenza di interesse legittimo, atteso che l'attribuzione del nuovo status di cittadino comporta l'inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale e l'acquisizione a pieno titolo, da parte dello stesso, dei diritti e dei doveri che competono ai suoi membri, tra i quali quelli connessi all'obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità che lo Stato persegue (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. III, 7/1/2022, n. 104, 1/03/2021, n.1705 e 8/10/2021, n.6720).
Dunque, in linea di principio, lo straniero non ha un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e la valutazione discrezionale dell’Amministrazione si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze atte a dimostrare l'avvenuta stabile integrazione del richiedente nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, tra cui particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente nel rispetto delle regole della convivenza civile e non solo di quelle di rilevanza penale (Consiglio di Stato sez. VI, 20/05/2011, n. 3006).
In altri termini, la valutazione ampiamente discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a compiere deve tenere conto non soltanto dei fatti penalmente rilevanti, ma valutare anche l'area della prevenzione dei reati, con accurati apprezzamenti sulla personalità e la condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa in futuro arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato per una mancata piena adesione ai valori fondamentali del nostro ordinamento (Consiglio di Stato sez. III, 27/02/2019, n.1390).
Dunque il rilievo del pregiudizio penale riveste una particolare importanza, essendo richiesto a chi desidera diventare cittadino non già la semplice condivisione dei valori profondi della comunità nella quale vuole entrare, ma, addirittura, un rispetto ancor maggiore di quello richiesto ai consociati, che possono bensì perdere la cittadinanza ma solo a fronte della commissione di reati di significativa gravità: terrorismo etc: in altri termini ci si dissocia nettamente dall’assunto secondo cui il reato commesso dal richiedente merita un apprezzamento congiunto con lo status generale, il comportamento complessivo e l’inserimento sociale- da escludersi, in realtà, per la sola commissione del reato che varrebbe ex se a negarlo-, posto che in tal modo si riconosce all’istante una valutazione potiore in termini di predicabilità rispetto al cittadino stesso.
Si precisa, inoltre, sotto ulteriore profilo che l’autosufficienza reddituale rileva quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza, il quale, proprio in vista di detta verifica, deve dimostrare di poter contare su strumenti personali per far fronte ai bisogni propri e del proprio nucleo familiare.
Il richiedente lo status civitatis deve dimostrare, in altri termini, la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (TAR Lazio, Sez I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
In questo quadro, la valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572, in modo tale che emerga chiaramente il possesso stabile e continuo di un reddito idoneo (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022).
Il legislatore, tuttavia, non ha fissato una soglia di reddito minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dell’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia.
A tal fine, l’Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria, in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
La capacità reddituale costituisce quindi un requisito minimo indefettibile, che il richiedente è tenuto a mantenere e conservare fino al definitivo conferimento della cittadinanza, per cui l'insufficienza del reddito dichiarato, anche se solo “transitoria”, costituisce - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
Le coordinate ermeneutiche che precedono danno conto che il richiedente è tenuto a dimostrare di possedere il prescritto requisito reddituale senza soluzione di continuità per l’intero periodo temporale di osservazione, costituendo il raggiungimento di una situazione economica “stabile” indice di inserimento nel tessuto economico e sociale del paese, alla cui positiva delibazione è connessa il rilascio della cittadinanza italiana( T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, sentenza n. 17584/2025 del 13 ottobre 2025).
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC VO, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marilena Di Paolo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CC VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.