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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 429/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2947/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CI ES - Via Vittorio Emanuele N. 1 84047 CI ES SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 155980 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 146469 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4802 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3941 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5630/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 2947/2025 depositato telematicamente, il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune di CI ES e notificati con PEC in data 14.03.2025, relativi a TASI anno 2019, IMU anno 2019, IMU anno 2020, IMU anno 2021, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
Nullità degli avvisi di accertamento per intervenuta prescrizione TASI 2019 ed IMU 2019.
Per difetto di legittimazione passiva riguardo all'IMU ANNI 2020 e 2021.
Il Comune di CI ES, si è costituito in giudizio, con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso poiché del tutto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
I motivi addotti sono privi di pregio e manifestamente infondati.
In merito al primo motivo di doglianza la Corte osserva che, la notifica degli avvisi di accertamento n. 155980 del 13.02.2025, avente ad oggetto TASI relativo all'anno 2019, e dell'avviso di accertamento n. 146469 del
13.02.2025, avente ad oggetto IMU relativa all'anno 2019, per i quali l'ordinario termine di decadenza sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024 (ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006) l'Ente impositore ha beneficiato della proroga di 85 giorni (dall' 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) corrispondenti al periodo di sospensione emergenziale previsto dall'articolo 67 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18,
(Decreto Cura Italia), espressamente statuita dal richiamato Decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 della
Prima Presidente della Corte di Cassazione, con conseguente posticipazione della scadenza del suddetto termine decadenziale al 26 marzo 2025.
In merito al secondo motivo di doglianza, anch'esso risulta privo di pregio, in quanto l'avviso di accertamento n. 4802 del 13.02.2025, avente ad oggetto IMU anno 2020, e l'avviso di accertamento n. 3941 del 13.02.2025, avente ad oggetto IMU anno 2021, specificato nell'asserito difetto di legittimazione passiva del ricorrente per parziale proprietà degli immobili tassati. Dalla lettura dei suddetti avvisi di accertamento, all'interno del campo denominato “LISTA IMMOBILI” viene chiaramente specificata la percentuale del diritto di proprietà attribuito al contribuente, odierno ricorrente sig. Ricorrente_1, sui beni tassati a titolo di IMU per gli anni 2020 e 2021, nella misura del 33,33% per l'immobile identificato al Dati_Catastali_1 Cat. A02. Classe 04; del 50,00% per l'immobile identificato al Dati_Catastali_2, Cat. C06, Classe 06; del 50,00% per l'immobile identificato al Dati_Catastali_3 Cat. A02, Classe 09.
Per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato, confermando l'operato del Comune di
CI ES, e gli atti impugnati in quanto legittimi.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - Sezione 03, in composizione monocratica rigetta il ricorso, come in parte motiva. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte resistente Comune di CI ES, liquidate in euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti Così deciso in Salerno, 19/11/2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2947/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CI ES - Via Vittorio Emanuele N. 1 84047 CI ES SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 155980 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 146469 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4802 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3941 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5630/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 2947/2025 depositato telematicamente, il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune di CI ES e notificati con PEC in data 14.03.2025, relativi a TASI anno 2019, IMU anno 2019, IMU anno 2020, IMU anno 2021, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
Nullità degli avvisi di accertamento per intervenuta prescrizione TASI 2019 ed IMU 2019.
Per difetto di legittimazione passiva riguardo all'IMU ANNI 2020 e 2021.
Il Comune di CI ES, si è costituito in giudizio, con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso poiché del tutto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
I motivi addotti sono privi di pregio e manifestamente infondati.
In merito al primo motivo di doglianza la Corte osserva che, la notifica degli avvisi di accertamento n. 155980 del 13.02.2025, avente ad oggetto TASI relativo all'anno 2019, e dell'avviso di accertamento n. 146469 del
13.02.2025, avente ad oggetto IMU relativa all'anno 2019, per i quali l'ordinario termine di decadenza sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024 (ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006) l'Ente impositore ha beneficiato della proroga di 85 giorni (dall' 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) corrispondenti al periodo di sospensione emergenziale previsto dall'articolo 67 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18,
(Decreto Cura Italia), espressamente statuita dal richiamato Decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 della
Prima Presidente della Corte di Cassazione, con conseguente posticipazione della scadenza del suddetto termine decadenziale al 26 marzo 2025.
In merito al secondo motivo di doglianza, anch'esso risulta privo di pregio, in quanto l'avviso di accertamento n. 4802 del 13.02.2025, avente ad oggetto IMU anno 2020, e l'avviso di accertamento n. 3941 del 13.02.2025, avente ad oggetto IMU anno 2021, specificato nell'asserito difetto di legittimazione passiva del ricorrente per parziale proprietà degli immobili tassati. Dalla lettura dei suddetti avvisi di accertamento, all'interno del campo denominato “LISTA IMMOBILI” viene chiaramente specificata la percentuale del diritto di proprietà attribuito al contribuente, odierno ricorrente sig. Ricorrente_1, sui beni tassati a titolo di IMU per gli anni 2020 e 2021, nella misura del 33,33% per l'immobile identificato al Dati_Catastali_1 Cat. A02. Classe 04; del 50,00% per l'immobile identificato al Dati_Catastali_2, Cat. C06, Classe 06; del 50,00% per l'immobile identificato al Dati_Catastali_3 Cat. A02, Classe 09.
Per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato, confermando l'operato del Comune di
CI ES, e gli atti impugnati in quanto legittimi.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - Sezione 03, in composizione monocratica rigetta il ricorso, come in parte motiva. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte resistente Comune di CI ES, liquidate in euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti Così deciso in Salerno, 19/11/2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca