Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 31/03/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00631/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03398/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3398 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Bonomei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università per Stranieri di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Brigida Piacentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
– del provvedimento emesso ex art. 16, comma 2, lett. d), del R.D.L. n. 1071 del 20.06.1935 dall’Università per Stranieri di Siena (SI) in data -OMISSIS- e notificato in pari data, recante l’esclusione temporanea del ricorrente dall’Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami, per la durata di un anno a decorrere dalla notifica del provvedimento sanzionatorio;
– nonché di ogni atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché di contenuto incognito per il ricorrente, ivi compreso, tra l’altro, il verbale della seduta del Senato Accademico del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università per Stranieri di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. NN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento emesso dall’Università per Stranieri di Siena il -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. d), del R.D.L. n. 1071 del 20.06.1935, nella parte in cui dispone l’esclusione temporanea del ricorrente dall’Università per la durata di un anno, provvedimento quest’ultimo motivato in ragione delle presunte “molestie” che avrebbe arrecato ad una collega di studi, la Sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-.
È lo stesso ricorrente ad evidenziare che i rapporti all’inizio della conoscenza, avvenuta durante lo svolgimento del corso di tedesco frequentato dai due studenti, sarebbero stati amichevoli, tanto che gli stessi si sarebbero frequentati anche al di fuori delle ore di studio, circostanza comprovata dai messaggi scambiati su Whatsapp dai medesimi nel periodo interessato ed in particolare tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-del 2024.
All’esito di una conversazione tra l’odierno ricorrente e la Sig.ra -OMISSIS- sul tema delle loro pregresse relazioni sentimentali, il rapporto sarebbe degenerato e avrebbe portato il -OMISSIS- la Sig.ra -OMISSIS- a respingere la proposta di -OMISSIS--OMISSIS- per un incontro a Siena ed a bloccare il suo numero su Whatsapp.
Il ricorrente riferisce di aver inviato, in data -OMISSIS-, un’email ed alcuni messaggi su Facebook alla collega, al solo scopo di chiarire la sua posizione, senza alcuna finalità intimidatoria, né tanto meno molestante e/o diffamatoria.
Nel periodo successivo, secondo la Sig.ra -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- avrebbe tentato di aggirare il blocco, creando falsi profili social e sarebbero seguiti tentativi di contatto tramite profili social.
Il ricorrente è stato poi ripetutamente sentito dalla Consigliere di Fiducia (struttura preposta dall’Università per risolvere i contrasti tra gli studenti e l’Università) e ha avuto un colloquio con il Rettore.
Nelle date del 9, del 15 e del 23 luglio 2025, la Sig.ra -OMISSIS- ha ricevuto alcune email (tre in totale, una per ciascuno dei suddetti giorni) da un indirizzo anonimo, contenenti frasi ambigue come “ Comunque non mi picchi ” e riferimenti a un incontro personale ed a candele e regali.
Il Senato Accademico il -OMISSIS-, dopo aver esaminato la relazione della Consigliera di Fiducia e gli atti ad essa allegati, ha ritenuto che i comportamenti posti in essere dal ricorrente integrassero la violazione degli artt. 7 e 8 del Codice Etico e, ancora, degli artt. 14 e 15 della Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti dell’Università per Stranieri di Siena, deliberando all’unanimità l’irrogazione della sanzione della sospensione per un anno del ricorrente dal percorso accademico.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere per carenza dell’istruttoria e travisamento dei fatti; non solo sussisterebbe un evidente difetto di istruttoria, ma l’Università non avrebbe considerato che, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e l’inizio del mese di maggio del 2025, il ricorrente avrebbe osservato un periodo di distacco totale dalla Sig.ra -OMISSIS-;
2. l’eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione e difetto dei presupposti e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; le lacune manifestatesi nell’attività d’indagine e appuramento dei fatti si sarebbero riverberate in una motivazione del tutto illogica e comunque insufficiente, insuscettibile di integrare le molestie sessuali e morali di cui agli artt. 7 e 8 del codice etico;
3. l’eccesso di potere per sviamento e per contraddittorietà c.d. intrinseca, in quanto nel caso che ci occupa, nessuna finalità “educativa e di recupero” si rinviene negli atti gravati, in quanto il Rettore avrebbe proposto la misura della sospensione pari ad un anno, affinché la ragazza asseritamente vittima di molestie possa frequentare con tranquillità i corsi e laurearsi”;
4. l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’Università per Stranieri di Siena avrebbe emanato un atto sproporzionato, non considerando che i comportamenti asseritamente posti in essere dal ricorrente non avessero alcuna connotazione in senso sessuale, né comunque alcun carattere persecutorio e/o molestante; così come l’Università non avrebbe tenuto conto dei possibili fraintendimenti e comunque delle difficoltà di comunicazione legate ai fattori linguistico e culturale/sociale;
5. l’eccesso di potere per violazione del principio del ne bis in idem in ambito disciplinare, in quanto il Sig. -OMISSIS-, all’esito del colloquio del -OMISSIS-, sarebbe già stato reso destinatario di un “formale ammonimento” da parte del Rettore in relazione ai fatti che lo vedevano coinvolto con la Sig.ra -OMISSIS-; quegli stessi fatti avrebbero formato l’oggetto del procedimento disciplinare successivo, iniziato con la comunicazione di avvio di cui al Prot. n. -OMISSIS-del giorno -OMISSIS- e definito con l’irrogazione della massima sanzione dell’esclusione temporanea dall’Università per un anno, deliberata il -OMISSIS-, formalizzata con il decreto rettorale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.
Si è costituita l’Università per Stranieri di Siena, contestando le argomentazioni proposte.
Nel corso dell’udienza 12 febbraio 2026 il difensore dell’Università per Stranieri di Siena ha rilevato l’esistenza di un decreto di ammonimento successivamente emanato dal Questore di Siena, motivato in relazione alle circostanze sopracitate, decreto il cui deposito in giudizio è stato autorizzato da questo Tribunale.
Lo stesso Tribunale ha accolto l’istanza di ricorrente di rinvio per poter depositare una memoria in replica.
All’udienza del 12 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto
1.1 Sono da respingere il primo e il terzo motivo con i quali si sostiene il venire in essere di una carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti, oltre all’asserita esistenza di un intento persecutorio da parte dell’Università per Stranieri di Siena.
Sussisterebbe anche un difetto di motivazione in quanto l’Università senese avrebbe fondato il provvedimento di sospensione di un anno ora impugnato sul richiamo a fatti non provati, senza null’altro specificare, neppure con riguardo a quanto dedotto dall’interessato, tanto nell’ambito della memoria del -OMISSIS-, quanto in sede di audizione, lo stesso -OMISSIS- successivo.
1.2 Sul punto è dirimente constatare che l’Università per Stranieri di Siena ha adottato il provvedimento di sospensione ora impugnato al termine di una lunga istruttoria, nell’ambito della quale si è avuto modo di accertare che il ricorrente ha posto in essere una serie di comportamenti reiterati nel tempo che, anche a prescindere dalla loro qualificazione giuridica, erano tutti finalizzati ad ottenere una forma di contatto (dichiaratamente non voluta) nei confronti della studentessa interessata.
1.3 Detti comportamenti, per il loro carattere insistente e reiterato nel tempo, hanno avuto l’effetto di concretizzare una vera e propria intromissione nella sfera privata della ragazza interessata e, ciò, peraltro anche a seguito delle ripetute interlocuzioni, nel corso delle quali l’Università ha cercato in tutti i modi di far comprendere al ricorrente che detti comportamenti non erano accettati e voluti dalla ragazza destinataria ed erano comunque degenerati progressivamente, determinando l’insorgere di un vero e proprio stato di ansia.
1.4 Si consideri che la situazione, prima caratterizzata da un rapporto di frequentazione e di amicizia, si era progressivamente deteriorata a seguito di un primo messaggio del -OMISSIS-, laddove la Sig.ra -OMISSIS- aveva respinto la proposta di -OMISSIS--OMISSIS- per un incontro a Siena ed aveva bloccato il suo numero su Whatsapp (“… Ti ho solo detto che sono felice della vita che ho e vorrei che la smettessi di importunarmi. Ciao ”).
1.5 Il ricorrente aveva dapprima inviato un’email (è l’email del -OMISSIS-) ed alcuni messaggi su Facebook alla collega (a suo dire allo scopo di chiarire la sua posizione e anche per scusarsi per il fraintendimento evidentemente occorso), mentre nel periodo successivo, secondo la Sig.ra -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- avrebbe tentato di aggirare il blocco, creando falsi profili social (circostanza quest’ultima che non è risultata del tutto provata).
1.6 A seguito di dette circostanza l’-OMISSIS- il ricorrente ha partecipato ad un colloquio con la Consigliera di Fiducia (struttura deputata dall’Università a dirimere i contrasti), assistito dalla mediatrice linguistica, nel corso del quale lo studente è stato esortato ad evitare qualsiasi forma di contatto con la studentessa interessata per evitare l’acuirsi e il degenerare della situazione rappresentata.
1.7 Sempre il ricorrente, a fronte dell’ulteriore intervento di mediazione, aveva confermato di aver tentato di mettersi in contatto nuovamente con la studentessa (nonostante il suo rifiuto), affermando che “ Dunque a mio avviso, la richiesta concordata a febbraio sarebbe ormai considerata invalida, (…) la situazione è ormai passata “…dunque confermatissima la sua volontà di comunicazione con me”(...) “ E solo sotto queste condizioni gli ho tentato di rimettere in contatto via E-Mail che è al cento per cento giustificato … ”.
1.8 Sono poi seguiti i messaggi del -OMISSIS-, inviati da un indirizzo sconosciuto (messaggi che il ricorrente contesta essere stati da lui inviati), ma che fanno riferimento inequivocabilmente alla situazione in essere tra i due studenti, in quanto comprendono un misto di scuse e una richiesta di superamento della situazione di allontanamento e che, pertanto e per il loro tenore, non potevano che essere ricondotti ad un ulteriore tentativo di contatto del ricorrente.
1.9 Sempre nel corso del mese di maggio del 2025, il ricorrente si era presentato presso la sede senese dell’associazione di volontariato AVIS, all’evidente fine di entrare nuovamente in contatto con la collega che era volontaria presso la stessa associazione.
2. L’Università ha dimostrato come l’attività svolta presso l’AVIS da parte della -OMISSIS- era effettivamente a conoscenza del ricorrente, in quanto attestata da precedenti messaggi (tra tutti si veda quello del -OMISSIS-) che i due colleghi si erano scambiati.
2.1 In un periodo successivo e precisamente il -OMISSIS-, la Sig.ra -OMISSIS- ha ricevuto alcune email (tre in totale, una per ciascuno dei suddetti giorni) da un indirizzo anonimo, contenenti frasi ambigue come “ Comunque non mi picchi ” e riferimenti a un incontro personale e a candele e regali.
2.2 Anche detti messaggi, seppur non espressamente inviati dal ricorrente, non potevano che ragionevolmente essere attribuiti allo stesso e inseriti nella costante ricerca di contatto e di intromissione, stante l’analogo tenore delle argomentazioni e il linguaggio utilizzato (la frase “non mi picchi” era stata già utilizzata dal ricorrente in precedenti messaggi) e, ancora, il riferimento a conversazioni e relazioni pregresse di cui solo il ricorrente era a conoscenza.
2.3 È altrettanto evidente che l’”assoluta certezza” delle riconducibilità di dette email al ricorrente (al di là degli elementi di profonda analogia con precedenti messaggi) non avrebbe potuto essere assunta dall’Università per Stranieri di Siena, che non aveva gli strumenti per verificare la paternità dei log IP e hearder dell’indirizzo anonimo in questione, accertamenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria e nell’ambito delle garanzie previste per lo svolgimento di un procedimento penale.
2.4 In aggiunta a detti elementi sussistono agli atti le testimonianze di studenti e studentesse che si erano rivolti a due professori per segnalare appostamenti del ricorrente, finalizzati anch’esse a cercare di reinstaurare un contatto con la ragazza.
2.5 Da ultimo la studentessa ha ricevuto nel mese di luglio 2025 alcuni pacchi indirizzati e consegnati in Ateneo contenenti un’arma a giocatolo, elemento quest’ultimo sopravvenuto alla sanzione e la cui attribuibilità al ricorrente è da quest’ultimo contestata.
2.6 Ciò premesso è indubitabile che, seppur non sussista la prova che tutte le email e i tentativi di entrare in contatto tramite diversi profili social siano effettivamente riconducibili al ricorrente, quest’ultimo abbia posto in essere una pluralità di comportamenti e di azioni continue e reiterate, tutte univocamente dirette a instaurare un rapporto non voluto e, ciò, a fronte di un espresso diniego da parte della collega di corso interessata e, ancora, malgrado le ripetute interlocuzioni dell’Università che ha tentato in tutti i modi di far comprendere come detti comportamenti non erano voluti ed erano percepiti come una forma di ingerenza e di pressione, fortemente limitante della libertà individuale della studentessa interessata.
2.7 Detti comportamenti hanno attraversato un periodo di oltre sei mesi (pur con alcune interruzioni) e sono stati caratterizzati da una progressione costante, risultando suscettibili di ingenerare ansia e preoccupazione.
2.8 È altrettanto indubitabile che l’Università ha adottato tutti gli strumenti in suo possesso per interrompere il persistere di detti comportamenti intrusivi e per facilitare una composizione della vicenda che consentisse il prosieguo del percorso universitario per entrambi gli studenti.
2.9 In questo senso è il primo incontro della Consigliera di Fiducia dell’-OMISSIS- (al quale ne è seguito un altro sempre dello stesso tenore) e, ancora, l’intervento del Rettore dell’Università per Stranieri di Siena che ha incontrato personalmente lo studente il -OMISSIS-, sempre alla presenza della mediatrice linguistica e sempre nell’intento di ricomporre la vicenda.
3. Tuttavia neanche dopo l’ulteriore intervento del Rettore la situazione si è arrestata, tant’è che lo studente ha continuato a cercare di entrare in contatto e a seguire la ragazza, cercandola con insistenza nei luoghi che lei era solita frequentare anche presso i punti infodesk dell’Avis (Associazione presso cui la -OMISSIS- svolgeva attività di volontariato) e in numerose altre circostanze, così come segnalato anche dalla prof.ssa -OMISSIS-(vedi all.12 alla Relazione della Consigliera di Fiducia) e dal prof. -OMISSIS- (vedi all. 13 alla Relazione della Consigliera di Fiducia).
3.1 In particolare il Prof. -OMISSIS-nella sua dichiarazione indica espressamente il nome della studentessa segnalante che ha assistito agli episodi raccontati, confermando come la studentessa fosse continuamente seguita.
3.2 Si consideri, inoltre, che proprio nel mese di luglio 2025 erano pervenuti alla mail della ragazza alcuni messaggi, attraverso un nuovo indirizzo di posta elettronica creato ad hoc e i pacchi contenenti candele e un’arma giocattolo, comportamento che conferma la progressione e la gravità degli eventi.
3.3 Il persistere della situazione e il reiterarsi degli episodi (anche successivamente al provvedimento adottato) non poteva che determinare l’Ateneo ad adottare un provvedimento che risultasse idoneo ad interrompere i comportamenti posti in essere.
3.4 Dette argomentazioni consentono di ritenere infondato anche il secondo motivo, con il quale si sostiene il venire in essere di un difetto di motivazione.
3.5 Il ricorrente sostiene che i comportamenti ascritti non sarebbero assimilabili alle molestie sessuali e morali, così come previsto dagli artt. 7 e 8 del Codice Etico e di Comportamento dell’Ateneo (disposizioni richiamate nel provvedimento impugnato) e, ciò, avendo a riferimento la definizione di molestie sessuali e morali prevista dallo stesso codice etico e, ancora, dall’art. 26 del codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/2006) e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta dei fenomeni di violenza contro le donne, firmata a Istanbul l’11 maggio 2011.
3.6 In primo luogo è necessario chiarire che, dalla relazione della Consigliera di Fiducia a fondamento del provvedimento impugnato, si evince che la riconducibilità delle condotte ascritte alle “molestie sessuali” è stata intesa nel senso di comportamenti “assimilabili” a detta nozione.
3.7 Nel caso di specie è comunque dirimente constatare che il provvedimento impugnato non si fonda solo sugli artt. 7 e 8 del codice etico, ma richiama anche la violazione degli art. 14 e 15 della Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti, disposizioni queste ultime richiamate anche nella contestazione/avvio del procedimento, laddove si afferma che “ Inoltre come si rileva dagli atti allegati la sua condotta complessiva avrebbe [ .. ] violato "il dovere di adottare una condotta improntata ai principi di dignità, rispetto, equità, solidarietà, correttezza e lealtà [ . .]" nonché "il dovere di favorire la civile convivenza tra tutti i membri della Comunità universitaria" previsti dagli arti. 14 e 15 della Carla dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti dell’'Università per Stranieri di Siena, dal momento che ha ingeneralo nella ragazza ansia, preoccupazione e una forte percezione di insicurezza “.
3.8 Ne consegue che i comportamenti adottati, a prescindere dalla loro connotazione quali atti di violenza sessuale o morale, rientrano certamente nella violazione dei doveri di dignità, rispetto e correttezza ai quali sono tenuti tutti gli studenti, circostanza quest’ultima sufficiente a ritenere legittimo il provvedimento impugnato.
3.9 Lo stesso provvedimento di sospensione di un anno deve allora ritenersi anche proporzionale rispetto alla fattispecie accertata, avendo a riferimento la gravità e la reiterazione dei comportamenti commessi (in questo senso si veda la quarta censura).
4. Come si è avuto modo di evidenziare nel caso di specie non emergono profili di manifesta incongruenza e irragionevolezza, che avrebbero legittimato un sindacato di questo Tribunale in un ambito in cui, com’è noto, riservato al merito dell’azione amministrativa (Cons. St., Sez. IV, n. 5053/2017).
4.1 L’Università si è trovata a gestire una situazione di reiterazione continua di comportamenti intrusivi, non riuscendo a far comprendere la gravità degli stessi e si è determinata per emanare un periodo di sospensione che consentisse alla ragazza interessata di concludere gli esami, senza per questo pregiudicare definitivamente la carriera universitaria del ricorrente.
4.2 È inoltre dirimente constatare che la sanzione è stata determinata nella sospensione di un anno accademico e quindi nella misura minima prevista dall’art. 16 del Regio Decreto Legge del 1935 n. 1071.
4.3 Da ultimo va rilevato come non sussiste nemmeno la violazione del principio del ne bis in idem (in questo senso si veda il quinto motivo), in quanto a seguito dell’incontro con il Rettore non vi era stata l’emanazione di alcun ammonimento formale, essendosi svolto un incontro avente una finalità compositiva della questione, proprio al fine di evitare l’avvio del procedimento disciplinare.
4.4 Si consideri, infatti, che alla data del -OMISSIS- (ossia quando il Rettore incontra il ricorrente) lo stesso Rettore non aveva ancora ricevuto in via formale la relazione della Consigliera di Fiducia, trasmessa solo in data -OMISSIS- e comprensiva di tutti gli allegati e dei riscontri poi confluiti nel provvedimento di sospensione ora impugnato.
4.5 In conclusione l’infondatezza delle censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre la particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NN RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RI | DO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.