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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1496/2023 depositato il 16/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini - Casa Comunale 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 434 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Carini Ricorrente_1, come rappresentato in atti, impugnava l'avviso di accertamento n.434 del 10/08/2022 relativo ad IMU Anno 2017 per l'importo complessivo di euro 7.342,00 eccependo la carenza di motivazione;
nel merito rilevando che per le particelle oggetto di accertamento ( 860,1668,1669, 987, 988, 989, 992, 993, Id.cat._1, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001 1002, e 1003) lo stesso ente impositore ne ha accertato l'inedificabilità avendo rigettato la sua richiesta di autorizzazione al piano di lottizzazione per i predetti terreni sul presupposto che “gli accessi non sono sufficienti a servire la lottizzazione”.
Il ricorrente ha poi dedotto che la Giunta Municipale del Comune di Carini, con delibera n.138 del
19/10/2016, applicabile anche all'anno d'imposta 2017, ha stabilito che per le particelle in oggetto, che ricadono in zona residenziale C3, il valore dell'area edificabile è di € 28,17 al mq, riconoscendo una riduzione del 15% “ in caso di aree con Piano di lottizzazione non approvato” ; ne consegue che, nello stabilire il tributo, il Comune avrebbe dovuto, nel caso di specie, applicare la prevista riduzione, che, invece, non è stata applicata .
Infine ha dedotto la carenza di motivazione anche per le sanzioni applicate.
Si costituisce tardivamente il Comune di Carini respingendo preliminarmente la censura di difetto di motivazione;
nel merito - riconoscendo l'errore effettuato con riferimento alla particella Id.catastale_1 ( pari a 100 mq e non a1000 mq ) e altresì ravvisando che non era stata applicata la riduzione pari al 15% prevista dalla Delibera di G.M. n.138/2016 – ha proceduto ad effettuare in autotutela il discarico parziale decurtando l'importo complessivo di € 1.274,07 come da decreto n.24/2025. Evidenzia comunque che il ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione IMU per l'Anno 2017 e ha versato a titolo di IMU una somma corrispondente ad un valore inferiore al minimo stabilito con la citata delibera. Da ultimo respinge altresì la censura relativa alla irrogazione delle sanzioni affermando che le stesse sono state applicate in conformità alla legge.
Replica con memoria parte ricorrente riportando giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Tributaria a sé favorevole con riferimento alle stesse parti e alle annualità 2018 e 2019.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve darsi atto che il Comune ha parzialmente sgravato l'avviso con riferimento alla particella Id.cat._1 avendo accertato che la sua estensione è pari a mq. 100 e non a mq. 1000. Inoltre ha riconosciuto di non avere applicato la riduzione del 15% prevista dalla Delibera di G.M. n.138/2016 provvedendo in conseguenza al discarico parziale dall'importo dovuto per € 1.274,07 ( decreto n.24/2025 ).
Quanto alla eccezione di parte resistente, secondo cui il ricorrente avrebbe omesso di presentare la dichiarazione di variazione del valore delle aree, occorre dire che si tratta di obiezione priva di fondamento atteso che la contestazione sul valore dell'area non dipende da una valutazione del ricorrente ma discende dalla omessa applicazione da parte dell'ente impositore di una determinazione dallo stesso assunta, sicchè il ricorrente non era tenuto ad alcun obbligo dichiarativo.
Tanto premesso, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei limiti dell'atto di riforma con cui il Comune di Carini - riconoscendo l'errore effettuato con riferimento alla particella Id.catastale_1 ( pari a 100 mq e non a1000 mq ) e altresì ravvisando che non era stata applicata la riduzione pari al 15% prevista dalla
Delibera di G.M. n.138/2016 – ha proceduto ad effettuare in autotutela il discarico parziale decurtando l'importo complessivo di € 1.274,07 come da decreto n.24/2025.
Si compensano le spese stante il comportamento collaborativo improntato a buona fede tenuto dal
Comune di Carini nella fattispecie de qua
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo accoglie parzialmente il ricorso nei limiti dell'atto di riforma;
Compensa le spese .
Così deciso nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
AR AS NC Lo NT
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1496/2023 depositato il 16/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini - Casa Comunale 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 434 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Carini Ricorrente_1, come rappresentato in atti, impugnava l'avviso di accertamento n.434 del 10/08/2022 relativo ad IMU Anno 2017 per l'importo complessivo di euro 7.342,00 eccependo la carenza di motivazione;
nel merito rilevando che per le particelle oggetto di accertamento ( 860,1668,1669, 987, 988, 989, 992, 993, Id.cat._1, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001 1002, e 1003) lo stesso ente impositore ne ha accertato l'inedificabilità avendo rigettato la sua richiesta di autorizzazione al piano di lottizzazione per i predetti terreni sul presupposto che “gli accessi non sono sufficienti a servire la lottizzazione”.
Il ricorrente ha poi dedotto che la Giunta Municipale del Comune di Carini, con delibera n.138 del
19/10/2016, applicabile anche all'anno d'imposta 2017, ha stabilito che per le particelle in oggetto, che ricadono in zona residenziale C3, il valore dell'area edificabile è di € 28,17 al mq, riconoscendo una riduzione del 15% “ in caso di aree con Piano di lottizzazione non approvato” ; ne consegue che, nello stabilire il tributo, il Comune avrebbe dovuto, nel caso di specie, applicare la prevista riduzione, che, invece, non è stata applicata .
Infine ha dedotto la carenza di motivazione anche per le sanzioni applicate.
Si costituisce tardivamente il Comune di Carini respingendo preliminarmente la censura di difetto di motivazione;
nel merito - riconoscendo l'errore effettuato con riferimento alla particella Id.catastale_1 ( pari a 100 mq e non a1000 mq ) e altresì ravvisando che non era stata applicata la riduzione pari al 15% prevista dalla Delibera di G.M. n.138/2016 – ha proceduto ad effettuare in autotutela il discarico parziale decurtando l'importo complessivo di € 1.274,07 come da decreto n.24/2025. Evidenzia comunque che il ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione IMU per l'Anno 2017 e ha versato a titolo di IMU una somma corrispondente ad un valore inferiore al minimo stabilito con la citata delibera. Da ultimo respinge altresì la censura relativa alla irrogazione delle sanzioni affermando che le stesse sono state applicate in conformità alla legge.
Replica con memoria parte ricorrente riportando giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Tributaria a sé favorevole con riferimento alle stesse parti e alle annualità 2018 e 2019.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve darsi atto che il Comune ha parzialmente sgravato l'avviso con riferimento alla particella Id.cat._1 avendo accertato che la sua estensione è pari a mq. 100 e non a mq. 1000. Inoltre ha riconosciuto di non avere applicato la riduzione del 15% prevista dalla Delibera di G.M. n.138/2016 provvedendo in conseguenza al discarico parziale dall'importo dovuto per € 1.274,07 ( decreto n.24/2025 ).
Quanto alla eccezione di parte resistente, secondo cui il ricorrente avrebbe omesso di presentare la dichiarazione di variazione del valore delle aree, occorre dire che si tratta di obiezione priva di fondamento atteso che la contestazione sul valore dell'area non dipende da una valutazione del ricorrente ma discende dalla omessa applicazione da parte dell'ente impositore di una determinazione dallo stesso assunta, sicchè il ricorrente non era tenuto ad alcun obbligo dichiarativo.
Tanto premesso, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei limiti dell'atto di riforma con cui il Comune di Carini - riconoscendo l'errore effettuato con riferimento alla particella Id.catastale_1 ( pari a 100 mq e non a1000 mq ) e altresì ravvisando che non era stata applicata la riduzione pari al 15% prevista dalla
Delibera di G.M. n.138/2016 – ha proceduto ad effettuare in autotutela il discarico parziale decurtando l'importo complessivo di € 1.274,07 come da decreto n.24/2025.
Si compensano le spese stante il comportamento collaborativo improntato a buona fede tenuto dal
Comune di Carini nella fattispecie de qua
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo accoglie parzialmente il ricorso nei limiti dell'atto di riforma;
Compensa le spese .
Così deciso nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
AR AS NC Lo NT