Art. 12. Disposizioni sul piano 1991-1993 e sul primo rapporto
sullo stato della istruzione universitaria 1. Ai fini della adozione del piano triennale di sviluppo dell'universita' 1991-1993, il piano e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il primo rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria previsto dall' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e' presentato al Parlamento entro il 31 dicembre 1992. Nota all'art. 12:
- Per l'art. 2, comma 1, lettera a), della citata legge n. 168/1989 , vedi precedente nota all'art. 1.
sullo stato della istruzione universitaria 1. Ai fini della adozione del piano triennale di sviluppo dell'universita' 1991-1993, il piano e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il primo rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria previsto dall' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e' presentato al Parlamento entro il 31 dicembre 1992. Nota all'art. 12:
- Per l'art. 2, comma 1, lettera a), della citata legge n. 168/1989 , vedi precedente nota all'art. 1.