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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/07/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. 61 – 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Ufficio Fallimenti e Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia presidente dott.ssa Chiara Pulicati giudice dott.ssa CE RT giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di C.F. Parte_1
, con sede legale in Moricone (RM) Località Osteria Moricone SNC;
P.IVA_1 letto il ricorso ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore;
dato atto che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
ritenuto che:
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;
rilevato che, trattandosi di società cooperativa, è stato acquisito il parere positivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale in data 11.6.2025; il credito del ricorrente risulta fondato su titolo giudiziale esecutivo (cfr. all. 2 ricorso); la società debitrice non ha né dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della resistente - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale - reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario
(cfr. certificati esposizione debitoria INPS trasmesso in data 14.5.2025), dal mancato deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2018, dai tentativi di P.U. 61 – 1/2025
recupero infruttuosi (cfr. all.ti 3 - 5 ricorso) e dall'irreperibilità presso la sede come risulta dal tentativo di pignoramento mobiliare negativo;
rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria è superiore ad euro trentamila
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di C.F. Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Moricone (RM) Località Osteria Moricone SNC
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa CE RT
NOMINA
Curatore la dott.ssa Annarita Vidmar
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 7.11.2025 alle ore 11:00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; P.U. 61 – 1/2025
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4,
CCII.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 15.7.2025
Il giudice relatore dott.ssa CE RT
Il presidente dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Ufficio Fallimenti e Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia presidente dott.ssa Chiara Pulicati giudice dott.ssa CE RT giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di C.F. Parte_1
, con sede legale in Moricone (RM) Località Osteria Moricone SNC;
P.IVA_1 letto il ricorso ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore;
dato atto che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
ritenuto che:
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;
rilevato che, trattandosi di società cooperativa, è stato acquisito il parere positivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale in data 11.6.2025; il credito del ricorrente risulta fondato su titolo giudiziale esecutivo (cfr. all. 2 ricorso); la società debitrice non ha né dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della resistente - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale - reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario
(cfr. certificati esposizione debitoria INPS trasmesso in data 14.5.2025), dal mancato deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2018, dai tentativi di P.U. 61 – 1/2025
recupero infruttuosi (cfr. all.ti 3 - 5 ricorso) e dall'irreperibilità presso la sede come risulta dal tentativo di pignoramento mobiliare negativo;
rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria è superiore ad euro trentamila
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di C.F. Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Moricone (RM) Località Osteria Moricone SNC
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa CE RT
NOMINA
Curatore la dott.ssa Annarita Vidmar
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 7.11.2025 alle ore 11:00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; P.U. 61 – 1/2025
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4,
CCII.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 15.7.2025
Il giudice relatore dott.ssa CE RT
Il presidente dott. Francesco Lupia