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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Loc Bicciano Cs Monte Ferrato 27 52100 Arezzo AR Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Loc Bicciano Cs Monte Ferrato 27 52010 Talla AR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025AR0006080 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai propri atti difensivi
Resistente/Appellato: Si riporta ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame i ricorrenti - Sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2, impugnano l'vviso di accertamento catastale n. 2025AR0006080 - relativo all'unità immobiliare sita nel Comune di Talla (AR), contraddistinta al Fg. 64, Part. 123, Sub.
6 - notificato in data 26-28/05/20225 dall'Agenzia delle Entrate di Arezzio - Ufficio del Territorio.
L'Agenzia, con l'atto imugnato, rettificava la categoria catastale dell'unità immobiliare indicata - di cui i ricorrenti sono comporprietari per la quota di 1/4 ciascuno - da categoria A/3 (abitazione di tipo economico) classe 4^, consistenza 6,5 vani, rendita catastale di € 436,41, proposta dai precedenti proprietari con DOCFA del 03.01.2024 per variazione della destinazione d'uso. alla categoria C/1 (negozi e botteghe), classe 4^, consistenza mq 285, rendita catastale €4.312,67 già in precedenza attribuita.
I ricorrenti eccepiscono. la decadenza dell'Ufficio dal potere di rettifica per decorso del termine di 12 mesi;
ka illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione;
assenza di prova della rettifica;
errata valutazione del fabbricato e mancato soprallugo in verifica delle condizioni dell'immobile. Chiedono
l'annullamento dell'atto impugnato e la conferma del classamento proposto con la DOCFA del
03.01.2024 ovvero: Categoria A/3, Classe 4; Consistenza 6,5 vani, rendita catastale € 436,41, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Arezzo a conferma ed affermazione della legittimità e corretteza del proprio operato nell'emissione dell'avviso di accertamento impugnato. A sostengo precisa che alla data di vendita (10.01.2024), sul fabbricato non erano state eseguite opere di trasformazione strutturale a supporto della variazione di destinazione richiesta con la DOCFA del 03.01.2024 da cui la correttezza della conferma del precedente classamento come accertato. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza del 2.12.2025 il giudizio veniva sospeso per pendenza di ricorso degli altri due comproprietari.
All'udienza odierna, all'esito del pronunciamento per cui fu sospensione, il giudizio viene trattato e le parti espongono le rispettive argomentazioni concludendo come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione la Corte rileva l'infondatezza dei motivi di ricorso con conseguente reiezione dello stesso.
Insussistente la lamentata carenza di motivazione atteso che l'Agenzia, nell'atto impugnato, ha fornito tutti gli lementi necessari al contribuente per prendere contezza delle ragioni dell'uffiico circa la nuova classificazione - peraltro a conferma della già esistente - avendo indicato immobili di raffronto rispetto a quello in questione;
con conseguente possibilità di argomentazioni difensive puntuali. Non forntite.
Al pari, il lamentato mancato sopralluogo, che comporterebbe un'illegittimità del metodo accertativo seguito dall'Ufficio, è del tutto infondato. Infatti, il D.M. 701/1994 - introducendo la procedura DOCFA - prevede ll'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale senza sopralluoto ( Cass. 5004/2020), ed il sopralluogo non è necessario quando il classamento - nuovo - è conseguenza proprio di una denuncia di variazione presentata dal contribunete. Come nel caso di specie.
Circa l'eccezione di decadenza dal potere accertativo - che è comunque preliminare a tutte le altre - in cui sarebbe incorso l'Ufficio ex art. 1, c.3, D.M. 701/1994, avendo superato i 12 mesi previsti per accertamenti a decorrere dalla data di iscrizione dell'immobile in catasto, esso è un termine meramente ordinatorio e non perentorio non essendo prevista alcuna "pena di decadenza" per il suo superamento.
Infondate anche le ragioni di merito del ricroso. Infatti, da quanto esposto nel ricorso, in data 16.12.2023 era stata presentata Scia per variazione della destinazione d'uso dell'immobile al Comune di Talla;
in data
03.01.2024 era stata presentata la dichiarazione DOCFA per variazione catastale,; in data 10.01.2024 vi era stato l'atto di acquisto dell'immobile da parte dei ricorrenti. Solo successivamente alla presentazione della DOCFA (03.01.2024) e successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento è stato comunicato l'avvio dei lavori di ristrutturazione (Scia del 17.04.2025). Stante quanto risultante in fatto, supportato dalla documentazione, alla data del 03.01.2024 in cui è stata presentata la DOCFA da cui scaturisce il presente avviso impugnato, non vi era stata alcuna modifica all'immobuile nè interna - nè tanto meno vi erano stati lavori strutturali - tali da modificare la situazione precedente - come in DOCFA - in termini di variazioni funzionali dell'immobile stesso. Al rigetto del ricorso si ritiene di non far seguire la condanna alle spese ritenendo sussistenti giustificati motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Loc Bicciano Cs Monte Ferrato 27 52100 Arezzo AR Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Loc Bicciano Cs Monte Ferrato 27 52010 Talla AR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025AR0006080 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai propri atti difensivi
Resistente/Appellato: Si riporta ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame i ricorrenti - Sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2, impugnano l'vviso di accertamento catastale n. 2025AR0006080 - relativo all'unità immobiliare sita nel Comune di Talla (AR), contraddistinta al Fg. 64, Part. 123, Sub.
6 - notificato in data 26-28/05/20225 dall'Agenzia delle Entrate di Arezzio - Ufficio del Territorio.
L'Agenzia, con l'atto imugnato, rettificava la categoria catastale dell'unità immobiliare indicata - di cui i ricorrenti sono comporprietari per la quota di 1/4 ciascuno - da categoria A/3 (abitazione di tipo economico) classe 4^, consistenza 6,5 vani, rendita catastale di € 436,41, proposta dai precedenti proprietari con DOCFA del 03.01.2024 per variazione della destinazione d'uso. alla categoria C/1 (negozi e botteghe), classe 4^, consistenza mq 285, rendita catastale €4.312,67 già in precedenza attribuita.
I ricorrenti eccepiscono. la decadenza dell'Ufficio dal potere di rettifica per decorso del termine di 12 mesi;
ka illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione;
assenza di prova della rettifica;
errata valutazione del fabbricato e mancato soprallugo in verifica delle condizioni dell'immobile. Chiedono
l'annullamento dell'atto impugnato e la conferma del classamento proposto con la DOCFA del
03.01.2024 ovvero: Categoria A/3, Classe 4; Consistenza 6,5 vani, rendita catastale € 436,41, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Arezzo a conferma ed affermazione della legittimità e corretteza del proprio operato nell'emissione dell'avviso di accertamento impugnato. A sostengo precisa che alla data di vendita (10.01.2024), sul fabbricato non erano state eseguite opere di trasformazione strutturale a supporto della variazione di destinazione richiesta con la DOCFA del 03.01.2024 da cui la correttezza della conferma del precedente classamento come accertato. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza del 2.12.2025 il giudizio veniva sospeso per pendenza di ricorso degli altri due comproprietari.
All'udienza odierna, all'esito del pronunciamento per cui fu sospensione, il giudizio viene trattato e le parti espongono le rispettive argomentazioni concludendo come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione la Corte rileva l'infondatezza dei motivi di ricorso con conseguente reiezione dello stesso.
Insussistente la lamentata carenza di motivazione atteso che l'Agenzia, nell'atto impugnato, ha fornito tutti gli lementi necessari al contribuente per prendere contezza delle ragioni dell'uffiico circa la nuova classificazione - peraltro a conferma della già esistente - avendo indicato immobili di raffronto rispetto a quello in questione;
con conseguente possibilità di argomentazioni difensive puntuali. Non forntite.
Al pari, il lamentato mancato sopralluogo, che comporterebbe un'illegittimità del metodo accertativo seguito dall'Ufficio, è del tutto infondato. Infatti, il D.M. 701/1994 - introducendo la procedura DOCFA - prevede ll'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale senza sopralluoto ( Cass. 5004/2020), ed il sopralluogo non è necessario quando il classamento - nuovo - è conseguenza proprio di una denuncia di variazione presentata dal contribunete. Come nel caso di specie.
Circa l'eccezione di decadenza dal potere accertativo - che è comunque preliminare a tutte le altre - in cui sarebbe incorso l'Ufficio ex art. 1, c.3, D.M. 701/1994, avendo superato i 12 mesi previsti per accertamenti a decorrere dalla data di iscrizione dell'immobile in catasto, esso è un termine meramente ordinatorio e non perentorio non essendo prevista alcuna "pena di decadenza" per il suo superamento.
Infondate anche le ragioni di merito del ricroso. Infatti, da quanto esposto nel ricorso, in data 16.12.2023 era stata presentata Scia per variazione della destinazione d'uso dell'immobile al Comune di Talla;
in data
03.01.2024 era stata presentata la dichiarazione DOCFA per variazione catastale,; in data 10.01.2024 vi era stato l'atto di acquisto dell'immobile da parte dei ricorrenti. Solo successivamente alla presentazione della DOCFA (03.01.2024) e successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento è stato comunicato l'avvio dei lavori di ristrutturazione (Scia del 17.04.2025). Stante quanto risultante in fatto, supportato dalla documentazione, alla data del 03.01.2024 in cui è stata presentata la DOCFA da cui scaturisce il presente avviso impugnato, non vi era stata alcuna modifica all'immobuile nè interna - nè tanto meno vi erano stati lavori strutturali - tali da modificare la situazione precedente - come in DOCFA - in termini di variazioni funzionali dell'immobile stesso. Al rigetto del ricorso si ritiene di non far seguire la condanna alle spese ritenendo sussistenti giustificati motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese