Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Michele Angiò e Maria Concetta Antonica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, nr. -OMISSIS- di prot. adottato del -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato sospeso per dieci mesi dal servizio nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 23 gennaio 2026 il dott. UC IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 14 maggio 2020 il NAS dei carabinieri ha effettuato, nell’ambito di un’indagine a rilevanza nazionale ed internazionale denominata “Gazolina”, una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del ricorrente dove sono stati trovati di assegni di dubbia provenienza e vari medicinali ad azione dopante, di cui è vietata vendita in assenza della relativa prescrizione medica.
2. Il 28 gennaio 2021 il Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta ha disposto un'inchiesta formale nei confronti del ricorrente, con contestuale nomina di un Ufficiale inquirente.
3. In data 11 febbraio sono stati contestati gli addebiti al militare; il successivo 20 marzo egli ha presentato le proprie difese e, il 13 aprile 2021, l’inchiesta formale si è conclusa con una relazione dell’Ufficiale inquirente che ha riscontrato la fondatezza degli stessi.
4. Il 10 maggio 2021 il comando della Legione carabinieri competente ha proposto la sanzione della sospensione dal servizio per 12 mesi.
5. Il 17 giugno 2021 il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare aderito alla proposta del Comando Generale del ricorrente; ha sospeso il militare dal servizio per 10 mesi e ha ritenuto di non doverlo deferire al giudizio di una Commissione di Disciplina.
6. Con ricorso, notificato il 29 novembre 2021 e depositato il successivo 10 dicembre il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, perché asseritamente illegittimo.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
8. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1392, comma 2, d.lgs. 66/2010, a mente del quale il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, che a loro volta si dovevano concludere entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente; sicché dalla conoscenza del fatto non dovrebbero decorrere più di 240 giorni.
Tanto premesso, per il ricorrente il fatto sarebbe noto all’amministrazione sin dal 29 maggio 2020 e siccome la contestazione degli addebiti sarebbe stata notificata solo l’11 febbraio 2021, l’amministrazione sarebbe decaduta dalla potestà di sanzionare il ricorrente.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’articolo 1392, comma 2, del d.lgs. 66/10 « Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento», le quali prevedono, per quanto qui di interesse, che essi devono concludersi entro «180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente » (art. 1041, comma 1, lettera s, numero 6 del d.P.R. 90/10).
La giurisprudenza ha infatti avuto modo di chiarire che « con riguardo ai termini del procedimento previsti dagli artt. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, e 1041, comma 1, lett. s), n. 6, del d.P.R. n. 90/2010 e 1392, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010 (i.e. 180 giorni per gli accertamenti preliminari, 60 giorni per contestare gli addebiti e 90 giorni tra ogni "atto" o "attività"), il dies a quo (decorrente dalla conoscenza del fatto), per l'Amministrazione, degli accertamenti preliminari prodromici all'attivazione del procedimento disciplinare a carico del citato graduato è rappresentato dal rilascio del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria all'utilizzo degli atti per fini amministrativi » ( ex multis T.A.R. Bologna Emilia-Romagna sez. I, 23 giugno 2025, n. 722).
Tanto premesso, nel caso di specie il predetto nulla osta è stato rilasciato il 21 ottobre 2020 e gli accertamenti preliminari sono terminati il 31 dicembre 2020 ossia 71 giorni dopo la conoscenza integrale dei fatti.
Inoltre, la contestazione degli addebiti è stata notificata al militare in data 11 febbraio 2021, ossia 42 giorni dopo la conclusione degli accertamenti preliminari
Poiché, quindi, la fase in esame è durata 109 giorni i termini indicati sono stati rispettati e il motivo in esame è infondato e deve essere respinto.
9. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1352 d.lgs. 66/2010 nonché degli articoli 7 e 8 legge 241/1990.
Per il militare, infatti, sia nel provvedimento impugnato sia nell’atto di contestazione degli addebiti, non sarebbero state indicate le norme del Codice dell’Ordinamento Militare e del Regolamento in materia di Ordinamento Militare asseritamente violate né la ricostruzione dei fatti renderebbe chiara e precisa la sussumibilità degli stessi in una specifica disposizione.
A ciò si aggiungerebbe che, poiché la contestazione dagli addebiti equivarrebbe a una comunicazione di avvio del procedimento, essa dovrebbe contenere l’autorità militare competente ad adottare la sanzione; il responsabile del procedimento; il termine stabilito per la conclusione del procedimento disciplinare nonché quello dato all’incolpato per poter eventualmente produrre elementi a propria difesa.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 1352 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 « Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine ».
Tanto premesso, la contestazione degli addebiti descrive dettagliatamente la condotta del ricorrente nonché le disposizioni che avrebbe violato.
In particolare, l’amministrazione procedente ha tra l’altro evidenziato che la condotta tenuta contrasterebbe con i doveri assunti con il giuramento; ha inficiato la figura morale e la dignità del militare; ha leso il prestigio dell’istituzione; ha palesato una grave negligenza nell’assolvimento dei doveri conensi al proprio status e alle mansioni a cui è attribuito.
Ebbene, si tratta di una serie di indicazioni che rendono perfettamente comprensibile il rimprovero mosso al militare e lo mettono nelle condizioni di esercitare la propria difesa.
Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di cui il militare censura l’assenza, si evidenzia che la contestazione degli addebiti contiene tutte le informazioni pratiche (come l’invito a nominare un difensore entro i successivi 5 giorni, a presentarsi il 18 febbraio 2021 per perdere visione degli atti del procedimento) che ne consentono un’efficace difesa.
Al contrario, le altre informazioni, come l’autorità militare competente ad adottare la sanzione ed il responsabile del procedimento; il termine stabilito per la conclusione del procedimento disciplinare nonché quello dato all’incolpato per poter eventualmente produrre elementi a propria difesa, si ritiene che anche se il loro inserimento fosse necessario, la loro assenza determinerebbe una mera irregolarità inidonea a inficiare la validità del procedimento disciplinare.
Sul punto si evidenzia che, con particolare riferimento all’indicazione del responsabile del procedimento, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che « La mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento costituisce, in linea di principio (e cioè salvo il diverso caso in cui sia dimostrato un consequenziale concreto pregiudizio), una semplice irregolarità, non idonea a determinare l'illegittimità del provvedimento finale, trovando, infatti, in tal caso, applicazione la norma suppletiva di cui all'art. 5, comma 2, l. n. 241/1990, secondo cui, in difetto di tale designazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa » ( ex multis T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 aprile 2025, n. 828). Considerazione, questa che ben può essere estesa a tutti gli altri elementi di asseritamente mancanti, posto che, come visto, le informazioni indicate erano più che sufficienti per consentire al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa.
Per queste ragioni il motivo è infondato e deve essere respinto.
9. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura a violazione e falsa applicazione degli articoli 1355, comma 5, e 1371 d.lgs. 66/2010 nonché del principio del ne bis in idem .
A suo dire, infatti, l’amministrazione avrebbe avviato per il medesimo fatto due diverse procedure sanzionatorie: la prima che si sarebbe conclusa il 7 dicembre 2020 con l’irrogazione della sanzione della consegna di rigore e l’altra oggetto del procedimento in esame.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 1355, comma 5, del d.lgs. 66/10 « Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso» mente, il successivo art. 1371 sancisce che «Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1365 e 1366, un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie ».
Si tratta di un principio previsto per tutelare l’esigenza di certezza posta a garanzia del dipendente circa la definizione, una volta per tutte, della sua posizione disciplinare che non può più essere messa in discussione se non al verificarsi di nuove circostanze più favorevoli per l'interessato.
Invero, dall’esame degli atti di causa il Collegio non ritine che il principio invocato sia stato violato nel caso di specie: la sanzione di corpo (7 giorni di consegna di rigore) è stata irrogata l’assunzione di sostanze dopanti in assenza di prescrizione medica; fatto noto sin dal 14 maggio 2020, ossia all’esito della perquisizione del domicilio del militare.
Con l’acquisizione degli atti di indagine, avvenuta con la concessione del nulla osta dell’Autorità giudiziaria, è, invece emerso che il ricorrente si è reso anche responsabile della compravendita delle sostanze de quibus e, per tale ragione, è stato avviato un nuovo procedimento disciplinare, che si è concluso con la sua sospensione.
Il militare non è stato quindi sanzionato due volte per il medesimo fatto né esso è stato oggetto di un diverso inquadramento giuridico: si tratta di due condotte distinte di cui, tra l’altro, l’amministrazione è venuta a conoscenza in tempi diversi e, pertanto, non suste alcuna violazione delle norme e dei principi censurati.
Per tali ragioni il motivo è infondato e deve essere respinto.
10. Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1393 del d.lgs. 66/2010; della direttiva del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare Guida tecnica “ Procedure disciplinari” 7^ edizione 2021 ” nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, la regola generale in tema di sanzioni disciplinari sarebbe quella dell’indipendenza dal procedimento penale, sicché, non sussistendo le eccezioni previste dalla disposizione indicata, l’azione disciplinare sarebbe tardiva perché non avrebbe dovuto attendere gli esiti della vicenda penale.
Il motivo è infondato, posto che come precedentemente osservato, il procedimento disciplinare non è stato sospeso nelle more di quello penale ma è stato tempestivamente avviato non appena l’amministrazione ha ottenuto il nulla osta della procura della Repubblica e ha acquisito gli atti del procedimento penale, da cui è emerso che il militare aveva anche acquistato e veduto i medicinali di cui faceva uso.
11. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente
UC IA, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IA | SA RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.