TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 242
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei termini per l'instaurazione del procedimento disciplinare

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine di 180 giorni per gli accertamenti preliminari decorresse dal rilascio del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria (21 ottobre 2020) e non dalla conoscenza del fatto. Gli accertamenti si sono conclusi il 31 dicembre 2020 e la contestazione degli addebiti è avvenuta l'11 febbraio 2021, rispettando i termini di legge.

  • Rigettato
    Vizio nella contestazione degli addebiti per mancata indicazione delle norme violate e degli elementi procedurali

    La contestazione degli addebiti descrive dettagliatamente la condotta e le disposizioni violate, rendendo comprensibile il rimprovero. Le altre informazioni, sebbene utili, la cui assenza potrebbe costituire una mera irregolarità, non hanno inficiato la validità del procedimento. Le informazioni fornite erano sufficienti per esercitare il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione del principio del ne bis in idem per doppia sanzione per lo stesso fatto

    Il Tribunale ha chiarito che la consegna di rigore è stata inflitta per l'assunzione di sostanze dopanti, mentre la sospensione è conseguente alla compravendita delle stesse sostanze. Si tratta di due condotte distinte, di cui l'amministrazione è venuta a conoscenza in tempi diversi, pertanto non vi è violazione del principio del ne bis in idem.

  • Rigettato
    Tardività dell'azione disciplinare in pendenza di procedimento penale

    Il procedimento disciplinare non è stato sospeso in attesa del procedimento penale, ma è stato avviato tempestivamente non appena l'amministrazione ha ottenuto il nulla osta della procura e acquisito gli atti, dai quali sono emerse condotte distinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 242
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 242
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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