Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01622/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2024, proposto da
EN NT, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Menenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 154/2024, pubblicata in data 25.1.2024, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Taranto, notificata in data 5.2.2024, passata in giudicato il 25.7.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026 il dott. IN DE IT e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, la sentenza n. 154/2024, pubblicata in data 25.1.2024, che – per quanto qui di interesse – così provvede: “… condanna il Ministero dell'istruzione e del merito ad accreditare sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo determinato, l'importo di € 500,00 per ogni anno scolastico rivendicato in favore dei ricorrenti ”, fra cui figura, per l’appunto, il nominativo del Prof. EN NT.
2. Nonostante la notifica, effettuata in data 5.4.2024, il titolo è rimasto inadempiuto quanto alla suddetta statuizione.
3. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, in data 28.10.2024 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge 30/1997 e s.m.i,, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza all’esame, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione, per quanto di interesse, alla già menzionata sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Taranto, adottando tutti gli atti a tal fine necessari; in caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
5. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, depositando documentazione.
6. Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2026 l’affare è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7.1. La pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente risulta adeguatamente documentata.
7.2. A fronte della dedotta mancata ottemperanza, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, contenuta nel titolo azionato.
8. L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza n. 154/2024, pubblicata in data 25.1.2024, del Tribunale di Taranto, provvedendo in tal senso entro il termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
8.1 Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 90 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
8.2. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IN DE IT, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN DE IT |
IL SEGRETARIO