Ordinanza presidenziale 23 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 19 marzo 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/05/2026, n. 8724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8724 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08724/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10168/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10168 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per il riconoscimento
del diritto alla riammissione, ora per allora, al 90° Corso di formazione per Allievi vigili del fuoco ed alla revoca delle dimissioni trasmesse con nota 10196 del 31 dicembre 2020 del Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-;
previa declaratoria di nullità o annullamento
- della nota della Direzione Centrale per la formazione prot. 2997 del 4 febbraio 2021, a mezzo della quale il Comandante dei Vigili del fuoco di -OMISSIS- è stato invitato a notificare il decreto n. 7/2021 di dimissioni del ricorrente dal 90° Corso di Formazione “ comunicando altresì il non accoglimento della sua successiva richiesta di revoca delle dimissioni ”;
- della nota del 19 maggio 2023, trasmessa a mezzo pec del 22 maggio 2023, prot. n: 31384 a mezzo della quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ha affermato di aver già dato riscontro alla richiesta di revoca delle dimissioni presentata dal ricorrente in data 2 febbraio 2021;
- se necessario, del decreto n. 7, deliberato il 2 febbraio 2021 del Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IN Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 26 giugno 2023 e depositato il 18 luglio 2023, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere « il riconoscimento del suo diritto alla riammissione, ora per allora, al 90° Corso di formazione per Allievi vigili del fuoco, ed alla revoca delle dimissioni trasmesse con nota prot. n. 10196, del 31 dicembre 2020, del Comando dei Vigili del fuoco di -OMISSIS- », ove necessario previo annullamento e/o declaratoria di nullità degli atti indicati in epigrafe.
1.1. A sostegno della sua pretesa il ricorrente ha evidenziato:
- di essere stato ammesso alla frequenza del 90° corso di formazione per allievi vigili del fuoco;
- di aver presentato, per ragioni personali legate a rilevanti problematiche dei suoi familiari, istanza di dimissione dal corso, trasmessa in data 31 dicembre 2020;
- di aver presentato il 2 febbraio 2021 (quando era « ancora all’oscuro » che nella stessa data il Capo di Polizia aveva adottato il decreto di accoglimento delle sue dimissioni) domanda di revoca delle dimissioni;
- di aver ricevuto in data 8 febbraio 2021 la notifica del decreto di dimissione n. 7/2021 adottato dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa nella stessa data (2 febbraio 2021) in cui aveva provveduto a trasmettere la sua istanza di revoca (della quale non vi era menzione alcuna nel provvedimento di accoglimento ricevuto);
- di aver atteso a lungo una rideterminazione della p.a. sulla sua posizione (alla luce della di revoca di dimissioni dallo stesso presentata prima del perfezionamento delle stesse) e, stante la perdurante inerzia dell’amministrazione, di essersi recato da un avvocato al fine di avanzare una diversa istanza di riammissione in servizio ai sensi dell’art. 235, commi 1 e 3, d.lgs. n. 13 ottobre 2005, n. 217.
1.2. Tanto premesso, il ricorrente ha poi evidenziato:
- che con nota 21 giugno 2022, prot. n. 36384, inviata soltanto al predetto difensore, la p.a. aveva riscontrato negativamente l’istanza di riammissione in servizio ex art. 235, d.lgs. n. 217/2005 (notando che « all’epoca delle dimissioni dal corso non era stato ancora confermato nel ruolo dei vigili del fuoco e che quindi nei suoi confronti non poteva « trovare applicazione l’istituto della riammissione in servizio » disciplinata dal citato art. 235) e aveva contestualmente trasmesso al medesimo difensore una comunicazione del 4 febbraio 2021 – a firma della direttore centrale per la formazione e registrata al prot. n. 2997 – con cui il comandante dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- era stato invitato a notificare al sig. -OMISSIS- il decreto di dimissione del 2 febbraio 2021, n. 7 informandolo del « non accoglimento della sua successiva richiesta di revoca delle dimissioni trasmessa alla direzione centrale »;
- che l’avvocato che lo aveva assistito nella redazione della proposizione dell’istanza di riammissione in servizio non gli aveva mai comunicato tale nota del 4 febbraio 2021, n. 2997;
- che non riuscendo a venire a capo dell’articolata vicenda si era rivolto ad altri legali che in data 2 maggio 2023 avevano sollecitato l’amministrazione a rideterminarsi sulla posizione del sig. -OMISSIS- alla luce della revoca delle dimissioni dallo stesso presentata;
- che con nota sottoscritta in data 19 maggio 2023 la p.a. aveva dato riscontro a tale ultima istanza, evidenziando come sulla questione della revoca delle dimissioni il Ministero si fosse tempestivamente pronunciato con la nota del 4 febbraio 2021, prot. 2997, già in precedenza trasmessa.
1.3.1. Ciò dedotto in fatto, parte ricorrente ha articolato un unico motivo in diritto avverso le citate note del 4 febbraio 2021 e del 19 maggio 2023 (lamentatone la « nullità per carenza assoluta di potere; [nonché] in subordine , [l’illegittimità per] eccesso di potere; violazione dell’art. 7, comma 3, d.lg. n. 217/2005; erroneità dei presupposti di fatto; ingiustizia manifesta; carenza di motivazione ; [e] difetto di istruttoria ») e a sostegno della domanda di accertamento spiegata nel ricorso, evidenziando:
- che dal tenore del decreto del 2 febbraio 2021, n. 7 era evidente che il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa aveva disposto la dimissione del ricorrente dal corso per rinuncia, senza sapere che, prima di avere notizia alcuna delle decisioni assunte dall’amministrazione sulla sua richiesta di dimissioni, il sig. -OMISSIS- aveva revocato la precedente rinuncia;
- che conseguentemente la p.a., una volta ricevuta la revoca delle dimissioni, avrebbe dovuto sottoporre la questione al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa per consentirgli di rideterminarsi;
- che la nota 4 febbraio 2021 – con cui la Direzione centrale per la formazione aveva invitato il Comandante della stazione di -OMISSIS- a comunicare che la sua domanda di revoca delle dimissioni era respinta – doveva ritenersi illegittima, o comunque nulla per difetto assoluto di attribuzione, se non addirittura del tutto priva di spessore provvedimentale poiché non sorretta da alcuna intellegibile motivazione;
- che – alla luce della giurisprudenza secondo cui la revoca delle dimissioni può essere « validamente ed efficacemente fatta valere solo fino alla data di notifica dell'accettazione », Consiglio di Stato, IV, 12 giugno 2012, n. 3450 – l’amministrazione non avrebbe potuto rigettare la revoca delle dimissioni tempestivamente presentata prima della notifica del provvedimento di dimissione, ma avrebbe dovuto prendere atto che sussisteva un vero e proprio diritto del ricorrente alla revoca delle dimissioni e quindi alla riammissione in servizio.
2. Il 18 febbraio 2025 il ricorrente ha depositato istanza di misure cautelari collegiali.
3. Con memoria del 12 marzo 2025 il sig. -OMISSIS- ha sottolineato che nelle more della decisione del ricorso aveva avviato due ulteriori azioni innanzi a questo Tar: a) la prima – r.g. n. 12433/2023 – al fine di ottenere l’ostensione di documenti, definita con sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 10695/2024, che gli aveva consentito di ottenere copia di una nota della p.a. che documentava che il Capo del Dipartimento aveva avuto contezza della sua revoca solo in data 3 febbraio 2021; b) la seconda – r.g. n. 6282/2024 – volta a ottenere, ai sensi dell’art. 117 c.p.a. una espressa pronuncia del competente Capo Dipartimento in ordine alla revoca delle dimissioni presentata dal sig. -OMISSIS- che era stata definita con sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 19510/2024, che aveva affermato l’inammissibilità dell’utilizzo del rimedio di cui all’art. 117 c.p.a. quando l’amministrazione si era già espressa « almeno due volte sull’originaria istanza del 2 febbraio 2021 mediante … la nota della Direzione centrale per la formazione n. 2997 del 4 febbraio 2021 … e … la nota della Direzione centrale per le risorse umane firmata in data 19 maggio 2023 ».
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 19 marzo 2025, n. 5651 questo Tribunale ha ordinato alla p.a di depositare « una documentata relazione … sui fatti di causa, corredata da tutti gli atti che l’amministrazione ritiene utili al giudizio ».
5. In data 25 marzo 2025 l’amministrazione si è costituita in giudizio e ha depositato una relazione a mezzo della quale ha insistito per il rigetto del ricorso, evidenziando: a) che il ricorrente alla data in cui aveva presentato le dimissioni era ancora un allievo vigile del fuoco; b) che da ciò discendeva che in quel momento non poteva ritenersi perfezionato un rapporto lavorativo dello stesso con l’amministrazione; c) che in ragione di ciò non poteva trova applicazione « la generica disciplina lavoristica che consente al lavoratore di poter revocare con documentata motivazione le dimissioni rassegnate entro un breve lasso di tempo »; d) e che conseguentemente l’amministrazione aveva correttamente esercitato il potere amministrativo di dimissione, provvedendo alla dimissione del ricorrente e non accogliendo la sua successiva richiesta di revoca.
6. Con memoria del 9 giugno 2025 il ricorrente ha preso posizione sulle deduzioni difensive dell’amministrazione, insistendo nelle proprie argomentazioni e domande.
7. Alla camera di consiglio del 17 giugno 2025 il ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza per la trattazione del merito, calendarizzata dal Presidente della sezione – in accoglimento alla richiesta formulata – per il 10 febbraio 2026.
8. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
9. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei termini di seguito illustrati.
10. Va in primo luogo osservato che è incontestato e/o documentalmente provato:
- che il ricorrente ha proposto istanza di dimissioni dal corso di formazione per allievi vigili del fuoco in data 31 dicembre 2020;
- che il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa ha adottato il decreto 2 febbraio 2021, n. 7 (con cui l’amministrazione ha disposto la dimissione del ricorrente dal corso) a fronte delle dimissioni ricevute, e senza avere notizia alcuna di una revoca delle dimissioni medesime;
- che in data 2 febbraio 2021, dopo l’adozione del decreto n. 7/2021 e prima della sua notifica (avvenuta solo in data 8 febbraio 2021), il sig. -OMISSIS- ha trasmesso alla p.a. la revoca delle proprie dimissioni;
- che tale revoca è stata comunicata dal Direttore centrale per la formazione al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa con nota acquisita al protocollo dell’ufficio di quest’ultimo in data 3 febbraio 2021;
- che in data 4 febbraio 2021 il Direttore centrale per la formazione ha trasmesso al Comandante dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- il decreto n. 7/2021 in uno con la nota 4 febbraio 2021, prot. n. 2997, con cui si comunicava il non accoglimento della « successiva richiesta di revoca delle dimission i»;
- che in data 8 febbraio 2021 il sig. -OMISSIS- ha ricevuto notifica del decreto n. 7/2021 e non della nota 4 febbraio 2021, prot. n. 2997;
- che tale nota è stata comunicata dalla p.a. in data 21 giugno 2022 a un legale cui il sig. -OMISSIS-, non avendo riscontro di una rideterminazione della p.a. sulla sua posizione conseguente alla revoca, aveva conferito mandato al fine della redazione di una istanza di riammissione in servizio ai sensi della specifica disposizione di cui all’art. 235, commi 1 e 3, d.lgs. n. 13 ottobre 2005, n. 217.
11. Da quanto sopra emerge che l’amministrazione dopo l’adozione del decreto n. 7/2021 ha provveduto a un riesame della posizione del ricorrente (riesame che – come si dirà – avrebbe dovuto necessariamente svolgersi nella prospettiva di una neutralizzazione degli effetti del precedente decreto, poiché fino alla ricezione del provvedimento di accettazione delle dimissioni il sig. -OMISSIS- aveva la facoltà di revocarle) all’esito del quale ha ritenuto non sussistessero i presupposti per ritornare sulla decisione assunta con decreto n. 7/2021.
Ciò può desumersi sia dall’esistenza nel fascicolo di causa di atti che documentano la trasmissione al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa – dopo il 2 febbraio 2021 – della revoca delle dimissioni comunicata dal sig. -OMISSIS- (con un sostanziale riavvio dell’istruttoria al fine di analizzare la circostanza sopravvenuta); sia dal tenore letterale della nota 4 febbraio 2021, prot. n. 2997, con cui il Direttore centrale della formazione ha comunicato al Comando di -OMISSIS- il non accoglimento della « successiva richiesta di revoca delle dimission i» presentata dal sig. -OMISSIS- (senza tuttavia esplicitare in detta nota le ragioni del mancato accoglimento di detta istanza; ragioni che l’amministrazione – negli atti di causa – ha ricondotto a una pretesa irrevocabilità delle dimissioni presentate da un allievo vigile del fuoco); sia dall’espressa ammissione effettuata dall’amministrazione – nella nota del 19 maggio 2023 – che « l’unita nota prot. 2997 del 4 febbraio 2021 [costituiva] riscontro » rispetto alla questione concernente la revoca delle dimissioni.
Da ciò la conclusione che la nota del 4 febbraio 2021, prot. n. 2997 costituisce – come già evidenziato nella sentenza Tar Lazio, I- quater , 6 novembre 2024, n. 19510 – espressione di una determinazione conclusiva (con esito negativo per l’interessato) del riesame della posizione del sig. -OMISSIS- alla luce del “fatto nuovo” della revoca delle dimissioni dello stesso pervenuta prima della notifica del decreto n. 7/2021.
12. Ciò chiarito, deve poi rilevarsi che con l’azione proposta nell’ambito del presente giudizio il sig. -OMISSIS- ha contestato la determinazione assunta della p.a. con la predetta nota 4 febbraio 2021, prot. n. 2997 (gravandola in uno con la successiva nota del 19 maggio 2023), lamentandone l’illegittimità per non aver considerato che fino alla data di notifica del provvedimento di dimissione (ovverosia dell’atto con cui la p.a. accettava le sue dimissioni) l’allievo agente aveva il diritto di revocare le dimissioni presentate.
13. Tanto premesso, va innanzitutto evidenziato che il presente ricorso deve ritenersi tempestivo atteso che l’amministrazione (che invero non ha neppure formulato una espressa eccezione di tardività) non ha fornito prova che il sig. -OMISSIS- abbia avuto piena conoscenza della nota del 4 febbraio 2021, prot. n. 2997 prima del 22 maggio 2023.
Al riguardo, il Collegio ritiene di poter fare applicazione dal principio espresso dalla giurisprudenza secondo cui non si può presumere la personale conoscenza di un atto da parte di un soggetto per il solo fatto che lo stesso atto sia stato notificato a un difensore cui il medesimo soggetto aveva conferito un mandato limitato a una richiesta stragiudiziale (v. Consiglio di Stato, IV, 28 giugno 2023, n. 6347).
Nel caso di specie, peraltro, non solo è provato in atti che l’odierno ricorrente avesse conferito mandato al legale che ha redatto la richiesta datata 11 maggio 2022 (di riammissione in servizio ex art. 235, commi 1 e 3, d.lgs. n. 217/2005) ai limitati fini della redazione della predetta istanza (v. deposito documentale del 9 giugno 2025), ma sussistono ulteriori elementi che complessivamente considerati appaiono idonei a non consentire di poter concludere con sufficiente certezza che il sig. -OMISSIS- avesse avuto effettiva conoscenza della nota del 4 febbraio 2021, prot. n. 2997 prima del 22 maggio 2023, ovvero: i ) il fatto che l’amministrazione ha riscontrato l’istanza di riammissione in servizio ex art. 235, c. 1 e 3, d.lgs. n. 217/2005 con l’autonoma nota 21 giugno 2022, prot. n. 36384 (sicché non può escludersi che il legale incaricato di redigere detta istanza abbia comunicato al ricorrente solo la risposta ricevuta con la predetta nota del 21 giugno 2022 e non l’ulteriore nota del 4 febbraio 2021 alla stessa allegata, come riferito dal sig. -OMISSIS- nel gravame); ii ) la complessiva condotta tenuta dal ricorrente che anche dopo il 21 giugno 2022 ha continuato a sollecitare la p.a. (che gli aveva espressamente negato una riammissione ex art. 235, d.lgs. n. 217/2005) a una pronuncia sulla revoca del 2 febbraio 2021 (v. nota del 27 settembre 2022, inviata dal sig. -OMISSIS- personalmente, cui non risulta che la p.a. abbia in alcun modo risposto, nonché successiva istanza del 2 maggio 2023).
14. Tanto rilevato, nel merito deve evidenziarsi la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
14.1. Già in altre occasioni, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che anche con riferimento alle ipotesi di dimissioni dai corsi di formazione propedeutici alla assunzione in ruolo presso una p.a. del comparto sicurezza e/o difesa si applica il principio secondo cui il rapporto « deve ritenersi cessato solo con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione delle dimissioni, atto che viene, quindi, qualificato quale atto recettizio, con l’evidente corollario che la revoca delle dimissioni possa essere sempre fatta valere validamente ed efficacemente fino alla data di notifica dell’accettazione » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 9 giugno 2021, n. 6887, nonché Consiglio di Stato, I 17 febbraio 2021, n. 8882, che richiamano a loro volta Consiglio di Stato, III, 3 settembre 2015, n. 4107).
Nel caso di specie, peraltro, deve evidenziarsi che l’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 217/2005 prevede che agli « allievi vigili del fuoco … ammessi alla frequenza del corso di formazione … si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova ».
14.2. Avuto riguardo a quanto, sopra se è vero che il decreto n. 7/2021 adottato dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa il 2 febbraio 2021 con cui è stata dichiarata la dimissione del ricorrente dal corso di formazione (per dimissioni volontarie del 31 dicembre 2020) non era affetto da profili di illegittimità nel momento in cui lo stesso è stato adottato, è parimenti vero che la p.a. una volta ricevuta la revoca delle dimissioni del sig. -OMISSIS- quando ancora non era stata effettuata la notifica del decreto di dimissione all’interessato aveva il dovere di riesaminare la posizione del ricorrente nella direzione di una neutralizzazione degli effetti giuridici del decreto già adottato.
15. Conclusivamente, per tutte le ragioni sopra evidenziate, il ricorso è fondato, la nota del 4 febbraio 2021, prot. n. 2997 deve essere annullata (in uno con la successiva nota del 19 maggio 2022 che la richiama) e deve ordinarsi alla p.a. di provvedere nel senso indicato appena sopra in motivazione.
16. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa l’evidente peculiarità della vicenda – possono eccezionalmente essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio RT, Presidente
IN Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IN Giuseppe Lanzafame | Orazio RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.