CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/12/2025, n. 34579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34579 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 2301-2023 proposto da: JV AB PE, rappresentato e difeso dagli avvocati AR ST FONTI, PA BO;
- ricorrente principale - contro 1STDIBS.COM INC, 1STDIBS.COM LTD, entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati STEFANO LAVA, GIULIANA CAIRA;
- controricorrenti -
ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 3351/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2022 R.G.N. 195/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA AR LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Oggetto R.G.N. 2301/2023 Cron. Rep. Ud. 24/09/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 34579 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: LEONE MARGHERITA AR Data pubblicazione: 29/12/2025 2 Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato AR ST FONTI;
udito l'avvocato GIULIANA CAIRA. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da AR AB ER avverso la decisione con cui il tribunale di Roma aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti di 1.STDIBS.COM INC;
1.STDIBS.COM LTD,- Online Galleries, diretta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 1.7.2011 sino alla illegittima risoluzione del 28.2.2015, con qualifica dirigenziale CCNL commercio, e con condanna delle società, anche in regime di codatorialità, al pagamento di differenze retributive pari ad E. 720.005, 64 , o diversa somma, alla regolarizzazione contributiva e assicurativa, all’accertamento della volontà di dequalificare il ricorrente con conseguente condanna a risarcire il danno alla professionalità, il danno biologico, alla reputazione;
all’accertamento dell’illegittimità del trasferimento da Roma a Londra, con condanna dei danni subiti ed infine del licenziamento pretestuoso e ritorsivo con la condanna alla reintegrazione;
in subordine era chiesto l’accertamento, negli stessi termini, ma riferito alla figura di pseudo dirigente con le domande agganciate a tale posizione. La corte di merito premetteva che l’oggetto della domanda originariamente posta dal ricorrente era focalizzata sul contratto di consulenza stipulato in data 21.11.2013 tra la Online Galleries Limited, di proprietà della 1STDIBS.COM Inc e successivamente confluita nella 1.STDIBS.COM LTD, ed il ricorrente, contratto che, tra le altre cose, espressamente prevedeva al punto 21.9 la giurisdizione del giudice italiano, in caso di controversie tra le parti. Pertanto, da ciò derivava l’oggetto del giudizio, volto ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dalla data di sottoscrizione di quel contratto in poi, restando escluso il precedente 3 periodo in cui il rapporto tra le parti era disciplinato da altro contratto stipulato il 29.9.2011 tra 1STDIBS.COM Inc e UJvari a New York, non assoggettabile, per dette condizioni, alla giurisdizione italiana. Posta tale premessa, la corte territoriale escludeva altresì che fosse illegittima la negata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps, essendosi formato sul punto un giudicato, stante la specifica statuizione del tribunale, non espressamente impugnata in sede di gravame. Nel merito delle domande, la corte d’appello, valutando le allegazioni svolte e la documentazione prodotta, riteneva che l’attività svolta, come rappresentata, diretta alla ricerca di nuovi galleristi da inserire sulla piattaforma di vendita online e di nuovi mercati cui dirigere la vendita, non presentasse le caratteristiche della subordinazione nel periodo di vigenza del contratto stipulato nel 2013, non essendo ravvisabile, soprattutto, il carattere della eterodirezione, come elaborato dalla giurisprudenza in riferimento al rapporto di lavoro subordinato. Avverso detta decisione proponeva ricorso AR con 11 motivi, cui resistevano le società con controricorso, anche contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Entrambe le parti depositavano successiva memoria. Con memoria depositata la Procura generale concludeva per la inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Di seguito i motivi come sintetizzati dallo stesso ricorrente: 1)- Con il primo motivo è denunciato “DIFETTO DI MOTIVAZIONE – NULLITA’ SENTENZA APPARENTEMENTE MOTIVATA NELLA PARTE RIGUARDANTE LA QUESTIONE DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL’INPS AI SENSI DELL’ART. 360, PRIMO COMMA N. 4 C.P.C.” 2)-. Con il secondo motivo è dedotta la “VIOLAZIONE ED OMESSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 101 E 102 C.P.C NONCHÉ DELL’ART. 309 C.P.C. E DELL’ART. 2909 C.C., AI SENSI DELL'ART. 360, PRIMO COMMA, N. 4 C.P.C. - DIFETTO DI INTEGRITA’ DEL CONTRADDITTORIO- INSUSSISTENZA DEL GIUDICATO - ECCEZIONE DI NULLITA’” 4 I primi due motivi, da trattare congiuntamente, riguardano la statuizione della corte circa la richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps, ritenuta statuizione passata in giudicato in quanto oggetto di rigetto da parte del tribunale, cui non era seguita una specifica impugnazione in sede di gravame. Deve preliminarmente osservarsi che ogni domanda di eventuale regolarizzazione contributiva ha come necessario presupposto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quale fonte dell’obbligazione contributiva. Nel caso in esame l’accertamento negativo svolto dalla corte territoriale in punto di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con riferimento al contratto stipulato nel 2013 (contratto che è stato individuato quale oggetto del giudizio), escluderebbe e caducherebbe comunque ogni interesse rispetto alla necessità di integrazione nei confronti dell’Inps. Peraltro, occorre anche osservare che, pur prescindendo dalla precedente osservazione, il giudice d’appello ha chiarito che, a fronte del rigetto sul punto, non sia stato proposto specifico motivo di gravame. Tale assunto, in questa sede, non è contraddetto da una palese allegazione in senso contrario, poiché le attuali censure continuano a fare riferimento alla originaria domanda asseritamente posta senza occuparsi di dimostrare come e in che specifico modo sia stata impugnata la decisione negativa del tribunale, così contrastando la statuizione circa il ritenuto giudicato sul punto. I motivi devono dunque essere disattesi. 3)-. Il terzo motivo lamenta la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 112 C.P.C. AI SENSI DELL’ART. 360, PRIMO COMMA N. 4 C.P.C. – CARENZA DI MOTIVAZONE - MOTIVAZIONE APPARENTE SULL’OGGETTO DEL GUDIZIO”. 4)-. Con il quarto motivo si deduce l’”OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO OGGETTO DI DISCUSSIONE /ERRONEO ESERCIZIO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRUDENTE APPREZZAMENTO DELLE PROVE (ACCERTAMENTO DATORE DI LAVORO EFFETTIVO AI FINI DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA) AI SENSI DELL’ART. 360, 1 COMMA N.
5. C.P”. 5)-. Il quinto motivo lamenta la” VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI 5 NORME DI DIRITTO: DELL’ART. 3 DELLA CONVENZIONE DI ROMA DEL 1980 E ART 8 REG. CE N. 593/2008 (CD. ROMA I) AI SENSI DELL’ART. 360, 1 COMMA N.
3. E, QUINDI, VIOLAZIONE DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ITALIANO UNICAMENTE A PARTIRE DAL SECONDO CONTRATTO E NON ANCHE DAL PRIMO E PER TUTTO IL RAPPORTO “ Il terzo, quarto e quinto motivo attengono alla statuizione relativa all’oggetto della domanda individuato dal giudice di appello nel periodo di attività coperta dal contratto del 2013 e con esclusione del periodo precedente. Lasciando in disparte la presenza di una commistione di vizi (nel 4 e 5^) che già sono indicativi di una inammissibile proposizione delle censure (Cass. n. 18021/2016), così come la denunciata carenza motivazionale, trattandosi di decisione che fornisce comunque un quadro logico che consente di ricostruire l'esatto ragionamento sul quale essa si fonda. (Cass. n. 1677/2025), deve evidenziarsi che la corte di merito ha spiegato che il periodo antecedente al contratto del 2013 non può essere oggetto di valutazione in quanto assoggettato a diversa giurisdizione in ragione del contratto stipulato nel 2011 e delle condizioni di esso. Rispetto a tale assunto le attuali censure non contengono consistenti elementi in contrasto con tale decisione. Invero il giudice di appello, discostandosi da quanto ritenuto dal tribunale, ha valutato che, stanti le caratteristiche del contratto del 2011, con riferimento alle parti straniere, al luogo di stipulazione e all’attività svolta, non ci fossero elementi per affermare la giurisdizione italiana. Rispetto a ciò i motivi non evidenziano ragioni di effettivo contrasto con detta statuizione;
invece, limitandosi a riproporre le ragioni già avanzate nelle sedi di merito. 6)-. La sesta censura ha ad oggetto la “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2094, DELL’ART. 1362 DELL’ART. 1294 C.C. E DELL’ART. 112 C.P.C. AI SENSI DELL'ART. 360, PRIMO COMMA, N. 3, C.P.C. IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO EFFETTIVO PER TUTTO IL PERIODO LAVORATIVO – VIOLAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 360, PRIMO COMMA, N. 3, C.P.C., DEI PRINCIPI CONTENUTI NELL’ART, 2697 C.C. IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA”. Con tale censura il ricorrente ritiene che, al fine di individuare il datore di lavoro, la corte avrebbe errato nel non valutare l’intero periodo assoggettato al giudizio, secondo la prospettazione originaria del ricorso. La censura non si focalizza sul decisum in quanto non considera che la corte ha distinto i contratti intercorsi, come già sopra esaminato, così valutando, con giudizio di merito non ri-esaminabile in questa sede di legittimità, solo il periodo successivo al contratto del 2013 ed escludendo che in tale contesto fosse riscontrabile un rapporto di lavoro subordinato. 7)-. Con tale censura si lamenta la “VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C., AI 6 SENSI DELL’ART 360, PRIMO COMMA N. 4 C.P.C., PER NON ESSERSI PRONUNCIATA, LA SENTENZA, SULLA DOMANDA DI APPLICAZIONE DEL CCNL DIRIGENTI COMMERCIO RITENENDOLA ADDIRITTURA NON POSTA”. 8).L’ottavo motivo attiene alla “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2697 C.C. C.C. AI SENSI DELL’ART. 360, PRIMO COMMA N. 3 C.P.C. PER NON AVER CONSIDERATO IL CCNL DIRIGENTI COMMERCIO”. 9)- Con il nono motivo si deduce la. “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL CCNL DIRIGENTI COMMERCIO E DELL’ART. 2094 C.C. AL FINE DI INDIVIDUARE I CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA SUBORDINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 360, PRIMO COMMA N.3 C.P.C.” 10)-.Con tale motivo si denuncia la “MOTIVAZIONE ILLOGICA ED ERROENA POICHE’ ASSUNTA SULLA ERRONEA VALUTAZIONE DI UN FATTO DECISIVO OGGGETTO DI DISCUSSIONE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI SUBORDINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 360, PRIMO COMMA N. 5 C.P.C.” 11)-. Il motivo lamenta la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2094 C.C. AI SENSI DEL ART. 360, PRIMO COMMA N. 3 C.P.C. SOTTO IL PROFILO DELLA ERRONEA E /O INSUFFICIENTE UTILIZZAZIONE DEI CRITERI NORMATIVI DI SUBORDINAZIONE” Gli ultimi cinque motivi, possono essere trattati congiuntamente poiché centrati sul mancato riconoscimento della subordinazione. Si osserva che la corte di merito, ha specificamente esaminato sul punto le allegazioni versate dal ricorrente (pgg.14 e 15 sentenza), nonché il contratto stipulato il 21.11.2013 (riportato in motivazione) e la ricca documentazione in atti, concludendo con una valutazione di merito, fondata sugli elementi di fatto così enucleati, che ha escluso l’esistenza delle caratteristiche tipiche della subordinazione. Si tratta di una valutazione di merito, riccamente argomentata e basata sul concreto esame degli elementi probatori acquisiti, (rispetto ai quali non risulta dirimente il richiamo al CCNL dirigenti) commercio, coerente con i principi in materia, e dunque estranea ad ogni ri-valutazione in questa sede di legittimità. In conclusione, per quanto detto, il ricorso principale deve essere complessivamente rigettato. Il ricorso incidentale, proposto come condizionato, è assorbito. Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed 7 accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 24 settembre 2025. La consigliera est. Il presidente TA IA LE AN NN
- ricorrente principale - contro 1STDIBS.COM INC, 1STDIBS.COM LTD, entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati STEFANO LAVA, GIULIANA CAIRA;
- controricorrenti -
ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 3351/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2022 R.G.N. 195/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA AR LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Oggetto R.G.N. 2301/2023 Cron. Rep. Ud. 24/09/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 34579 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: LEONE MARGHERITA AR Data pubblicazione: 29/12/2025 2 Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato AR ST FONTI;
udito l'avvocato GIULIANA CAIRA. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da AR AB ER avverso la decisione con cui il tribunale di Roma aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti di 1.STDIBS.COM INC;
1.STDIBS.COM LTD,- Online Galleries, diretta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 1.7.2011 sino alla illegittima risoluzione del 28.2.2015, con qualifica dirigenziale CCNL commercio, e con condanna delle società, anche in regime di codatorialità, al pagamento di differenze retributive pari ad E. 720.005, 64 , o diversa somma, alla regolarizzazione contributiva e assicurativa, all’accertamento della volontà di dequalificare il ricorrente con conseguente condanna a risarcire il danno alla professionalità, il danno biologico, alla reputazione;
all’accertamento dell’illegittimità del trasferimento da Roma a Londra, con condanna dei danni subiti ed infine del licenziamento pretestuoso e ritorsivo con la condanna alla reintegrazione;
in subordine era chiesto l’accertamento, negli stessi termini, ma riferito alla figura di pseudo dirigente con le domande agganciate a tale posizione. La corte di merito premetteva che l’oggetto della domanda originariamente posta dal ricorrente era focalizzata sul contratto di consulenza stipulato in data 21.11.2013 tra la Online Galleries Limited, di proprietà della 1STDIBS.COM Inc e successivamente confluita nella 1.STDIBS.COM LTD, ed il ricorrente, contratto che, tra le altre cose, espressamente prevedeva al punto 21.9 la giurisdizione del giudice italiano, in caso di controversie tra le parti. Pertanto, da ciò derivava l’oggetto del giudizio, volto ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dalla data di sottoscrizione di quel contratto in poi, restando escluso il precedente 3 periodo in cui il rapporto tra le parti era disciplinato da altro contratto stipulato il 29.9.2011 tra 1STDIBS.COM Inc e UJvari a New York, non assoggettabile, per dette condizioni, alla giurisdizione italiana. Posta tale premessa, la corte territoriale escludeva altresì che fosse illegittima la negata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps, essendosi formato sul punto un giudicato, stante la specifica statuizione del tribunale, non espressamente impugnata in sede di gravame. Nel merito delle domande, la corte d’appello, valutando le allegazioni svolte e la documentazione prodotta, riteneva che l’attività svolta, come rappresentata, diretta alla ricerca di nuovi galleristi da inserire sulla piattaforma di vendita online e di nuovi mercati cui dirigere la vendita, non presentasse le caratteristiche della subordinazione nel periodo di vigenza del contratto stipulato nel 2013, non essendo ravvisabile, soprattutto, il carattere della eterodirezione, come elaborato dalla giurisprudenza in riferimento al rapporto di lavoro subordinato. Avverso detta decisione proponeva ricorso AR con 11 motivi, cui resistevano le società con controricorso, anche contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Entrambe le parti depositavano successiva memoria. Con memoria depositata la Procura generale concludeva per la inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Di seguito i motivi come sintetizzati dallo stesso ricorrente: 1)- Con il primo motivo è denunciato “DIFETTO DI MOTIVAZIONE – NULLITA’ SENTENZA APPARENTEMENTE MOTIVATA NELLA PARTE RIGUARDANTE LA QUESTIONE DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL’INPS AI SENSI DELL’ART. 360, PRIMO COMMA N. 4 C.P.C.” 2)-. Con il secondo motivo è dedotta la “VIOLAZIONE ED OMESSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 101 E 102 C.P.C NONCHÉ DELL’ART. 309 C.P.C. E DELL’ART. 2909 C.C., AI SENSI DELL'ART. 360, PRIMO COMMA, N. 4 C.P.C. - DIFETTO DI INTEGRITA’ DEL CONTRADDITTORIO- INSUSSISTENZA DEL GIUDICATO - ECCEZIONE DI NULLITA’” 4 I primi due motivi, da trattare congiuntamente, riguardano la statuizione della corte circa la richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps, ritenuta statuizione passata in giudicato in quanto oggetto di rigetto da parte del tribunale, cui non era seguita una specifica impugnazione in sede di gravame. Deve preliminarmente osservarsi che ogni domanda di eventuale regolarizzazione contributiva ha come necessario presupposto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quale fonte dell’obbligazione contributiva. Nel caso in esame l’accertamento negativo svolto dalla corte territoriale in punto di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con riferimento al contratto stipulato nel 2013 (contratto che è stato individuato quale oggetto del giudizio), escluderebbe e caducherebbe comunque ogni interesse rispetto alla necessità di integrazione nei confronti dell’Inps. Peraltro, occorre anche osservare che, pur prescindendo dalla precedente osservazione, il giudice d’appello ha chiarito che, a fronte del rigetto sul punto, non sia stato proposto specifico motivo di gravame. Tale assunto, in questa sede, non è contraddetto da una palese allegazione in senso contrario, poiché le attuali censure continuano a fare riferimento alla originaria domanda asseritamente posta senza occuparsi di dimostrare come e in che specifico modo sia stata impugnata la decisione negativa del tribunale, così contrastando la statuizione circa il ritenuto giudicato sul punto. I motivi devono dunque essere disattesi. 3)-. Il terzo motivo lamenta la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 112 C.P.C. AI SENSI DELL’ART. 360, PRIMO COMMA N. 4 C.P.C. – CARENZA DI MOTIVAZONE - MOTIVAZIONE APPARENTE SULL’OGGETTO DEL GUDIZIO”. 4)-. Con il quarto motivo si deduce l’”OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO OGGETTO DI DISCUSSIONE /ERRONEO ESERCIZIO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRUDENTE APPREZZAMENTO DELLE PROVE (ACCERTAMENTO DATORE DI LAVORO EFFETTIVO AI FINI DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA) AI SENSI DELL’ART. 360, 1 COMMA N.
5. C.P”. 5)-. Il quinto motivo lamenta la” VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI 5 NORME DI DIRITTO: DELL’ART. 3 DELLA CONVENZIONE DI ROMA DEL 1980 E ART 8 REG. CE N. 593/2008 (CD. ROMA I) AI SENSI DELL’ART. 360, 1 COMMA N.
3. E, QUINDI, VIOLAZIONE DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ITALIANO UNICAMENTE A PARTIRE DAL SECONDO CONTRATTO E NON ANCHE DAL PRIMO E PER TUTTO IL RAPPORTO “ Il terzo, quarto e quinto motivo attengono alla statuizione relativa all’oggetto della domanda individuato dal giudice di appello nel periodo di attività coperta dal contratto del 2013 e con esclusione del periodo precedente. Lasciando in disparte la presenza di una commistione di vizi (nel 4 e 5^) che già sono indicativi di una inammissibile proposizione delle censure (Cass. n. 18021/2016), così come la denunciata carenza motivazionale, trattandosi di decisione che fornisce comunque un quadro logico che consente di ricostruire l'esatto ragionamento sul quale essa si fonda. (Cass. n. 1677/2025), deve evidenziarsi che la corte di merito ha spiegato che il periodo antecedente al contratto del 2013 non può essere oggetto di valutazione in quanto assoggettato a diversa giurisdizione in ragione del contratto stipulato nel 2011 e delle condizioni di esso. Rispetto a tale assunto le attuali censure non contengono consistenti elementi in contrasto con tale decisione. Invero il giudice di appello, discostandosi da quanto ritenuto dal tribunale, ha valutato che, stanti le caratteristiche del contratto del 2011, con riferimento alle parti straniere, al luogo di stipulazione e all’attività svolta, non ci fossero elementi per affermare la giurisdizione italiana. Rispetto a ciò i motivi non evidenziano ragioni di effettivo contrasto con detta statuizione;
invece, limitandosi a riproporre le ragioni già avanzate nelle sedi di merito. 6)-. La sesta censura ha ad oggetto la “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2094, DELL’ART. 1362 DELL’ART. 1294 C.C. E DELL’ART. 112 C.P.C. AI SENSI DELL'ART. 360, PRIMO COMMA, N. 3, C.P.C. IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO EFFETTIVO PER TUTTO IL PERIODO LAVORATIVO – VIOLAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 360, PRIMO COMMA, N. 3, C.P.C., DEI PRINCIPI CONTENUTI NELL’ART, 2697 C.C. IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA”. Con tale censura il ricorrente ritiene che, al fine di individuare il datore di lavoro, la corte avrebbe errato nel non valutare l’intero periodo assoggettato al giudizio, secondo la prospettazione originaria del ricorso. La censura non si focalizza sul decisum in quanto non considera che la corte ha distinto i contratti intercorsi, come già sopra esaminato, così valutando, con giudizio di merito non ri-esaminabile in questa sede di legittimità, solo il periodo successivo al contratto del 2013 ed escludendo che in tale contesto fosse riscontrabile un rapporto di lavoro subordinato. 7)-. Con tale censura si lamenta la “VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C., AI 6 SENSI DELL’ART 360, PRIMO COMMA N. 4 C.P.C., PER NON ESSERSI PRONUNCIATA, LA SENTENZA, SULLA DOMANDA DI APPLICAZIONE DEL CCNL DIRIGENTI COMMERCIO RITENENDOLA ADDIRITTURA NON POSTA”. 8).L’ottavo motivo attiene alla “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2697 C.C. C.C. AI SENSI DELL’ART. 360, PRIMO COMMA N. 3 C.P.C. PER NON AVER CONSIDERATO IL CCNL DIRIGENTI COMMERCIO”. 9)- Con il nono motivo si deduce la. “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL CCNL DIRIGENTI COMMERCIO E DELL’ART. 2094 C.C. AL FINE DI INDIVIDUARE I CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA SUBORDINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 360, PRIMO COMMA N.3 C.P.C.” 10)-.Con tale motivo si denuncia la “MOTIVAZIONE ILLOGICA ED ERROENA POICHE’ ASSUNTA SULLA ERRONEA VALUTAZIONE DI UN FATTO DECISIVO OGGGETTO DI DISCUSSIONE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI SUBORDINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 360, PRIMO COMMA N. 5 C.P.C.” 11)-. Il motivo lamenta la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2094 C.C. AI SENSI DEL ART. 360, PRIMO COMMA N. 3 C.P.C. SOTTO IL PROFILO DELLA ERRONEA E /O INSUFFICIENTE UTILIZZAZIONE DEI CRITERI NORMATIVI DI SUBORDINAZIONE” Gli ultimi cinque motivi, possono essere trattati congiuntamente poiché centrati sul mancato riconoscimento della subordinazione. Si osserva che la corte di merito, ha specificamente esaminato sul punto le allegazioni versate dal ricorrente (pgg.14 e 15 sentenza), nonché il contratto stipulato il 21.11.2013 (riportato in motivazione) e la ricca documentazione in atti, concludendo con una valutazione di merito, fondata sugli elementi di fatto così enucleati, che ha escluso l’esistenza delle caratteristiche tipiche della subordinazione. Si tratta di una valutazione di merito, riccamente argomentata e basata sul concreto esame degli elementi probatori acquisiti, (rispetto ai quali non risulta dirimente il richiamo al CCNL dirigenti) commercio, coerente con i principi in materia, e dunque estranea ad ogni ri-valutazione in questa sede di legittimità. In conclusione, per quanto detto, il ricorso principale deve essere complessivamente rigettato. Il ricorso incidentale, proposto come condizionato, è assorbito. Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed 7 accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 24 settembre 2025. La consigliera est. Il presidente TA IA LE AN NN