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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2108/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2108/2024 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
, codice fiscale , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Mariagrazia Gerratana, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.4.1970, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Michele Mauceri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 5.11.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 12.6.2024 premettendo di avere contratto matrimonio Parte_2 con in data 24.4.2002, dal quale nascevano i figli (il 5.3.2007) e Controparte_1 Per_1
(il 25.11.2008) e di essersi separata dal marito con sentenza non definitiva n. Per_2
2042/2022, pronunciata da questo Tribunale in data 26.10.2022, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: a) l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento di presso la madre e di Per_1 presso il padre;
b) l'assegnazione a sé della casa coniugale;
c) il mantenimento diretto Per_2 dei figli in capo a ciascun genitore con il quale convivono, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, in via preliminare, chiedeva la pronuncia immediata di una sentenza non definitiva sullo status.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'affidamento condiviso dei figli minori, al collocamento di presso la madre e di presso il padre, nonché al Per_1 Per_2 mantenimento diretto dei figli in capo a ciascun genitore con il quale convivono, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Contestava, invece, la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, deducendo che la casa coniugale fosse in comproprietà tra i coniugi e, in via riconvenzionale, ne chiedeva l'assegnazione a sé o, in subordine, domandava lo scioglimento della comunione sull'immobile in questione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 15.7.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Giudice, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., dichiarava l'inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente in data 4.7.2025 in quanto depositata tardivamente e, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, rinviava la causa per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 5.11.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti per la pronuncia non definitiva, senza i termini di legge.
Esposti i fatti, passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale
2 regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in
Siracusa in data 24.4.2002 (Anno 2002 – N. 54 - Parte II- Serie A).
Per quanto sopra, va pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo proseguire il giudizio per le ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in
Siracusa in data 24.4.2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del
Comune di Siracusa (Anno 2002 – N. 54
- Parte II- Serie A); manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
17/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2108/2024 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
, codice fiscale , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Mariagrazia Gerratana, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.4.1970, residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Michele Mauceri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 5.11.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 12.6.2024 premettendo di avere contratto matrimonio Parte_2 con in data 24.4.2002, dal quale nascevano i figli (il 5.3.2007) e Controparte_1 Per_1
(il 25.11.2008) e di essersi separata dal marito con sentenza non definitiva n. Per_2
2042/2022, pronunciata da questo Tribunale in data 26.10.2022, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: a) l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento di presso la madre e di Per_1 presso il padre;
b) l'assegnazione a sé della casa coniugale;
c) il mantenimento diretto Per_2 dei figli in capo a ciascun genitore con il quale convivono, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, in via preliminare, chiedeva la pronuncia immediata di una sentenza non definitiva sullo status.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'affidamento condiviso dei figli minori, al collocamento di presso la madre e di presso il padre, nonché al Per_1 Per_2 mantenimento diretto dei figli in capo a ciascun genitore con il quale convivono, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Contestava, invece, la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, deducendo che la casa coniugale fosse in comproprietà tra i coniugi e, in via riconvenzionale, ne chiedeva l'assegnazione a sé o, in subordine, domandava lo scioglimento della comunione sull'immobile in questione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 15.7.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Giudice, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., dichiarava l'inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente in data 4.7.2025 in quanto depositata tardivamente e, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, rinviava la causa per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 5.11.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti per la pronuncia non definitiva, senza i termini di legge.
Esposti i fatti, passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale
2 regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in
Siracusa in data 24.4.2002 (Anno 2002 – N. 54 - Parte II- Serie A).
Per quanto sopra, va pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo proseguire il giudizio per le ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in
Siracusa in data 24.4.2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del
Comune di Siracusa (Anno 2002 – N. 54
- Parte II- Serie A); manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
17/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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