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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 1919/2023 promossa da:
(CF: con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANCARLO BRIA e con elezione di domicilio presso il suo studio in Cosenza, Viale
Guglielmo Marconi n. 110
-ATTORE OPPONENTE-
contro
(CF – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con il patrocinio dell'Avv. PAOLO FRANCESCO TRISCARI P.IVA_2
BINONI e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Via Fontana n. 11
-CONVENUTO OPPOSTO-
Oggetto: Fideiussione – polizza fideiussoria – Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONCLUSIONI
10.02.2025, in particolare:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare, in virtù della documentazione depositata in atti e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, la qualificazione dell'odierno opponente, , quale “consumatore”, giacché sussistenti i requisiti ex lege Parte_1
e, per l'effetto, in virtù delle normative vigenti in materia;
dichiarare nullo e/o illegittimo il contratto di fidejussione sottoscritto dalla Sig.ra
in data 07.04.2020, per violazione degli artt. 1956, 1957, 1418 e 1419 Parte_1
c.c., nonchè della L.287/1990. nel merito accogliere l'opposizione a D.I. n.441/2023 perché fondata in fatto e diritto e, per
l'effetto, accertare e dichiarare, in virtù della documentazione depositata in atti e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, la nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dalla Sig.ra per violazione degli Parte_1
obblighi della AN di correttezza e buona fede ex artt.1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. accertare e dichiarare il monitorio opposto, in virtù della documentazione depositata in atti e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, sprovvisto dei requisiti ex lege e, per l'effetto, revocare/annullare il decreto ingiuntivo n.441/2023;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi ex art.93 cpc al procuratore antistatario”.
Per parte convenuta opposta, conclusioni come da comparsa depositata il 14.01.2024, in particolare:
“In via preliminare e principale
- concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 441/2023 del Tribunale di Pesaro;
- Con vittoria di onorari e spese della presente causa”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato
[...]
proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 441/2023 emesso Pt_1
dall'intestato Tribunale nel procedimento R.G. n. 1146/2023 con il quale veniva ingiunto alla stessa nonché ai sigg.ri , Parte_2 Parte_3 CP_2
e di pagare in favore di
[...] Controparte_3 CP_1 Controparte_1
entro i limiti della fideiussione rispettivamente da ciascuna parte prestata, nel
[...]
termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 58.789,73 oltre interessi come da domanda e spese di procedura come liquidate.
In particolare, parte opponente deduceva di aver sottoscritto in data 7.04.2020 fideiussione per l'importo di € 10.900,00 a garanzia di posizioni bancarie della Record
TA SR con . Deduceva che tale istituto di credito, nonostante la CP_1
situazione di precario stato patrimoniale della società Record TA, in data 17.06.2021 concedeva alla debitrice principale (ulteriore) mutuo di € 30.000,00 senza richiedere speciale autorizzazione al fideiussore. Deduceva, infine, che i mutui accesi dalla
Record TA non venivano onorati proprio per il grave dissesto economico in cui si trovava la società, della cui situazione la AN non informava i fideiussori, e che in data 15.12.2022 veniva dichiarata da codesto Tribunale la liquidazione giudiziale della società debitrice principale (sentenza n. 3/2022).
Per tali ragioni, parte opponente eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, la nullità della fideiussione dalla stessa sottoscritta per violazione degli artt. 1956 c.c. (in quanto la AN non aveva richiesto alcuna autorizzazione al fideiussore per il mutuo del
17.06.2021), 1957 c.c. (per decorso del termine semestrale, essendo l'azione giudiziale stata proposta solo in data 19.06.2023 a fronte della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale della Record TA SR del 15.12.2022,) e 1418 c.c. e 1419 c.c.
(sostenendo la nullità della fideiussione perché basata sugli schemi predisposti dall'ABI e dichiarati contrari alla normativa Antitrust con provvedimento della AN
d'Italia n. 55 del 02.05.2005).
Nel merito, parte opponente eccepiva la nullità della fideiussione per violazione dei principi di correttezza e buona fede, avendo la AN concesso credito alla società debitrice principale senza aver valutato attentamente il rischio di insolvenza della società stessa. Evidenziava, inoltre, che, in spregio alla normativa fallimentare, i movimenti avere di cui alla dichiarazione della AN risalivano al periodo 13.02.2023
e 15.02.2023, periodo successivo alla dichiarata liquidazione giudiziale del
15.12.2022. Infine, deduceva che le dichiarazioni rilasciate dalla AN, poste alla base della richiesta monitoria, non rispettavano i canoni previsti dall'art. 50 Tub, essendo dei meri saldaconto.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo e/o invalido, ingiusto ed illegittimo.
In data 14.01.2024 si costituiva l'opposta, sostenendo l'infondatezza di quanto sostenuto dall'attrice.
In particolare, sulle doglianze dell'opponente relative all'art. 1956 c.c., l'opposta deduceva come avesse agito in qualità di socia della Record TA SR e Parte_1
che quindi non poteva negare la conoscenza della situazione patrimoniale della detta società. Deduceva, inoltre, di aver inviato comunicazione del 28.10.2022 sia alla società che a tutti i fideiussori con cui si richiedeva la regolarizzazione della posizione.
Parte opposta, sostenuta la non applicabilità della normativa riservata ai consumatori, deduceva inoltre la piena legittimità della deroga all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione. Deduceva, poi, l'infondatezza di quanto sostenuto dall'opponente in punto di nullità della fideiussione per violazione dei principi di correttezza e buona fede. Sosteneva, infine, la validità della documentazione posta alla base del monitorio, in particolare la certificazione della AN ex art. 50 Tub.
Chiedeva, quindi, in via preliminare e principale, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto. Parte opponente depositava memorie ex art. 171 ter c.p.c. e in data 27.03.2024 si teneva prima udienza di comparizione parti. A scioglimento della riserva assunta all'esito della stessa, con ordinanza depositata il 7.05.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e si ammetteva prova per testi, fissando per l'assunzione l'udienza del 9.10.2024. Così istruita la causa, si rinviava per p.c. all'udienza del 20.11.2024 all'esito della quale, concessi i termini ex art. 190 cpc, la causa veniva trattenuta in decisione. In pari data, a modifica del verbale di udienza e verificato che trattavasi di causa con cd. rito Cartabia, veniva disposto il mutamento del rito, revocato il precedente provvedimento e fissata udienza al 16.04.2025 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a ritroso ex art. 281 quinquies c.p.c. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è da rigettarsi.
Preliminarmente, sostiene di dover essere qualificata, nella prestazione Parte_1
della fideiussione, quale consumatore. A sostegno di ciò, deduce come rilevante la circostanza che la stessa sia titolare solo del 4% delle quote societarie della Record
TA srl e di non ricoprire, né di aver ricoperto, incarichi di amministrazione nella società medesima nonché di essere “anche un'insegnante elementare, dapprima precaria, poi di ruolo”.
Invero, tali circostanze non sono di per sé idonee a qualificare la stessa quale consumatrice.
Posto, come da consolidato principio, che il fideiussore, persona fisica, non possa considerarsi professionista solo perché lo è il debitore garantito, deve essere considerato quale consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. Civile
Ord. n. 742/2020; Cfr Cass. Civ. SS.UU. n. 5868/2023; Cass. Civ. Ord. n. 32986/2023).
Ne consegue che deve considerarsi consumatore, avuto presente allo scopo avuto di mira dal sottoscrittore del contratto di fideiussione, la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività.
Orbene, tali principi conducono ad escludere, nel caso di specie, la qualifica di consumatore in capo all'attrice opponente.
Come già rilevato sopra, è socia (sebbene con partecipazione sociale del Parte_1
4%) della debitrice principale Record TA SR.
Non vi sono, invero, ulteriori e diversi collegamenti funzionali della stessa, fideiussore persona fisica, che la leghino alla società né sono stati allegati elementi atti a dimostrare che la abbia agito per scopi di natura prettamente privata ed estranei a tale attività. Pt_1
Parte opponente non ha allegato né dimostrato (onere probatorio sulla stessa incombente) di aver rilasciato tale garanzia per scopi estranei all'attività professionale ovvero di non aver agito nella propria qualità di socio della società debitrice, ma in qualità di consumatore.
Sul punto è, invero, indicativo, quantomeno a livello indiziario, che tutti gli ulteriori fideiussori della società, contro cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, oggi opposto dalla sola , siano anch'essi soci della Record TA SR. Parte_1
Irrilevante un merito la circostanza (l'unica dedotta dall'opponente) che la abbia Pt_1
altro impiego, non essendo tale elemento di per sé idoneo a dimostrare che la stessa non abbia agito nella propria qualità professionale di socia della debitrice principale allo scopo di favorire l'attività della società medesima.
È, pertanto, da escludere la qualifica di consumatore in capo all'opponente
[...]
. Pt_1
Premesso quanto sopra, non meritano accoglimento le eccezioni di nullità della fideiussione sollevate da parte opponente in via preliminare e pregiudiziale.
In particolare, infondate risultano le doglianze relative all'asserita violazione dell'art. 1956 c.c.
Sul punto si rileva che parte opponente non dimostra che la banca opposta fosse a conoscenza di una asserita situazione di grave difficoltà economica della società debitrice principale tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Lo stato patrimoniale della Record TA SR depositato dall'opponente (doc. 4 in citazione) non è di per sé sufficiente a provare una siffatta circostanza. In particolare, si evidenzia che lo stato patrimoniale è relativo all'anno 2021, bilancio dall'1.01.2021 al 31.12.2021. I dati ivi indicati non erano, quindi, ancora disponibili alla data della concessione del mutuo del 17.06.2021, mutuo che parte opponente sostiene essere stato concesso dalla AN nonostante la critica situazione economica della società.
Inoltre, l'istituto di credito, viste le risultanze documentali, non aveva ragioni di dubitare sulla solvibilità della società.
Nella missiva del 28.10.2022 (doc. 3 parte opposta), con cui AN DE sollecita la debitrice principale nonché i fideiussori alla regolarizzazione della posizione debitoria, veniva rilevato come, alla data della comunicazione, risultassero impagate la rata n. 24 di € 4.220,95 relativa al finanziamento n. 215338 e la rata di preammortamento n. 15 del finanziamento n. 302886, oltre ad un saldo contabile negativo di € 16.040,78 del conto corrente n. 107300 per utilizzo oltre i limiti di affidamento concesso.
Esaminando il contratto di mutuo chirografario del 7.04.2020 (n. 215338), con cui veniva concessa la somma di € 100.000,00 (doc. 3 in doc. 1 parte opposta) nonché
l'estratto conto in atti (doc. 5 in doc. 1 parte opposta), si evince come di tale mutuo non fosse stato onorato il pagamento dell'ultima rata, con scadenza 10.10.2022 (circostanza non contestata da parte opponente).
Dunque, alla data di concessione del mutuo chirografario n. 302886 di € 30.000,00 del
17.06.2021, non vi erano, allo stato, ragioni per cui la AN dovesse dubitare della solvibilità della società.
Parte opponente non ha, dunque, assolto all'onere probatorio, sulla stessa incombente, che la AN, successivamente alla prestazione della garanzia fideiussoria, abbia fatto credito alla debitrice principale, senza l'autorizzazione del fideiussore, pur essendo consapevole di un peggioramento delle condizioni economiche della società in misura tale da ingenerare il fondato timore che questa potesse divenire insolvente e rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Ad ogni modo, ad escludere l'effetto liberatorio previsto dall'art. 1956 c.c., vi è altresì la circostanza che la sia socia, seppure di minoranza, della Record TA SR, Pt_1
debitrice principale (come risultante dalla visura della Record TA SR depositata al doc. 2 da parte opposta).
Sul punto, ci si vuole uniformare al principio più volte espresso dai giudici di legittimità per cui la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle (eventuali) difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale.
In particolare: “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass. Civile Ordinanza n. 16822/2024; ex multis Cass. Civile Ord. n. 20713/2023).
Parimenti infondate le doglianze sollevate per violazione degli artt. art. 1957 c.c. nonché degli artt. 1418 e 1419 c.c.
Parte opponente eccepisce il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., rilevando, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente (con cui veniva derogato il dettato dell'art. 1957 c.c.) in quanto basata degli schemi predisposti dall'ABI e dichiarati contrari alla normativa Antitrust con provvedimento di AN d'Italia 55/2005.
Si dovrà esaminare, preliminarmente, tale ultimo rilievo. Si evidenzia che l'opponente, a sostegno di tali doglianze, ha prodotto esclusivamente il provvedimento di AN d'Italia n. 55/2005. Non viene, invero, versato in atti il modello ABI sul cui modello si assume essere stata redatta la fideiussione di cui trattasi. Non viene quindi fornito alcuno strumento atto ad individuare eventuali corrispondenze tra il contratto di garanzia in esame ed il modello invocato.
Si evidenzia, inoltre, che la fideiussione è stata sottoscritta il 07.04.2020, ovvero in momento di molto successivo all'accordo avutosi tra l'ABI ed alcune organizzazioni di tutela dei consumatori sul contenuto del contratto di fideiussione omnibus (ottobre
2002) ed il susseguente e relativo intervento di AN d'Italia citato. Pertanto, nel caso di specie gravava integralmente sul fideiussore l'onere di allegare e provare che l'intesa anticoncorrenziale ex art. 2 l. 287/1990 perdurava ancora alla data della stipulazione del contratto di garanzia.
Invero, l'attrice opponente, lungi dall'allegare (e provare) la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale al momento della sottoscrizione della fideiussione (2020) e l'applicazione uniforme da parte delle banche del modello ABI nel detto periodo, si è limitata ad evidenziare la presenza, nel contratto di garanzia, della clausola oggetto delle censure contenute nel provvedimento della AN d'Italia n. 55/2005 (in particolare, della clausola relativa alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ), invocando per ciò solo la nullità della stessa.
Chiarito ciò, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico.
“La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria”(Cass. Civile Ord. n. 3989/2025). Pertanto, visto quanto disposto dalle parti nel contratto di fideiussione all'art. 6, il creditore non è da ritenersi decaduto ex art. 1957 c.c. CP_1
Infondate le doglianze ed eccezioni svolte, nel merito, da parte opponente circa la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della AN.
In particolare, l'opponente deduce che la AN non abbia valutato attentamente l'alto rischio di insolvenza della debitrice principale e non avrebbe reso edotta l'opponente dell'alto rischio che avrebbe potuto correre prestando la garanzia fideiussoria.
Tali assunti risultano infondati e carenti di qualsivoglia supporto probatorio.
In particolare, riprendendo quanto già rilevato sopra in punto alle eccezioni sollevate dall'opponente in relazione all'art. 1956 c.c., dalla documentazione in atti non vi erano elementi da cui desumere una situazione di crisi della società: non vi erano quando è stato concesso il (secondo) mutuo del 17.06.2021 (lo stato patrimoniale della Record
TA SR depositato è infatti relativo all'anno 2021 e, dunque, non disponibile alla data di concessione di tale mutuo e, alla tal data, la società debitrice stava regolarmente onorando il pagamento delle rate relative al primo mutuo concessole – come si evince dai docc. 3 e 3-5 in doc. 1 di parte opposta già sopra richiamati) e, tanto meno, nel momento in cui veniva concesso il (primo) mutuo e sottoscritte le fideiussioni
(7.04.2020).
Si ricorda, inoltre, che è, ed era al momento della sottoscrizione della Parte_1
fideiussione, socia della Record TA SR e che, dunque, ben poteva conoscere la situazione patrimoniale della società.
Infondate, inoltre, le doglianze di parte opponente sulla inidoneità della documentazione allegata al monitorio per comprovare l'esistenza del diritto di credito in capo alla AN e, in particolare, della dichiarazione ex art. 50 tub di cui al doc. 5 in doc. 1 di parte opposta, considerata quale mero saldo-conto.
Nel caso di specie, si rileva come l'opposta abbia prodotto i diversi contratti sottoscritti con la Record TA SR (c/c ordinario n. 107300 e conto anticipo fatture/documenti n.
427/107359/9 del 7.04.2020; contratto di mutuo chirografario n. 215338 del 7.04.2020; contratto di mutuo chirografario n. 302886 del 17.06.2021) e le fideiussioni. Da tali documenti si evince la somma finanziata, gli interessi applicati e accettati dalle parti.
È stata, altresì, prodotta la certificazione ex art. 50 del dlgs 385/93.
Pertanto, tale certificazione, ancorché contenente dati inquadrabili come saldaconto, valutata unitamente all'ulteriore documentazione versata in atti, è idonea a provare il diritto di credito esercitato dalla AN.
Inoltre, è stato, altresì, allegato l'inadempimento altrui (si veda la certificazione di cui sopra nonché la comunicazione di sollecito di regolarizzazione della posizione debitoria del 28.10.2022).
Le doglianze di parte opponente risultano, pertanto, infondate, considerando, altresì, che le contestazioni mosse dall'opponente risultano del tutto generiche (non avendo parte opponente contestato in modo specifico la conformità di tali dichiarazioni alle scritture contabili della banca ed essendosi limitata a sostenerne l'inidoneità ed insufficienza a fornire prova del credito certificato in tali dichiarazioni) ed avuto presente, altresì, quanto stabilito dall'art. 7 del contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente, per cui “per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, successore o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili del . CP_1
Infondate ed irrilevanti al caso che ci occupa le ulteriori doglianze relative alla suddetta dichiarazione, in particolare in relazione alla intervenuta liquidazione giudiziale.
Peraltro, la richiesta monitoria è stata rivolta ai soli fideiussori della società e non alla società medesima.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice, Dott.ssa Sabrina Carbini, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 441/2023 del 21.07.2023 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese di lite della presente procedura che liquida complessivamente in € 8580,00 di cui
€ 2552,00 per la fase di studio, 1628,00 euro per la fase introduttiva, euro 2600,00 per la fase di trattazione , euro 1800,00 per la fase decisoria oltre iva cap e rimb. sp.gen.
Così deciso in data 8.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina
Carbini