CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1030/2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.6.2025 con termine ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale, e vertente
TRA
C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANSELLI MARIA ROSARIA ), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._1 in PIAZZA AMEDEO N. 8 NAPOLI
APPELLANTE
E
1 ), in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentata e difesa in primo Controparte_1 P.IVA_2 grado dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Gian Piero Allegretti de Lista - gianpiero. apoli.it Email_1 CP_1
APPELLATO - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7051/2021 del 26/08/2021 del Tribunale di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 28/02/2022 ha gravato d'appello la sentenza in Parte_2 epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'indicata società il 29/11/2019, ha condannato il al pagamento, in suo favore, a Controparte_1 titolo di rimborso, della somma di € 550.213,96, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché di “ogni somma che questa documenti di avere versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti”, oltre le spese di lite.
Argomentando motivi a sostegno del gravame ne ha chiesto la parziale riforma nel senso dell'integrale riconoscimento del credito azionato.
Ha dedotto di avere agito per il pagamento del maggiore complessivo importo di euro 1.091.875,01, in virtù di atto transattivo n. 75179 del 5.8.2005, col quale le parti avevano convenuto di confermare l'impegno di pagamento diretto, a carico del delle indennità di esproprio, già assunto con CP_1
DGM n. 2796 del 26 agosto 1999, e di rimborso alla delle “spese di difesa sostenute Parte_2 per tutti i contenziosi già promossi o di futura proposizione da parte di terzi connessi alle espropriazioni e o alla realizzazione dell'opera qualora soccombenti …” in relazione alla realizzazione dell'asse di collegamento - svincolo di Napoli est della tangenziale - quartiere 167 di Secondigliano
(circumvallazione esterna di Secondigliano), affidato alla società attrice nel 1984.
La aveva agito con citazione del 29.11.2019, esponendo che i lavori avevano avuto un Parte_1 andamento frammentario a causa di diverse problematiche, quale, ad esempio, la mancata disponibilità di aree e questioni amministrative e giurisdizionali afferenti all'esproprio.
Era sorto un contenzioso tra il concedente e la concessionaria, sfociato, alla fine degli anni novanta, in due lodi arbitrali.
Nelle more, il aveva manifestato il proprio interesse alla prosecuzione ed al Controparte_1 completamento dell'opera, proponendo una transazione a valle del contenzioso arbitrale ormai definito.
2 Con delibera di G.M. n. 2796 del 26/8/99 il si era assunto l'obbligo di provvedere Controparte_1 direttamente ai pagamenti o depositi alla Cassa DDPP a favore degli aventi diritto per oneri espropriativi e connessi in sostituzione della società che comunque avrebbe curato Parte_2 tutte le necessarie attività a ciò atte.
In data 14 luglio 2000 era stato sottoscritto inter partes atto transattivo per la definizione di tutto il contenzioso pendente e il ripristino del rapporto concessorio, e i lavori erano stati ultimati.
Con ulteriore accordo transattivo (atto n. 75179 del 5.8.2005) le parti avevano ribadito l'impegno del al pagamento diretto delle indennità di esproprio ed oneri vari, e al rimborso in favore della CP_1 società delle “spese di difesa sostenute per tutti i contenziosi già promossi o di futura proposizione da parte di terzi connessi alle espropriazioni e o alla realizzazione dell'opera qualora soccombenti …”
Gli impegni assunti erano stati confermati con transazione del 29.2.2008.
Il disattendendo il pagamento diretto, aveva costretto la società ad anticipare nel corso degli CP_1 anni le ingenti somme di cui chiedeva il rimborso, essendo rimaste senza esito le richieste bonariamente formulate.
Radicatasi la lite, si era costituito il contestando la debenza delle spese legali. Controparte_1
Sollevava, inoltre, eccezione di giudicato, poiché tra le stesse parti era intervenuta sentenza del
Tribunale di Napoli, sezione specializzata delle imprese, n. 746/2016, nonché, su appello della stessa
, sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 243/2018 passata in giudicato, che, a suo dire, Parte_2 aveva statuito su tutte le note di addebito azionate nel presente giudizio.
In corso di causa l'attrice integrava la domanda, aggiornando l'importo preteso in € 1.139.915,01, oltre gli interessi moratori, in ragione dell'esborso di ulteriori somme pendente iudicio.
La causa, istruita a mezzo c.t.u. contabile, veniva, all'esito, decisa con la sentenza appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'eccezione di giudicato e, richiamate le risultanze dell'espletata c.t.u., riteneva che il calcolo eseguito dall'ausiliario, che riconosceva un credito per l'attrice di € 249.653,96, andasse integrato con l'ulteriore importo di euro € 300.560,00, corrispondente alle somme riferibili a competenze legali corrisposte in relazione a controversie giudiziarie il cui effettivo svolgimento il convenuto non aveva posto in dubbio. CP_1
Il benché ritualmente evocato in lite, non si è costituito nella presente fase di Controparte_1 gravame.
3 Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non rimborsabili alcune somme, ritenendo che le clausole degli atti transattivi, gli unici documenti costituivi del diritto al rimborso prodotti dalla parte attrice, non menzionassero le spese che la concessionaria avrebbe dovuto rimborsare alle controparti vittoriose, ma solo le spese difensive sostenute dalla concessionaria stessa.
Assume, in senso contrario, che gli atti transattivi prevedevano genericamente il rimborso delle “spese legali”, e non contenevano alcuna limitazione nel senso ritenuto dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
L'accordo transattivo (atto n. 75179) del 5.8.2005 prevede espressamente, al punto 5), quanto segue: “Il rimborserà a le spese legali documentate di difesa per contenziosi già promossi da Controparte_1 Parte_2 terzi, connessi alle espropriazioni e/o alla realizzazione dell'opera, qualora soccombenti ed in ipotesi che non vi sia propria colpa” (cfr. accordo in atti).
Il riferimento testuale a spese legali documentate di difesa riscontra positivamente l'interpretazione sposata dal primo giudice, e consente di escludere dall'onere di rimborso le spese legali corrisposte alle controparti vittoriose.
La sentenza non merita censura in parte qua.
Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha negato il pagamento di alcune poste, in quanto non sufficientemente documentate, con la seguente motivazione:
Sempre in comparsa conclusionale, parte attrice lamenta che il CTU ha escluso delle somme ritenendo mancanti le prove dei pagamenti, laddove avrebbe dovuto considerare la documentazione indicata come allegata nelle note riepilogative inviate al mai disconosciute;
non considera però, l'attrice, che l'ente convenuto si è limitato a non disconoscere Controparte_1 le note riepilogative, senza però riconoscere né esplicitamente né implicitamente che vi fosse allegata la documentazione in essa menzionate.
4 Assume, in senso contrario, di aver dato ampia prova della esistenza del titolo sulla scorta del quale vantava il credito azionato, rappresentato dagli atti transattivi e dalla prova dei pagamenti eseguiti in sostituzione del o comunque a causa della sua inerzia. CP_1
Le doglianze non sono fondate.
L'allegazione del titolo prova l'an della pretesa, mentre il quantum esige la rigorosa prova dei singoli pagamenti di cui si chiede il rimborso.
Come evidenziato dal CTU, la società avrebbe dovuto provvedere al deposito della contabilità, almeno nella parte correlata alla documentazione prodotta, cosa non avvenuta.
L'assenza della contabilità aziendale non ha consentito la doverosa verifica incrociata tra le registrazioni contabili e la documentazione prodotta.
Non essendosi in presenza di un rapporto diretto tra il e Controparte_1 Parte_2
, ma di un ribaltamento di spese/costi sostenuti dalla società attrice, relativi al rapporto
[...] concessorio e, asseritamente, di competenza del occorreva il riscontro della documentazione CP_1 versata in atti con le registrazioni contabili, al fine di dare una certezza dei rapporti dare/avere tra le parti in causa.
Le partite da rimborsare avrebbero dovuto essere contabilizzate distintamente quali crediti verso terzi, anche per un'esigenza di trasparenza e chiarezza.
La produzione documentale di parte attrice è stata ritenuta carente nella esatta rappresentazione delle voci di cui è stata chiesta la restituzione, nonché caratterizzata da una reale difficoltà nella correlazione tra gli atti prodotti e le voci della citazione.
Sarebbe stato opportuno un puntuale collegamento tra le voci indicate in citazione e gli allegati, evidenziando la documentazione correlata alle singole voci.
Dalla documentazione allegata, in numerosi casi è risultato che non ha fornito la prova Parte_2 di aver pagato le somme.
Per alcune spese legali, sono stati depositati i preavvisi di fattura dei legali, privi di valore probatorio.
Né l'attrice ha mosso alcuna contestazione in ordine all'eccepita duplicazione di parte degli importi inseriti nell'atto di citazione.
5 E' emerso, infatti, che tutte le note di addebito fino alla n. 1 del 28/1/2013 di € 3.010,21 inclusa, erano già state oggetto di separato giudizio, definito con sentenza irrevocabile di secondo grado n. 243/2018, così come eccepito dal e costituivano, pertanto, oggetto di inammissibile duplicazione di CP_1 domanda (cfr. ctu, pag. 17).
A partire dal 2016, dalla documentazione versata in atti, non risultavano più emesse ed inviate le note di addebito da parte de Parte_2
In buona sostanza, tutte le spese richieste a rimborso, a partire da quella data, non erano state oggetto di alcuna comunicazione al né dalle fatture si evincevano i parametri di riferimento Controparte_1 del calcolo dei compensi.
Correttamente, poi, sono state escluse le somme pagate dalla concessionaria successivamente alla scadenza del secondo termine ex art. 183.6 cpc, essendo tali pagamenti intervenuti … quando non era più possibile integrare o modificare la domanda.
Conclusivamente, la mancanza di regolare contabilità della società attrice ha precluso i doverosi riscontri incrociati, ripercuotendosi in termini di ridimensionamento sulla determinazione del quantum effettivamente provato rispetto a quello richiesto.
Né l'evidenziato difetto di adeguati riscontri era suscettibile di essere colmato a mezzo della prova testimoniale non espletata in primo grado, la cui richiesta di ammissione l'appellante ha reiterato in sede di gravame, al fine di “avere la certezza assoluta degli avvenuti esborsi e del collegamento con gli atti transattivi”, vertendo su circostanze che esigevano una traccia contabile scritta.
Col terzo ed ultimo motivo l'appellante ha riproposto la subordinata domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
Il motivo è inammissibile, avendo il Tribunale esaminato la domanda, rigettandola per le stesse ragioni che hanno portato ad escludere il rimborso di una serie di somme in base agli atti transattivi prodotti, e non avendo l'appellante articolato alcuna specifica contestazione rispetto alla motivazione posta dal Tribunale a fondamento del rigetto.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Nulla per spese, nella contumacia di parte appellante.
6 Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante/appellante in via incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Nulla per spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 19.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1030/2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.6.2025 con termine ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale, e vertente
TRA
C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANSELLI MARIA ROSARIA ), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._1 in PIAZZA AMEDEO N. 8 NAPOLI
APPELLANTE
E
1 ), in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentata e difesa in primo Controparte_1 P.IVA_2 grado dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Gian Piero Allegretti de Lista - gianpiero. apoli.it Email_1 CP_1
APPELLATO - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7051/2021 del 26/08/2021 del Tribunale di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 28/02/2022 ha gravato d'appello la sentenza in Parte_2 epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'indicata società il 29/11/2019, ha condannato il al pagamento, in suo favore, a Controparte_1 titolo di rimborso, della somma di € 550.213,96, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché di “ogni somma che questa documenti di avere versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti”, oltre le spese di lite.
Argomentando motivi a sostegno del gravame ne ha chiesto la parziale riforma nel senso dell'integrale riconoscimento del credito azionato.
Ha dedotto di avere agito per il pagamento del maggiore complessivo importo di euro 1.091.875,01, in virtù di atto transattivo n. 75179 del 5.8.2005, col quale le parti avevano convenuto di confermare l'impegno di pagamento diretto, a carico del delle indennità di esproprio, già assunto con CP_1
DGM n. 2796 del 26 agosto 1999, e di rimborso alla delle “spese di difesa sostenute Parte_2 per tutti i contenziosi già promossi o di futura proposizione da parte di terzi connessi alle espropriazioni e o alla realizzazione dell'opera qualora soccombenti …” in relazione alla realizzazione dell'asse di collegamento - svincolo di Napoli est della tangenziale - quartiere 167 di Secondigliano
(circumvallazione esterna di Secondigliano), affidato alla società attrice nel 1984.
La aveva agito con citazione del 29.11.2019, esponendo che i lavori avevano avuto un Parte_1 andamento frammentario a causa di diverse problematiche, quale, ad esempio, la mancata disponibilità di aree e questioni amministrative e giurisdizionali afferenti all'esproprio.
Era sorto un contenzioso tra il concedente e la concessionaria, sfociato, alla fine degli anni novanta, in due lodi arbitrali.
Nelle more, il aveva manifestato il proprio interesse alla prosecuzione ed al Controparte_1 completamento dell'opera, proponendo una transazione a valle del contenzioso arbitrale ormai definito.
2 Con delibera di G.M. n. 2796 del 26/8/99 il si era assunto l'obbligo di provvedere Controparte_1 direttamente ai pagamenti o depositi alla Cassa DDPP a favore degli aventi diritto per oneri espropriativi e connessi in sostituzione della società che comunque avrebbe curato Parte_2 tutte le necessarie attività a ciò atte.
In data 14 luglio 2000 era stato sottoscritto inter partes atto transattivo per la definizione di tutto il contenzioso pendente e il ripristino del rapporto concessorio, e i lavori erano stati ultimati.
Con ulteriore accordo transattivo (atto n. 75179 del 5.8.2005) le parti avevano ribadito l'impegno del al pagamento diretto delle indennità di esproprio ed oneri vari, e al rimborso in favore della CP_1 società delle “spese di difesa sostenute per tutti i contenziosi già promossi o di futura proposizione da parte di terzi connessi alle espropriazioni e o alla realizzazione dell'opera qualora soccombenti …”
Gli impegni assunti erano stati confermati con transazione del 29.2.2008.
Il disattendendo il pagamento diretto, aveva costretto la società ad anticipare nel corso degli CP_1 anni le ingenti somme di cui chiedeva il rimborso, essendo rimaste senza esito le richieste bonariamente formulate.
Radicatasi la lite, si era costituito il contestando la debenza delle spese legali. Controparte_1
Sollevava, inoltre, eccezione di giudicato, poiché tra le stesse parti era intervenuta sentenza del
Tribunale di Napoli, sezione specializzata delle imprese, n. 746/2016, nonché, su appello della stessa
, sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 243/2018 passata in giudicato, che, a suo dire, Parte_2 aveva statuito su tutte le note di addebito azionate nel presente giudizio.
In corso di causa l'attrice integrava la domanda, aggiornando l'importo preteso in € 1.139.915,01, oltre gli interessi moratori, in ragione dell'esborso di ulteriori somme pendente iudicio.
La causa, istruita a mezzo c.t.u. contabile, veniva, all'esito, decisa con la sentenza appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'eccezione di giudicato e, richiamate le risultanze dell'espletata c.t.u., riteneva che il calcolo eseguito dall'ausiliario, che riconosceva un credito per l'attrice di € 249.653,96, andasse integrato con l'ulteriore importo di euro € 300.560,00, corrispondente alle somme riferibili a competenze legali corrisposte in relazione a controversie giudiziarie il cui effettivo svolgimento il convenuto non aveva posto in dubbio. CP_1
Il benché ritualmente evocato in lite, non si è costituito nella presente fase di Controparte_1 gravame.
3 Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non rimborsabili alcune somme, ritenendo che le clausole degli atti transattivi, gli unici documenti costituivi del diritto al rimborso prodotti dalla parte attrice, non menzionassero le spese che la concessionaria avrebbe dovuto rimborsare alle controparti vittoriose, ma solo le spese difensive sostenute dalla concessionaria stessa.
Assume, in senso contrario, che gli atti transattivi prevedevano genericamente il rimborso delle “spese legali”, e non contenevano alcuna limitazione nel senso ritenuto dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
L'accordo transattivo (atto n. 75179) del 5.8.2005 prevede espressamente, al punto 5), quanto segue: “Il rimborserà a le spese legali documentate di difesa per contenziosi già promossi da Controparte_1 Parte_2 terzi, connessi alle espropriazioni e/o alla realizzazione dell'opera, qualora soccombenti ed in ipotesi che non vi sia propria colpa” (cfr. accordo in atti).
Il riferimento testuale a spese legali documentate di difesa riscontra positivamente l'interpretazione sposata dal primo giudice, e consente di escludere dall'onere di rimborso le spese legali corrisposte alle controparti vittoriose.
La sentenza non merita censura in parte qua.
Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha negato il pagamento di alcune poste, in quanto non sufficientemente documentate, con la seguente motivazione:
Sempre in comparsa conclusionale, parte attrice lamenta che il CTU ha escluso delle somme ritenendo mancanti le prove dei pagamenti, laddove avrebbe dovuto considerare la documentazione indicata come allegata nelle note riepilogative inviate al mai disconosciute;
non considera però, l'attrice, che l'ente convenuto si è limitato a non disconoscere Controparte_1 le note riepilogative, senza però riconoscere né esplicitamente né implicitamente che vi fosse allegata la documentazione in essa menzionate.
4 Assume, in senso contrario, di aver dato ampia prova della esistenza del titolo sulla scorta del quale vantava il credito azionato, rappresentato dagli atti transattivi e dalla prova dei pagamenti eseguiti in sostituzione del o comunque a causa della sua inerzia. CP_1
Le doglianze non sono fondate.
L'allegazione del titolo prova l'an della pretesa, mentre il quantum esige la rigorosa prova dei singoli pagamenti di cui si chiede il rimborso.
Come evidenziato dal CTU, la società avrebbe dovuto provvedere al deposito della contabilità, almeno nella parte correlata alla documentazione prodotta, cosa non avvenuta.
L'assenza della contabilità aziendale non ha consentito la doverosa verifica incrociata tra le registrazioni contabili e la documentazione prodotta.
Non essendosi in presenza di un rapporto diretto tra il e Controparte_1 Parte_2
, ma di un ribaltamento di spese/costi sostenuti dalla società attrice, relativi al rapporto
[...] concessorio e, asseritamente, di competenza del occorreva il riscontro della documentazione CP_1 versata in atti con le registrazioni contabili, al fine di dare una certezza dei rapporti dare/avere tra le parti in causa.
Le partite da rimborsare avrebbero dovuto essere contabilizzate distintamente quali crediti verso terzi, anche per un'esigenza di trasparenza e chiarezza.
La produzione documentale di parte attrice è stata ritenuta carente nella esatta rappresentazione delle voci di cui è stata chiesta la restituzione, nonché caratterizzata da una reale difficoltà nella correlazione tra gli atti prodotti e le voci della citazione.
Sarebbe stato opportuno un puntuale collegamento tra le voci indicate in citazione e gli allegati, evidenziando la documentazione correlata alle singole voci.
Dalla documentazione allegata, in numerosi casi è risultato che non ha fornito la prova Parte_2 di aver pagato le somme.
Per alcune spese legali, sono stati depositati i preavvisi di fattura dei legali, privi di valore probatorio.
Né l'attrice ha mosso alcuna contestazione in ordine all'eccepita duplicazione di parte degli importi inseriti nell'atto di citazione.
5 E' emerso, infatti, che tutte le note di addebito fino alla n. 1 del 28/1/2013 di € 3.010,21 inclusa, erano già state oggetto di separato giudizio, definito con sentenza irrevocabile di secondo grado n. 243/2018, così come eccepito dal e costituivano, pertanto, oggetto di inammissibile duplicazione di CP_1 domanda (cfr. ctu, pag. 17).
A partire dal 2016, dalla documentazione versata in atti, non risultavano più emesse ed inviate le note di addebito da parte de Parte_2
In buona sostanza, tutte le spese richieste a rimborso, a partire da quella data, non erano state oggetto di alcuna comunicazione al né dalle fatture si evincevano i parametri di riferimento Controparte_1 del calcolo dei compensi.
Correttamente, poi, sono state escluse le somme pagate dalla concessionaria successivamente alla scadenza del secondo termine ex art. 183.6 cpc, essendo tali pagamenti intervenuti … quando non era più possibile integrare o modificare la domanda.
Conclusivamente, la mancanza di regolare contabilità della società attrice ha precluso i doverosi riscontri incrociati, ripercuotendosi in termini di ridimensionamento sulla determinazione del quantum effettivamente provato rispetto a quello richiesto.
Né l'evidenziato difetto di adeguati riscontri era suscettibile di essere colmato a mezzo della prova testimoniale non espletata in primo grado, la cui richiesta di ammissione l'appellante ha reiterato in sede di gravame, al fine di “avere la certezza assoluta degli avvenuti esborsi e del collegamento con gli atti transattivi”, vertendo su circostanze che esigevano una traccia contabile scritta.
Col terzo ed ultimo motivo l'appellante ha riproposto la subordinata domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
Il motivo è inammissibile, avendo il Tribunale esaminato la domanda, rigettandola per le stesse ragioni che hanno portato ad escludere il rimborso di una serie di somme in base agli atti transattivi prodotti, e non avendo l'appellante articolato alcuna specifica contestazione rispetto alla motivazione posta dal Tribunale a fondamento del rigetto.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Nulla per spese, nella contumacia di parte appellante.
6 Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante/appellante in via incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Nulla per spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 19.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7