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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 837/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4259/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249014731466000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249014731466000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017446864000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017446864000 TARES 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017446864000 TARI 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017446864000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017446864000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017446864000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 9 ottobre 2024, Ricorrente_1 impugnava le intimazioni di pagamento di cui in epigrafe, notificategli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 3.588,00, sulla scorta di sei prodromiche cartelle esattoriali. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione del medesimo. In data odierna, questo Giudice deliberava come da dispositivo che segue, non essendosi tenuta l'udienza pubblica già disposta, per assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall'Ente resistente, emerge invero che le intimazioni oggetto di controversia sono state notificate al contribuente, rispettivamente, il 9 aprile ed il 10 maggio 2024. Il ricorso risulta, d'altra parte, notificato alla controparte il 9 ottobre 2024. Ciò posto, è evidente che quest'ultimo non rispetti il termine di sessanta giorni normativamente fissato a pena di decadenza. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 500,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Palermo, 10 febbraio 2026.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4259/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249014731466000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249014731466000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017446864000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017446864000 TARES 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017446864000 TARI 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017446864000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017446864000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017446864000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 9 ottobre 2024, Ricorrente_1 impugnava le intimazioni di pagamento di cui in epigrafe, notificategli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 3.588,00, sulla scorta di sei prodromiche cartelle esattoriali. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione del medesimo. In data odierna, questo Giudice deliberava come da dispositivo che segue, non essendosi tenuta l'udienza pubblica già disposta, per assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall'Ente resistente, emerge invero che le intimazioni oggetto di controversia sono state notificate al contribuente, rispettivamente, il 9 aprile ed il 10 maggio 2024. Il ricorso risulta, d'altra parte, notificato alla controparte il 9 ottobre 2024. Ciò posto, è evidente che quest'ultimo non rispetti il termine di sessanta giorni normativamente fissato a pena di decadenza. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 500,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Palermo, 10 febbraio 2026.