Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 29/12/2025, n. 23970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23970 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23970/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14498/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14498 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Donatella Settanni, Michele Rocco Biagio Parisi, Gianfranco Iacobino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti di personale dirigenziale di seconda fascia del ruolo dei dirigenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 agosto 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il consigliere AC IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 30 ottobre 2022 e depositato il successivo 28 di novembre, il dott. -OMISSIS- ha impugnato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami pubblicato il 23 agosto 2022 sulla G.U.R.I. per la copertura di 15 posti di personale dirigenziale di seconda fascia del ruolo dei dirigenti, indetto dal Ministero della Difesa, nella parte in cui ammette alla procedura solo i candidati in possesso della laurea in Ingegneria, mentre il ricorrente è laureato in Fisica.
2. – Il ricorrente lamenta, con un unico motivo, l’eccesso di potere per irragionevolezza da cui sarebbe affetto il bando in questione, che mette a concorso un posto di Dirigente tecnico di una struttura che avrebbe, tra le sue articolazioni, anche laboratori di chimica e fisica, compreso quello in cui lo stesso ricorrente svolge le proprie mansioni di -OMISSIS- nell’-OMISSIS-.
3.- Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con memoria.
4. – Il ricorrente, in data 30 ottobre 2025, ha depositato in giudizio una memoria conclusionale corredata da documenti, in cui, nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, ha affermato testualmente che “… nei mesi precedenti si è conclusa la procedura concorsuale, con selezione di due vincitori (All.5 graduatoria concorso). Uno dei due vincitori, l’Ing. -OMISSIS-, è stato assegnato alla posizione di Capo Reparto Supporto Tecnico -OMISSIS-, in posizione gerarchicamente superiore al dottor. -OMISSIS-”.
5. – Il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 12 dicembre 2025, nel corso della quale il presidente del Collegio ha dato avvisa di una possibile causa di improcedibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda di partecipazione e per mancata impugnazione della graduatoria del concorso.
6. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, atteso che il ricorrente, che si duole di una clausola immediatamente escludente del bando di concorso di cui in epigrafe, ha omesso di impugnare la graduatoria finale della procedura.
Come noto, infatti, “la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione [...] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile” (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; 21699/2025; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959).
7. – Il ricorso è quindi improcedibile.
Le spese, anche per la definizione in rito della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AC IN, Presidente FF, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AC IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.