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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 726/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 20.11.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 726/2025 del ruolo generale lavoro
T R A
Parte_1
[...]
p.t. rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Alessio Raiola
APPELLANTE
E
generalizzato in atti Controparte_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Alagna, Maurizio Deda e Vincenza Antonietta Bernardo;
APPELLATO
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Turnisti. Attività lavorativa svolta nei giorni festivi infrasettimanali rientranti nei turni lavorativi. Diritto al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
1 Art. 9 del CCNL 20.09.2001. Art. 44 del CCNL 1.9.1995.
[...]
Legittimazione. Sussistenza. Parte_1
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' appellante nel presente giudizio ha proposto Parte_1
tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n.1466/2025, pubblicata il 25.02.2025, che aveva accolto la domanda proposta da dipendente Controparte_1
dell'Azienda convenuta, con qualifica di tecnico sanitario Laboratorio
Biomedico ed inquadramento nella categoria 01/07 del CCNL sanità pubblica, il quale lamentando, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che nonostante avesse reso la sua prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non aveva ricevuto le quote di straordinario a lui spettanti in base all'art. 9 del CCNL 1999/2000, aveva chiesto al GL adito l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per i periodi lavorativi dal
01.09.2022 al 30.09.2023 come meglio descritti nel ricorso di primo grado, con la conseguente condanna dell' resistente al pagamento, della Pt_1
somma di €.828,66, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese.
L' , appellante, richiamata Controparte_2
preliminarmente l'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito ha insistito per l'infondatezza della domanda attorea censurando la sentenza impugnata per aver accertato il diritto del ricorrente a percepire la maggiorazione per lavoro straordinario festivo nei giorni festivi infrasettimanali rientranti nei turni lavorativi.
Si è costituita parte appellata che, richiamando ampia produzione di giurisprudenza di merito , ha contestato in fatto e diritto la fondatezza
2 dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese
Il fascicolo è stato assegnato in data 10.9.25 al relatore con provvedimento della Presidente della II Unità giusta decr.256/25.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Va preliminarmente dichiarata l'infondatezza del profilo di censura con il quale l' appellante ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva Pt_1
essendo il lavoratore dipendenti della Università Parte_2
, a suo avviso unica legittimata passivamente. Controparte_2
1.1 Benché il lavoratore sia dipendente dell'Università, tuttavia l'attuale domanda è riconducibile all'attività di assistenza svolta nell'ambito del rapporto di servizio che lo lega all' essendo pacifico che si tratta di Pt_1
prestazioni erogate dall' (cfr. in motivazione Cass. civ. sez. Parte_3
lav., 29/10/2018, n.27377).
1.1.1 È stato, invero, affermato (cfr. Cass SU n.8521/2012) che il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata.
1.1.2 All'Azienda ospedaliera deve, quindi, ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei
3 dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università (cfr. anche Cass SU 9279/ 2016 in motivazione).
2. Venendo al merito della questione da esaminare, ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione (cfr. sentenze rese in data 8 febbraio 2024 nei procedimenti contrassegnati dai nn. 1746/2023, 1747/2023, 1811/2023 Rg, rel. Napolitano, sentenze n.3484/2023 rel. Totaro;
n. 4111/2023 rel. Totaro;
4365/2023 rel. , laddove hanno richiamato il principio, ormai Per_1
consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex multis: Cass. Sez.
Lav. n. 20743 del 18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio 2023,
Cass., Sez. Lav., n.23880 del 1 agosto 2022; Cass., Sez. Lav., n.15052 del 5 gennaio 2021), secondo cui “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
3. Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale, nell'evoluzione giurisprudenziale, della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati e segnatamente per quelli del Comparto Sanità, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, è sufficiente rimandare – nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att.c.p.c. – da ultimo, alla sentenza della Suprema Corte n. 20743 del 18 luglio 2023, sopra citata (che, a dispetto di quanto allegato dalla Difesa dell' si muove lungo una direttrice ermeneutica ben precisa e non più Pt_1
oscillante, del tutto favorevole alla tesi di parte appellata) i cui snodi
4 argomentativi, anche in questa sede condivisi, ribaditi e fatti propri da questa
Corte, sono stati già riportati nelle sentenze di merito sopra citate.
4. Così richiamato il quadro normativo e contrattuale, è opportuno subito osservare che inaccoglibile si appalesa l'eccezione di decadenza (pag.25 dell'atto di appello “tale scelta è, peraltro, tuttavia soggetta a un termine decadenziale, i.e., trenta giorni). Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva. Depone in tal senso la lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere formulata meglio, ove i “trenta giorni” abbracciano solo la possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie.
4.1 Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica.
4.1.1 Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio.
4.1.2 In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale.
5 4.2 Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la facultas solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.
5. Sulla questione di diritto centrale l'appello è parimenti infondato.
5.1 Va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale
– Cass. n. 20743 del 18 luglio 2023 cit.- che si snoda da Cass., Sez. Lav.,
25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del
1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr.
Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il
"diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
5.1.1 In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il
CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano
6 particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". L'art. 34 del CCNL
7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
5.2 Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
5.3 All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della
7 retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
5.4 La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui
"Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta
a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
5.5 Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista Ne discende che la testi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non ha alcun fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(comma 7 e comma 17). Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata
8 in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
6. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
7. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
8. Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni
9 sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr.
Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878).
9. La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
9.1 Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali
(peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta.
9.2 In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
10. In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre
10 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
11. L' appellante eccepisce, ora (pag. 25 dell'atto di appello), che in Pt_1
realtà ha concesso i riposi compensativi al dipendente che quindi, non avrebbe diritto ad alcunché, per non aver provato i fatti costitutivi della sua domanda. Orbene, a parte la contraddittorietà nell'eccepire prima la decadenza, in seconda battuta sostenere che detti risposi non spettino, per poi concludere che invece sono stati concessi, peraltro d'ufficio, e goduti, va rilevato in primis che a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda
(e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti.
11.1 Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l' resistente non ha in ogni caso Pt_1
offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
11.2 A prescindere dalla contraddittorietà interna tra quanto dedotto dalla medesima Difesa, va rilevato in primis che, a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda (e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si
11 comprende quali siano e quando e come siano stati goduti, non potendo come sopra esposto accedersi alla tesi della eventualmente “accidentale” coincidenza con il riposo fruito per il turno, ricordando che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività.
11.3 Il lavoratore, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo, non contestati, dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
12. Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l' resistente non ha in ogni caso Pt_1
offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
13. Con riferimento al quantum dovuto, calcolato da parte attorea e riconosciuto dal Tribunale, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
12 l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
18.2.2011 n. 4051).
13.1 Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati.
14. A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
15. In considerazione dell'oggettiva opinabilità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso, in parte anche nuove rispetto alla sua serialità e che sul profilo giuridico centrale ha registrato difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito, al momento superati soltanto da interventi recenti della S.C., reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del
2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
16. Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
13 compensa le spese del presente grado di giudizio;
l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Napoli in data 20 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 20.11.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 726/2025 del ruolo generale lavoro
T R A
Parte_1
[...]
p.t. rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Alessio Raiola
APPELLANTE
E
generalizzato in atti Controparte_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Alagna, Maurizio Deda e Vincenza Antonietta Bernardo;
APPELLATO
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Turnisti. Attività lavorativa svolta nei giorni festivi infrasettimanali rientranti nei turni lavorativi. Diritto al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
1 Art. 9 del CCNL 20.09.2001. Art. 44 del CCNL 1.9.1995.
[...]
Legittimazione. Sussistenza. Parte_1
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' appellante nel presente giudizio ha proposto Parte_1
tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n.1466/2025, pubblicata il 25.02.2025, che aveva accolto la domanda proposta da dipendente Controparte_1
dell'Azienda convenuta, con qualifica di tecnico sanitario Laboratorio
Biomedico ed inquadramento nella categoria 01/07 del CCNL sanità pubblica, il quale lamentando, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che nonostante avesse reso la sua prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non aveva ricevuto le quote di straordinario a lui spettanti in base all'art. 9 del CCNL 1999/2000, aveva chiesto al GL adito l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per i periodi lavorativi dal
01.09.2022 al 30.09.2023 come meglio descritti nel ricorso di primo grado, con la conseguente condanna dell' resistente al pagamento, della Pt_1
somma di €.828,66, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese.
L' , appellante, richiamata Controparte_2
preliminarmente l'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito ha insistito per l'infondatezza della domanda attorea censurando la sentenza impugnata per aver accertato il diritto del ricorrente a percepire la maggiorazione per lavoro straordinario festivo nei giorni festivi infrasettimanali rientranti nei turni lavorativi.
Si è costituita parte appellata che, richiamando ampia produzione di giurisprudenza di merito , ha contestato in fatto e diritto la fondatezza
2 dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese
Il fascicolo è stato assegnato in data 10.9.25 al relatore con provvedimento della Presidente della II Unità giusta decr.256/25.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Va preliminarmente dichiarata l'infondatezza del profilo di censura con il quale l' appellante ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva Pt_1
essendo il lavoratore dipendenti della Università Parte_2
, a suo avviso unica legittimata passivamente. Controparte_2
1.1 Benché il lavoratore sia dipendente dell'Università, tuttavia l'attuale domanda è riconducibile all'attività di assistenza svolta nell'ambito del rapporto di servizio che lo lega all' essendo pacifico che si tratta di Pt_1
prestazioni erogate dall' (cfr. in motivazione Cass. civ. sez. Parte_3
lav., 29/10/2018, n.27377).
1.1.1 È stato, invero, affermato (cfr. Cass SU n.8521/2012) che il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata.
1.1.2 All'Azienda ospedaliera deve, quindi, ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei
3 dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università (cfr. anche Cass SU 9279/ 2016 in motivazione).
2. Venendo al merito della questione da esaminare, ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione (cfr. sentenze rese in data 8 febbraio 2024 nei procedimenti contrassegnati dai nn. 1746/2023, 1747/2023, 1811/2023 Rg, rel. Napolitano, sentenze n.3484/2023 rel. Totaro;
n. 4111/2023 rel. Totaro;
4365/2023 rel. , laddove hanno richiamato il principio, ormai Per_1
consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex multis: Cass. Sez.
Lav. n. 20743 del 18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio 2023,
Cass., Sez. Lav., n.23880 del 1 agosto 2022; Cass., Sez. Lav., n.15052 del 5 gennaio 2021), secondo cui “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
3. Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale, nell'evoluzione giurisprudenziale, della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati e segnatamente per quelli del Comparto Sanità, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, è sufficiente rimandare – nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att.c.p.c. – da ultimo, alla sentenza della Suprema Corte n. 20743 del 18 luglio 2023, sopra citata (che, a dispetto di quanto allegato dalla Difesa dell' si muove lungo una direttrice ermeneutica ben precisa e non più Pt_1
oscillante, del tutto favorevole alla tesi di parte appellata) i cui snodi
4 argomentativi, anche in questa sede condivisi, ribaditi e fatti propri da questa
Corte, sono stati già riportati nelle sentenze di merito sopra citate.
4. Così richiamato il quadro normativo e contrattuale, è opportuno subito osservare che inaccoglibile si appalesa l'eccezione di decadenza (pag.25 dell'atto di appello “tale scelta è, peraltro, tuttavia soggetta a un termine decadenziale, i.e., trenta giorni). Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva. Depone in tal senso la lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere formulata meglio, ove i “trenta giorni” abbracciano solo la possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie.
4.1 Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica.
4.1.1 Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio.
4.1.2 In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale.
5 4.2 Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la facultas solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.
5. Sulla questione di diritto centrale l'appello è parimenti infondato.
5.1 Va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale
– Cass. n. 20743 del 18 luglio 2023 cit.- che si snoda da Cass., Sez. Lav.,
25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5). Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del
1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr.
Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il
"diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
5.1.1 In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il
CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano
6 particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". L'art. 34 del CCNL
7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
5.2 Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
5.3 All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della
7 retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
5.4 La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui
"Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta
a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
5.5 Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista Ne discende che la testi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non ha alcun fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(comma 7 e comma 17). Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata
8 in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
6. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
7. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
8. Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni
9 sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr.
Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878).
9. La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
9.1 Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali
(peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta.
9.2 In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
10. In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre
10 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
11. L' appellante eccepisce, ora (pag. 25 dell'atto di appello), che in Pt_1
realtà ha concesso i riposi compensativi al dipendente che quindi, non avrebbe diritto ad alcunché, per non aver provato i fatti costitutivi della sua domanda. Orbene, a parte la contraddittorietà nell'eccepire prima la decadenza, in seconda battuta sostenere che detti risposi non spettino, per poi concludere che invece sono stati concessi, peraltro d'ufficio, e goduti, va rilevato in primis che a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda
(e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti.
11.1 Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l' resistente non ha in ogni caso Pt_1
offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
11.2 A prescindere dalla contraddittorietà interna tra quanto dedotto dalla medesima Difesa, va rilevato in primis che, a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda (e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell'Azienda provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si
11 comprende quali siano e quando e come siano stati goduti, non potendo come sopra esposto accedersi alla tesi della eventualmente “accidentale” coincidenza con il riposo fruito per il turno, ricordando che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività.
11.3 Il lavoratore, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo, non contestati, dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
12. Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l' resistente non ha in ogni caso Pt_1
offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
13. Con riferimento al quantum dovuto, calcolato da parte attorea e riconosciuto dal Tribunale, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
12 l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
18.2.2011 n. 4051).
13.1 Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati.
14. A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
15. In considerazione dell'oggettiva opinabilità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso, in parte anche nuove rispetto alla sua serialità e che sul profilo giuridico centrale ha registrato difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito, al momento superati soltanto da interventi recenti della S.C., reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del
2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
16. Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
13 compensa le spese del presente grado di giudizio;
l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Napoli in data 20 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
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