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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 366/2025 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Raimondo, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Roma, Via Vigliena n. 10
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
9099/2024 pubblicata il 19/9/2024
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro
, docente a tempo determinato, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- riconoscere e accertare il diritto del
[...]
1 Sig. , ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta Parte_1 elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto - condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 della complessiva somma di €
2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) da utilizzare sotto forma di carta docente”, con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_1 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore del giudice amministrativo, trattandosi dell'emanazione di atti organizzativi di carattere generale con i quali viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale del rapporto di lavoro;
nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda rilevando come la Carta del docente fosse destinata, per legge, esclusivamente ai docenti assunti in ruolo a tempo indeterminato nelle scuole statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, ai docenti di ruolo che si trovano nel periodo di formazione e prova per l'insegnamento, ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ai docenti assunti presso scuole all'estero, ai docenti assunti nelle scuole militari. La Parte pubblica, nel ricostruire il quadro normativo alla luce della giurisprudenza di legittimità, deduceva altresì che i contratti a tempo determinato del personale della scuola erano sottratti alla disciplina comune, essendo regolati da norme speciali anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs n. 368/2001 e del d.lgs. 81/2015; per tali ragioni, quindi, ad avviso del appellato, il beneficio invocato non competeva ai soggetti che effettuavano CP_1 supplenze brevi e saltuarie, ovvero ai docenti con contratti fino al termine delle lezioni (30 giugno); confutava, altresì, l'asserita violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, CEEP, CES, attuata dal legislatore italiano mediante il d.lgs. 368/01, sussistendo nel caso di specie ragioni oggettive che giustificavano la disparità tra i docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato: la differenziazione del trattamento dei docenti a tempo determinato era motivata dal fatto che la loro esperienza professionale non poteva essere interamente comparata a quella dei colleghi dipendenti pubblici assunti mediante concorso, alle due categorie venivano infatti attribuite diverse qualifiche e mansioni di diversa natura.
All'udienza di discussione del 19.9.2024 veniva disposta la riunione del procedimento scaturito dal ricorso proposto da con quelli instaurati da altri docenti Parte_1 CP
e ) ed aventi ad oggetto la medesima pretesa.
[...] Controparte_3
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 9099/2024 del 19/9/2024, il giudice del lavoro del
2 Tribunale di Roma accoglieva il ricorso limitatamente alla posizione della ricorrente CP
, mentre respingeva le domande proposte da e, per quanto in questa sede
[...] Controparte_3 specificamente rileva, da;
compensava le spese di lite. Parte_1
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 26.2.2025, proponeva appello Pt_1
censurando la sentenza impugnata in ragione di un unico articolato motivo, così
[...] denominato “Errore in giudicando – Errata / Omessa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali – Errata interpretazione ed applicazione della sentenza della Corte di Cassazione n.
29961 del 27/10/2023”.
Deduceva l'appellante che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che la domanda del fosse limitata agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 mentre, Pt_1 come facilmente desumibile dalle conclusioni del ricorso introduttivo e dai contratti allegati, il beneficio era stato richiesto anche per l'anno scolastico 2021/2022. Inoltre, la documentazione versata in atti nel procedimento di primo grado n. 12072/2023 R.G., poi riunito, provava che il aveva prestato servizio, nel corso delle richiamate annualità, fino alla fine delle attività Pt_1 didattiche. In particolare, nell'anno scolastico. 2018/2019, dal 17.9.2018 al 30.6.2019; nell'anno scolastico 2019/2020, dall'1.11.2019 al 30.6.2020; nell'anno scolastico 2020/2021 dal 26.11.2020 al 30.06.2021; nell'anno scolastico 2021/2022 dal 20.9.2021 al 31.8.2022. Pertanto, risultava documentalmente erronea la circostanza rilevata dal Tribunale secondo cui per l'anno scolastico
2020/2021 non vi era prova del servizio prestato sino al termine delle attività scolastiche. Quanto al requisito della permanenza in servizio, ne era stata provata la sussistenza con il deposito del
“Modulo di Assunzione in Servizio presso l'Istituto Scolastico I.C. Fidenae” a far data dal
19.9.2024.
Chiedeva, pertanto, alla luce di quanto dedotto ed argomentato, l'accoglimento dell'appello e delle seguenti conclusioni: “riconoscere e accertare il diritto del Sig. ad Parte_1 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto – condannare
l'Amministrazione appellata al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici annualità
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 della complessiva somma di € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) da utilizzare sotto forma di carta docente”, oltre condanna del alle CP_1 spese di lite del doppio grado di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio il appellato, CP_1 sicché all'odierna udienza del 23 settembre 2025 ne è stata dichiarata la contumacia;
quindi, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
3 2. L'appello è fondato.
2.1. Ai fini del corretto inquadramento della materia in esame occorre richiamare la normativa in materia e i chiarimenti forniti in ordine alla stessa dai giudici di legittimità (cfr., in particolare, Sez. L, Sentenza n. 29961 del 2023; Sez. U, Decreto n. 7254 del 2024).
2.1.1. L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio – come chiaramente affermato dai giudici di legittimità alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio sottesa alle disposizioni innanzi richiamate - che il diritto- dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'indirizzo del sistema formativo è stato, poi, oggetto della L. n. 107/2015, che all'art. 1, comma 124, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale»: il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della
Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di
4 cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Come si vede, il dettato normativo testé riportato (su cui è, poi, intervenuto, il Decreto-
Legge 13 giugno 2023, n. 69, che ha esteso la Carta Docente ai supplenti “annuali”: cfr. art. 15), prevede che la Carta docenti è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un
«lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, l'istituto della Carta Docente, pur introdotto con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo (non trascurabili perché frutto di una scelta del legislatore) si confronta con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel
5 beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Quanto appena detto consente dunque di affermare, muovendosi lungo i concetti propri della
Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
In particolare, la S.C. ha condivisibilmente affermato che occorre considerare il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. In particolare, il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo alla “annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito.
Non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
6 Rispetto a dette tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente un diverso trattamento per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili.
In definitiva, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (cfr. Sez. L,
Sentenza n. 29961 del 2023, che ha chiaramente affermato la debenza del beneficio a fronte dei seguenti periodi di servizio: per l'anno scolastico 2016-2017, un servizio dal 19.10.2016 al
30.6.2017, per l'anno scolastico 2017-2018 un servizio dal 23.10.2017 al 31.8.2018 e per l'anno scolastico 2018-2019 un servizio dal 28.9.2018 al 31.8.2019, ovvero per incarichi di cui all'art.
4. co. 1 per due anni scolastici e co. 2 per un anno scolastico della L. n. 124/1999.).
2.1.2. Una volta chiarito che la carta docente spetta anche ai supplenti, e anche nel caso in cui la supplenza riguardi un incarico fino al termine delle attività didattiche (cd. vacanza su organico di fatto), occorre chiarire – avuto riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e ai motivi di gravame – come vada interpretato il requisito della “permanenza in servizio” richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016, che disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
In particolare, il comma 2 dell'art. 3 citato statuisce: “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
In proposito la Corte di Cassazione, nella già richiamata sentenza n. 29961 del 2023, ha innanzi tutto chiarito che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
7 Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Del resto, il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è quello dei precari, cui la norma interna (fino al 2023) non riconosceva il diritto.
Va in proposito considerato che la cessazione dal servizio, ai sensi del richiamato art. 3, co.
2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è, come dimostra il sopravvenuto d.l. 69/2023, già citato. Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta anche al docente non di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio (cfr. art. 6, comma 6 Decreto Del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 novembre 2016), ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se per i docenti di ruolo giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È, infatti, in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e,
8 eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
2.2. Veniamo al caso di specie.
Come correttamente rilevato dall'appellante, dalla documentazione in atti risulta che il
– il quale, nell'originario ricorso, aveva dedotto di aver svolto, negli anni scolastici Pt_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, attività di docenza in virtù di contratti cessati al 30 giugno o al 31 agosto – ha effettivamente prestato servizio, quale docente, nei seguenti periodi: dal
17.9.2018 al 30.6.2019¸ dall'1.11.2019 al 30.6.2020, dal 26.11.2020 al 30.6.2021, dal 20.9.2021 al
30.8.2022 (cfr. allegato n. 1 all'originario ricorso).
Ne segue che , a differenza di quanto indicato dal Tribunale, è stato titolare, Parte_1 quale docente, dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2021/2022, di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4 della legge n. 124/1999, aventi sempre durata quantomeno fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Si tratta, quindi, di tipologie di incarico in relazione alle quali si ravvisa, per i motivi già enunciati, la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Ciò posto, in ordine al requisito della permanenza in servizio (escluso dal Tribunale), rileva il Collegio che, nel caso di specie, non consta – né il lo ha allegato e tanto meno provato CP_1
– che sia mai stato cancellato dalle graduatorie. Anzi, tale dato può escludersi. E Parte_1 invero, deve affermarsi il permanente inserimento dell'odierno appellante nel sistema scolastico, alla luce della produzione – già effettuata in primo grado, e non oggetto di contestazione da parte del (costituitosi innanzi al Tribunale) – da cui risulta l'attribuzione all'appellante di un CP_1 incarico di docenza per l'anno scolastico 2024/2025 in data 16.9.2024.
Pertanto, preso atto dei principi affermati dalla S.C., l'appello risulta fondato e, conseguentemente, va accolta la richiesta del di vedere condannato il al rilascio Pt_1 CP_1 della carta docente non goduta per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 (dell'importo di euro 500,00 per ciascun anno)
3. Le spese del doppio grado vanno rideterminate con riferimento al solo odierno appellante
(essendo passata in giudicato la regolamentazione delle spese disposta dal Tribunale nei confronti dei due docenti che non hanno impugnato). Avuto riguardo al valore della pretesa fatta valere da
9 , alle attività svolte, alle tariffe vigenti, i compensi vengono liquidati come in Parte_1 dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- dichiara il diritto di alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del Parte_1 personale docente di cui all'art. 1 della legge 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e condanna il appellato all'erogazione in favore di CP_1
di detta carta elettronica (pari all'importo di euro 500 annui); Parte_1
- condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute da , liquidate per CP_1 Parte_1 il primo grado in euro 1.350,00 e per il presente grado in euro 1.000,00 oltre – per entrambi i gradi
– rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Il Presidente estensore
Gabriella Piantadosi
10