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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3204/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
IL Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 3204/2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to POTENZA SIMONA Parte_1
Ricorrente
CONTRO CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.3.2025 parte ricorrente esponeva di essere stato riconosciuto meritevole d'indennità di accompagnamento con verbale sanitario del 13/12/2023; che, con comunicazione del
19/02/2024, l' comunicava la liquidazione della suddetta prestazione assistenziale CP_3 riconoscendo in favore del ricorrente un credito di euro 9.636,79 a titolo di arretrati (cfr. doc. n.2 provvedimento di liquidazione del 19/02/2024); 3) che dal suddetto importo l' tratteneva la CP_3 somma di euro 8.362,49 a titolo di recupero indebito;
4) che non comprendendo le ragioni addotte a sostegno della suddetta trattenuta, non avendo il ricorrente ricevuto alcuna preventiva richiesta di pagamento, in data 05/04/2024 proponeva ricorso amministrativo al Comitato provinciale;
5) CP_1 che a tutt'oggi l' non forniva alcun riscontro, CP_1
Ciò premesso parte ricorrente eccepiva l'estrema genericità della motivazione per la compensazione e richiamati i principi sull'indebito previdenziale chiedeva:
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente al resistente a titolo di indebito già trattenuto sulla liquidazione delle somme spettanti a titolo di arretrati d'indennità di accompagnamento con provvedimento del 19/02/20242) Condannare l' alla restituzione delle somme CP_1 illegittimamente trattenute;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di giudizio con CP_1 attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario
Costituitosi in giudizio l' eccepiva che l'indebito di cui alla compensazione era stato CP_1 correttamente comunicato al ricorrente in data 14.3.2022, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Con il ricorso parte istante impugna la riliquidazione della pensione per invalidità civile ( e non della indennità di accompagnamento come riportato in ricorso) nella parte in cui ha compensato la somma dovuta a titolo di arretrati con quella derivante da un precedente indebito pari ad euro 8.362,49.
Per quanto attiene alla eccezione relativa al difetto di motivazione va osservato come il provvedimento in oggetto riporti espressamente il numero del procedimento di indebito, per cui.
Costituendosi in giudizio l ha poi prodotto copia del summenzionato provvedimento di indebito CP_1 con la seguente motivazione: “E' stata percepita una maggiorazione sociale ex lege 388/2000 non spettante, in quanto il titolare della prestazione INVCIV, insieme al coniuge, risultano in possesso di redditi cumulati superiori al limite reddituale stabilito dalla vigente normativa per il riconoscimento della stessa. Sono state percepite rate non spettanti, in assenza dei requisiti sanitari ed economici necessari. Con verbale n.domus 3930854603534, il sig. veniva riconosciuto invalido Pt_1 parziale a decorrere dal 06/2020. Tale condizione non prevede il riconoscimento maggiorazione ex lege 448/2001”
Tale provvedimento risulta correttamente notificato in data 14.3.2022 al ricorrente (cfr. documentazione in atti) e mai impugnato.
Appare quindi evidente che a prescindere da qualsiasi eccezione di merito ( come tardivamente ed inammissibilmente sollevate dal ricorrente in sede di note 127 ter c.p.c.) la mancata impugnazione del provvedimento ha cristallizzato la pretesa dell' sull'indebito che in questa sede risulta CP_1 pertanto intangibile, non potendosi recuperare una impugnazione non svolta.
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. IL Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle p spese processuali che liquida in complessivi euro 1230,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 30.10.2025 Il Giudice
Pres. IL Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
IL Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 3204/2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to POTENZA SIMONA Parte_1
Ricorrente
CONTRO CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.3.2025 parte ricorrente esponeva di essere stato riconosciuto meritevole d'indennità di accompagnamento con verbale sanitario del 13/12/2023; che, con comunicazione del
19/02/2024, l' comunicava la liquidazione della suddetta prestazione assistenziale CP_3 riconoscendo in favore del ricorrente un credito di euro 9.636,79 a titolo di arretrati (cfr. doc. n.2 provvedimento di liquidazione del 19/02/2024); 3) che dal suddetto importo l' tratteneva la CP_3 somma di euro 8.362,49 a titolo di recupero indebito;
4) che non comprendendo le ragioni addotte a sostegno della suddetta trattenuta, non avendo il ricorrente ricevuto alcuna preventiva richiesta di pagamento, in data 05/04/2024 proponeva ricorso amministrativo al Comitato provinciale;
5) CP_1 che a tutt'oggi l' non forniva alcun riscontro, CP_1
Ciò premesso parte ricorrente eccepiva l'estrema genericità della motivazione per la compensazione e richiamati i principi sull'indebito previdenziale chiedeva:
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente al resistente a titolo di indebito già trattenuto sulla liquidazione delle somme spettanti a titolo di arretrati d'indennità di accompagnamento con provvedimento del 19/02/20242) Condannare l' alla restituzione delle somme CP_1 illegittimamente trattenute;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di giudizio con CP_1 attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario
Costituitosi in giudizio l' eccepiva che l'indebito di cui alla compensazione era stato CP_1 correttamente comunicato al ricorrente in data 14.3.2022, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Con il ricorso parte istante impugna la riliquidazione della pensione per invalidità civile ( e non della indennità di accompagnamento come riportato in ricorso) nella parte in cui ha compensato la somma dovuta a titolo di arretrati con quella derivante da un precedente indebito pari ad euro 8.362,49.
Per quanto attiene alla eccezione relativa al difetto di motivazione va osservato come il provvedimento in oggetto riporti espressamente il numero del procedimento di indebito, per cui.
Costituendosi in giudizio l ha poi prodotto copia del summenzionato provvedimento di indebito CP_1 con la seguente motivazione: “E' stata percepita una maggiorazione sociale ex lege 388/2000 non spettante, in quanto il titolare della prestazione INVCIV, insieme al coniuge, risultano in possesso di redditi cumulati superiori al limite reddituale stabilito dalla vigente normativa per il riconoscimento della stessa. Sono state percepite rate non spettanti, in assenza dei requisiti sanitari ed economici necessari. Con verbale n.domus 3930854603534, il sig. veniva riconosciuto invalido Pt_1 parziale a decorrere dal 06/2020. Tale condizione non prevede il riconoscimento maggiorazione ex lege 448/2001”
Tale provvedimento risulta correttamente notificato in data 14.3.2022 al ricorrente (cfr. documentazione in atti) e mai impugnato.
Appare quindi evidente che a prescindere da qualsiasi eccezione di merito ( come tardivamente ed inammissibilmente sollevate dal ricorrente in sede di note 127 ter c.p.c.) la mancata impugnazione del provvedimento ha cristallizzato la pretesa dell' sull'indebito che in questa sede risulta CP_1 pertanto intangibile, non potendosi recuperare una impugnazione non svolta.
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. IL Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle p spese processuali che liquida in complessivi euro 1230,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 30.10.2025 Il Giudice
Pres. IL Pezzullo