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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/12/2024, assunto in decisione all'udienza in data 13/05/2025 e vertente TRA nato in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. RADICE ANNA, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata in [...] in data [...] (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BERETTA ERIKA, ed elettivamente C.F._2 domiciliata lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI: Pronunciarsi con sentenza parziale la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso. Si provvede sul punto come da separata ordinanza. III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti di , con ricorso depositato in data 04/12/2024, così
[...] CP_1 provvede: I. Pronuncia la separazione di che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio in Ouagadougou (Burkina Faso) in data 20.08.2009 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Triuggio al n. 13, P. II, Serie C dell'anno 2020); II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Triuggio (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza IV. Spese di lite al definitivo Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 15 maggio 2025.
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/12/2024, assunto in decisione all'udienza in data 13/05/2025 e vertente TRA nato in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. RADICE ANNA, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata in [...] in data [...] (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BERETTA ERIKA, ed elettivamente C.F._2 domiciliata lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI: Pronunciarsi con sentenza parziale la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso. Si provvede sul punto come da separata ordinanza. III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti di , con ricorso depositato in data 04/12/2024, così
[...] CP_1 provvede: I. Pronuncia la separazione di che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio in Ouagadougou (Burkina Faso) in data 20.08.2009 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Triuggio al n. 13, P. II, Serie C dell'anno 2020); II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Triuggio (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza IV. Spese di lite al definitivo Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 15 maggio 2025.
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona