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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.974 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
-appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato di Ancona
-contumace-
IN FATTO E DIRITTO
Letta l'opposizione proposta avverso il provvedimento in data 17.09.2024 con cui l'intestata Corte, sezione penale, ha provveduto a liquidare le competenze professionali della ricorrente, in relazione all'attività difensiva svolta in grado di appello, quale difensore della parte civile, CP_2
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con decreto n.367 del
[...]
16.10.2028 -in atti), nell'ambito del procedimento penale R.G. C.APP. n.
509.2023- RGNR N. 4048/2018 a carico di , imputato per Parte_2
i reati di cui ali articoli 609 bis e 609 septies, comma 4, c.p.; rilevato che l'opponente censura l'ammontare del compenso liquidato per l'attività difensiva svolta, determinato in € 750,00, per due motivi:
1 - il provvedimento impugnato non ha riconosciuto il compenso per la fase introduttiva;
- esso sarebbe, in ogni caso, inferiore ai minimi di legge.
L'opposizione non appare fondata.
La liquidazione operata nel provvedimento impugnato deve ritenersi corrispondente alle fasi dell'attività difensiva effettivamente svolta, che nel caso di specie comprende la fase di studio e decisionale, non potendo riconoscersi il compenso per quella introduttiva, posto che l'appello è stato proposto dall'imputato, mentre l'odierna opponente, quale difensore della parte civile, ha depositato unicamente una memoria illustrativa ex art. 121 cpp.
Ciò posto, tenuto conto della non elevata complessità del procedimento - svoltosi in un'unica udienza – e preso atto dei valori indicati nel “Protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Ancona dei parametri previsti dal DM 55/2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato” , va confermato il compenso liquidato nel provvedimento impugnato.
Considerato che il non ha svoto difese, non deve Controparte_1 provvedersi sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'Opposizione.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona il 16.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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