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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5325/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5325/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
22/05/2025 da nato a [...] il [...] con l'avv. Luca Umana Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Luca Umana Parte_2 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 4.07.2004, in Cormons (GO), Parte_2 Parte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ponte San Nicolò, Registro degli Atti di Matrimonio, Anno 2004, Numero 18, Parte II, Serie B, Ufficio 1, alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I figli e sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 Per_2 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre in Ponte Parte_2
San Nicolò (PD), Vicolo Pascoli n.
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) Il sig. avrà facoltà di comunicare quotidianamente con i figli e Parte_1 Per_1
e di stare con loro due sere a settimana da concordare per almeno un paio d'ore; Per_2 avrà inoltre il diritto/dovere di tenerli con sé per due fine settimana al mese alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la residenza della madre, nonché per una settimana continuativa durante il periodo estivo, tre giorni durante le vacanze natalizie, che dovranno comprendere, ad anni alterni, o la vigilia di Natale o il
Capodanno, e tre giorni durante quelle pasquali, alternando annualmente i giorni di Pasqua
e Pasquetta;
vi sarà comunque la facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli.
3) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma mensile di € Parte_1 Pt_2
900,00, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo complessivo per il mantenimento dei figli e , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT Per_1 Per_2 come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da relativo protocollo del
Tribunale di Padova che i sig.ri e dichiarano di conoscere ed approvare. Pt_2 Pt_1
4) I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese economiche, essendo entrambi percettori di redditi tali da consentire loro di essere indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 04.07.2004 in Cormons, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Cormons al n. 10, Parte II, Serie A dell'anno 2004.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate in data 11-12.01.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 148/2024 pubblicata il 18.01.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nata il Per_1 24.12.2007) e (nato il [...]), entrambi minori e non economicamente Per_2 indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Cormons al n. 10, Parte II, Serie A dell'anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5325/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
22/05/2025 da nato a [...] il [...] con l'avv. Luca Umana Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Luca Umana Parte_2 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 4.07.2004, in Cormons (GO), Parte_2 Parte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ponte San Nicolò, Registro degli Atti di Matrimonio, Anno 2004, Numero 18, Parte II, Serie B, Ufficio 1, alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I figli e sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 Per_2 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre in Ponte Parte_2
San Nicolò (PD), Vicolo Pascoli n.
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) Il sig. avrà facoltà di comunicare quotidianamente con i figli e Parte_1 Per_1
e di stare con loro due sere a settimana da concordare per almeno un paio d'ore; Per_2 avrà inoltre il diritto/dovere di tenerli con sé per due fine settimana al mese alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la residenza della madre, nonché per una settimana continuativa durante il periodo estivo, tre giorni durante le vacanze natalizie, che dovranno comprendere, ad anni alterni, o la vigilia di Natale o il
Capodanno, e tre giorni durante quelle pasquali, alternando annualmente i giorni di Pasqua
e Pasquetta;
vi sarà comunque la facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli.
3) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma mensile di € Parte_1 Pt_2
900,00, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo complessivo per il mantenimento dei figli e , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT Per_1 Per_2 come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da relativo protocollo del
Tribunale di Padova che i sig.ri e dichiarano di conoscere ed approvare. Pt_2 Pt_1
4) I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese economiche, essendo entrambi percettori di redditi tali da consentire loro di essere indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 04.07.2004 in Cormons, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Cormons al n. 10, Parte II, Serie A dell'anno 2004.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate in data 11-12.01.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 148/2024 pubblicata il 18.01.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nata il Per_1 24.12.2007) e (nato il [...]), entrambi minori e non economicamente Per_2 indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Cormons al n. 10, Parte II, Serie A dell'anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari