Articolo 37 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 36Articolo 38
Versione
11 febbraio 1994
Art. 37. Prescrizione 1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione nel termine di cinque anni. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158 , 159 e 160 del codice penale .
Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo degli articoli 158 , 159 e 160 del codice penale :
"Art. 158 (Decorrenza del termine della prescrizione). - Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza o la continuazione.
Quando la legge fa dipendere la punibilita' del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si e' verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato".
"Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale e' imposta da una particolare disposizione di legge.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione".
"Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompendo pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi l'autorita' giudiziaria, l'ordinanza di rinvio al giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la meta'".
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994