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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/11/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3597 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parte_1
IR
appellante contro già , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Folino
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Gruosso Controparte_3
ed LL Di MA
appellati
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 805/2017 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di appello regolarmente notificato a mezzo pec in data 20/06/2017 ad
(oggi ed in data Controparte_2 Controparte_1
22/06/2017 al , impugnava la sentenza n. Controparte_3 Parte_1
805/2017 con la quale il Giudice di Pace di Nocera Inferiore aveva rigettato l'opposizione proposta dall'appellante avverso l'avviso di pagamento n.
10020159012355138000 relativo alla cartella n. 10020100059718319000 traente origine da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada commesse nel 2006 (importo euro 705,60).
deduceva a motivo di appello, per quel che rileva, la Parte_1
violazione dell'art. 112 cpc per avere il giudice di prime cure tralasciato di esaminare e decidere sulla precisa eccezione riportata nel punto 4 dell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc inerente l'“annullamento dell'atto per intervenuta prescrizione”.
Si costituiva il , che eccepiva la propria carenza di Controparte_3
legittimazione passiva e chiedeva dichiararsi infondato l'appello.
Si costituiva altresì l che, seppur impugnando Controparte_1
il gravame, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.Legge n. 119 del 23.10.2018 in materia di “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”. Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 6.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc.
L'appello è fondato ed è comunque intervenuta la cessazione della materia del contendere in virtù dello stralcio dei debiti fino ad euro 1000,00 affidati agli agenti della dal 2000 al 2010 per effetto delle disposizioni contenute CP_1
nell'art. 4 del Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018.
Coglie nel segno, fra i motivi di opposizione e di appello ai fini del principio della soccombenza virtuale, l'eccezione di prescrizione.
La cartella n. 100 2010 0059718319000 è stata notificata in data 04/11/2010 ed in ogni caso il diritto a richiedere le somme riportate nella stessa si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Difatti, l'avviso di pagamento n. 10020159012355138000 relativo alla cartella n. 100 20100059718319000 avrebbe dovuto essere notificato a Parte_1
in data 04.11.2015, anziché come è avvenuto in data 04/12/2015.
[...]
Le spese seguono la soccombenza virtuale per entrambi i gradi di giudizio nel rapporto fra appellante ed e vanno liquidate Controparte_1
in relazione al valore della causa (fino ad euro 1100,00) ed alle fasi svolte
(studio, introduttiva, trattazione, conclusionale per il primo grado, studio, introduttiva, conclusionale per il secondo grado).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra appellante e CP_3
, che ha puntualmente notificato i verbali di contravvenzione.
[...]
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto della intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiara estinto il giudizio. 2) Condanna l' al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 330,00 per compensi di difesa, euro 462,00 per compensi di difesa del secondo grado, oltre per entrambi i gradi rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Compensa le spese fra appellante e . Controparte_3
Così deciso in Nocera Inferiore il 24/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3597 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parte_1
IR
appellante contro già , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Folino
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Gruosso Controparte_3
ed LL Di MA
appellati
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 805/2017 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di appello regolarmente notificato a mezzo pec in data 20/06/2017 ad
(oggi ed in data Controparte_2 Controparte_1
22/06/2017 al , impugnava la sentenza n. Controparte_3 Parte_1
805/2017 con la quale il Giudice di Pace di Nocera Inferiore aveva rigettato l'opposizione proposta dall'appellante avverso l'avviso di pagamento n.
10020159012355138000 relativo alla cartella n. 10020100059718319000 traente origine da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada commesse nel 2006 (importo euro 705,60).
deduceva a motivo di appello, per quel che rileva, la Parte_1
violazione dell'art. 112 cpc per avere il giudice di prime cure tralasciato di esaminare e decidere sulla precisa eccezione riportata nel punto 4 dell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc inerente l'“annullamento dell'atto per intervenuta prescrizione”.
Si costituiva il , che eccepiva la propria carenza di Controparte_3
legittimazione passiva e chiedeva dichiararsi infondato l'appello.
Si costituiva altresì l che, seppur impugnando Controparte_1
il gravame, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.Legge n. 119 del 23.10.2018 in materia di “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”. Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 6.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc.
L'appello è fondato ed è comunque intervenuta la cessazione della materia del contendere in virtù dello stralcio dei debiti fino ad euro 1000,00 affidati agli agenti della dal 2000 al 2010 per effetto delle disposizioni contenute CP_1
nell'art. 4 del Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018.
Coglie nel segno, fra i motivi di opposizione e di appello ai fini del principio della soccombenza virtuale, l'eccezione di prescrizione.
La cartella n. 100 2010 0059718319000 è stata notificata in data 04/11/2010 ed in ogni caso il diritto a richiedere le somme riportate nella stessa si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Difatti, l'avviso di pagamento n. 10020159012355138000 relativo alla cartella n. 100 20100059718319000 avrebbe dovuto essere notificato a Parte_1
in data 04.11.2015, anziché come è avvenuto in data 04/12/2015.
[...]
Le spese seguono la soccombenza virtuale per entrambi i gradi di giudizio nel rapporto fra appellante ed e vanno liquidate Controparte_1
in relazione al valore della causa (fino ad euro 1100,00) ed alle fasi svolte
(studio, introduttiva, trattazione, conclusionale per il primo grado, studio, introduttiva, conclusionale per il secondo grado).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra appellante e CP_3
, che ha puntualmente notificato i verbali di contravvenzione.
[...]
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto della intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiara estinto il giudizio. 2) Condanna l' al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 330,00 per compensi di difesa, euro 462,00 per compensi di difesa del secondo grado, oltre per entrambi i gradi rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Compensa le spese fra appellante e . Controparte_3
Così deciso in Nocera Inferiore il 24/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo