Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/1949, n. 2098
CASS
Sentenza 2 agosto 1949

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In relazione ai beni demaniali deve distinguersi fra Demanio necessario (o naturale o primario), che comprende i beni che per loro natura sono insuscettibili di dominio privato e Demanio accidentale (o secondario o condizionato o legale) relativo ai beni che possono essere destinati al conseguimento di scopi privati, ma che, se appartengono allo stato, fanno parte del pubblico Demanio. Per i beni della seconda categoria si richiede, per attribuire loro il carattere demaniale una specifica manifestazione di volontà, che può essere una legge o un atto amministrativo che ha efficacia costitutiva, di destinare il bene ad una pubblica funzione o comunque sottoporli al regime della demanialità. Rientrano nel Demanio accidentale i canali di navigazione di irrigazione, di bonifica e gli impianti relativi allorche soddisfino ad un pubblico generale interesse. Pertanto sui beni appartenenti ad un consorzio di bonifica per i quali non sia intervenuta una manifestazione di volonta diretta ad includerli nel Demanio pubblico, grava l'Onere del prestito e l'applicazione dell'imposta straordinaria di cui ai RR. DD. 5 ottobre 1936 n. 1743 e 10 novembre 1936 n. 1933, che esonerano dal carico fiscale soltanto i beni demaniali e non in genere quelli delle persone giuridiche pubbliche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/1949, n. 2098
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2098
    Data del deposito : 2 agosto 1949

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