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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/10/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2892/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AU AL AR Presidente rel./est. dr. Stefania Caparello Giudice dr. Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2892/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MURARO Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza del Popolo 1/d –San Martino
Buon Albergo RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. BERTOLASO Controparte_1 C.F._2
DIANELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Vasco de Gama, 8-Verona
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verona.
In punto a: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
pg. 1 di 3 Con note scritte in sostituzione di udienza del 14 ottobre 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte per l'omologa della separazione come segue:
“1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandosi gli stessi a vivere separati, liberi di fissare dove ritengono la
[...] loro residenza, con obbligo di comunicazione dell'indirizzo all'altro coniuge.
2. Darsi atto che le parti nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro quanto al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessuna somma e/o pretesa pregressa è reciprocamente dovuta.
3. Disporsi la trasmissione della sentenza di separazione, passata in giudicato, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di CA d'AZ per le annotazioni e le ulteriori incombenze, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui al D.P.R. 396/2000, dandosi atto che le Parti rinunciano espressamente sin d'ora ad impugnare l'emananda sentenza.
4. Darsi atto che le spese di giudizio verranno compensate con rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio già da tempo disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Delle ulteriori precisazioni sul piano economico in ordine alla separazione, sulle quali le parti concordano, si prende atto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente richiesto da entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni fra le stesse parti concordate, come riportate in epigrafe, da CP_1 intendersi qui integralmente richiamate;
pg. 2 di 3 DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, alla quale le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale di stato civile del comune di
CA d'AZ (atto n. 44, parte II, serie C, anno 2016) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025.
La Presidente est.
AU AL AR
pg. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AU AL AR Presidente rel./est. dr. Stefania Caparello Giudice dr. Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2892/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MURARO Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza del Popolo 1/d –San Martino
Buon Albergo RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. BERTOLASO Controparte_1 C.F._2
DIANELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Vasco de Gama, 8-Verona
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verona.
In punto a: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
pg. 1 di 3 Con note scritte in sostituzione di udienza del 14 ottobre 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte per l'omologa della separazione come segue:
“1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandosi gli stessi a vivere separati, liberi di fissare dove ritengono la
[...] loro residenza, con obbligo di comunicazione dell'indirizzo all'altro coniuge.
2. Darsi atto che le parti nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro quanto al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessuna somma e/o pretesa pregressa è reciprocamente dovuta.
3. Disporsi la trasmissione della sentenza di separazione, passata in giudicato, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di CA d'AZ per le annotazioni e le ulteriori incombenze, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui al D.P.R. 396/2000, dandosi atto che le Parti rinunciano espressamente sin d'ora ad impugnare l'emananda sentenza.
4. Darsi atto che le spese di giudizio verranno compensate con rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio già da tempo disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Delle ulteriori precisazioni sul piano economico in ordine alla separazione, sulle quali le parti concordano, si prende atto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente richiesto da entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni fra le stesse parti concordate, come riportate in epigrafe, da CP_1 intendersi qui integralmente richiamate;
pg. 2 di 3 DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, alla quale le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale di stato civile del comune di
CA d'AZ (atto n. 44, parte II, serie C, anno 2016) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025.
La Presidente est.
AU AL AR
pg. 3 di 3