Articolo 23 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 22Articolo 24
Versione
3 giugno 1985
Art. 23.

Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero e' emanato dal Vescovo diocesano in conformita' alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.
In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto e' composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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