Versione
3 giugno 1985
3 giugno 1985
Art. 23.
Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero e' emanato dal Vescovo diocesano in conformita' alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.
In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto e' composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.
Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero e' emanato dal Vescovo diocesano in conformita' alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.
In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto e' composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 08/02/2022, n. 807Provvedimento: […] è, come previsto dall'art.23 della Legge 222/1985, Ente avente fine di religione e culto e l'attività precipua del Seminario, “formazione del clero”, è esplicitamente richiamata dall'art. 164 , lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.Leggi di più...
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