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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 7192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7192 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13944 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024
avente ad oggetto indennità giornaliera di turno e indennità di terapia intensiva nel calcolo della retribuzione feriale TRA
nato il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio degli Avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino, sito in Napoli alla via Fiorentini n. 61, che lo rappresentano e lo difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
(c.f. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., con sede in Napoli, alla via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata e difesa, dall'avv. Arturo Testa unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 47, come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente dell'
[...]
, con le mansioni e l'inquadramento specificati in ricorso e Controparte_1 che la sua prestazione lavorativa si articola su specifica turnazione, indicata in ricorso, al fine di assicurare la continuità H24 del servizio a cui è addetto. Deduce di percepire l'indennità giornaliera, per compensare l'articolazione in turni H24 della prestazione lavorativa, nonché, per il servizio prestato presso il reparto di rianimazione dal marzo 2019, la “indennità di terapia intensiva”. Deduce che tali emolumenti, erogati in base a specifiche previsioni contrattuali collettive, non sono stati inclusi nel computo della retribuzione per il periodo di godimento delle ferie. Richiama la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e chiede accertare e dichiarare il proprio diritto all'inserimento della predetta indennità ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti, dichiarando la nullità delle norme di contrattazione collettiva che la escludono, in quanto in contrasto con le norme imperative, individuate nella normativa eurocomunitaria e interna di recepimento di essa, con la condanna della convenuta al pagamento di quanto ritenuto dovuto, per il periodo di cui in ricorso
- LA Parte_2
Si è costituita l' convenuta, resistendo al ricorso, eccependo Controparte_2 la prescrizione e nel merito la infondatezza della pretesa, non essendo prevista la corresponsione della indennità di cui al ricorso per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate, rilevando che l'art. 49 del suddetto CCNL di comparto prevede il dipendente abbia diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito e che, durante tale periodo, al dipendente spetti la retribuzione individuale mensile, così come definito dall'art. 94, comma 2, lettera c. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, la causa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive e all'esito è stato fissato un termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza. Alla scadenza del termine, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza. All'esito dell'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente agisce, invero, per la dichiarazione del diritto all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie della indennità giornaliera di turno e di terapia intensiva, secondo i criteri indicati in ricorso e fissati, per la indennità giornaliera dall'art.86 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e successivamente all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, nonché per l'indennità di terapia intensiva dall'art. 86, comma 6, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 (v. doc. 03) e poi dall'art. 107, comma 2, CCNL 2019-2021, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi effettivamente percepiti per tali indennità e indicati in ricorso . Va, in primo luogo, ritenuto che le predette indennità giornaliera e di terapia intensiva/subintensiva risultano pacificamente erogate al ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta. Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. L'indennità di terapia intensiva è regolata dall'art. 86, comma 6 del medesimo CCNL, il quale prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13 Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” Numer_1
) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, CP_3 peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.”. Tanto basta perché le indennità in esame possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 e successive - che escludono , o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità in esame.
Tale diritto va riconosciuto, in adesione alla richiesta e argomentazione difensiva della convenuta, limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane, da ritenersi consacrate dal diritto europeo, secondo la giurisprudenza richiamata, mentre per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, deve essere, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C- Persona_1
341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili. Né appare ravvisabile nel caso di specie una illiceità delle clausole contrattuali sotto il profilo del diritto interno nazionale. A prescindere dalla mancanza di ogni allegazione specifica da parte della difesa del ricorrente, neanche a seguito della predetta deduzione, va invero richiamato quanto affermato da un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, il quale ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (vedi Cass. n. 20216 del 2022; nonché Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
Deve infine ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, tenuto conto che parte ricorrente ha depositato la prova della notificazione a mezzo pec di atto di interruzione della prescrizione, pervenuta all' resistente in data 30.11.2021. Parte resistente non specificamente CP_2 contestato né il contenuto né la ricezione della predetta missiva telematica, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza dell'atto unilaterale recettizio da parte del destinatario, secondo il disposto di cui all'art. 1335 c.c..
La notifica del predetto atto ha determinato l'interruzione del decorso del termine prescrizionale che risulta decorso ex novo dalla predetta e non ancora consumato al momento del deposito del ricorso, con riguardo all'intero arco temporale a cui si riferisce la domanda – a partire dal dicembre 2016 Tanto premesso deve ritenersi fondato il ricorso, con accoglimento dello stesso e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie godute e sino all'ammontare di quattro settimane annue, secondo i principi della giurisprudenza euro unitaria, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” e dell'indennità di terapia intensiva erogate, nella misura indicata in ricorso, pari a euro 4,49 dal 1 dicembre 2016 al 31 dicembre 2022 e ad euro 2,07 dal 1. Gennaio 2023 per l'indennità giornaliera di turno, nonché pari a euro 4,13 dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2022 e ad euro 5,00, dall'1 gennaio 2023 per l'indennità di terapia intensiva, con la condanna della resistente al pagamento del dovuto, in favore del ricorrente, da rendersi in forma generica secondo le conclusioni di cui al ricorso.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa per come accertato e del tenore e natura delle attività svolte, nonché della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui in parte motiva e per quanto sopra, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci indennità giornaliera e indennità di terapia intensiva nella retribuzione utile per la retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente al periodo di quattro settimane di ferie annue;
condanna genericamente la convenuta al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, dell'importo dovuto, per le causali di cui sopra;
condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 49,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 350,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Napoli, 13/10/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13944 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024
avente ad oggetto indennità giornaliera di turno e indennità di terapia intensiva nel calcolo della retribuzione feriale TRA
nato il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio degli Avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino, sito in Napoli alla via Fiorentini n. 61, che lo rappresentano e lo difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
(c.f. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., con sede in Napoli, alla via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata e difesa, dall'avv. Arturo Testa unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 47, come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente dell'
[...]
, con le mansioni e l'inquadramento specificati in ricorso e Controparte_1 che la sua prestazione lavorativa si articola su specifica turnazione, indicata in ricorso, al fine di assicurare la continuità H24 del servizio a cui è addetto. Deduce di percepire l'indennità giornaliera, per compensare l'articolazione in turni H24 della prestazione lavorativa, nonché, per il servizio prestato presso il reparto di rianimazione dal marzo 2019, la “indennità di terapia intensiva”. Deduce che tali emolumenti, erogati in base a specifiche previsioni contrattuali collettive, non sono stati inclusi nel computo della retribuzione per il periodo di godimento delle ferie. Richiama la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e chiede accertare e dichiarare il proprio diritto all'inserimento della predetta indennità ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti, dichiarando la nullità delle norme di contrattazione collettiva che la escludono, in quanto in contrasto con le norme imperative, individuate nella normativa eurocomunitaria e interna di recepimento di essa, con la condanna della convenuta al pagamento di quanto ritenuto dovuto, per il periodo di cui in ricorso
- LA Parte_2
Si è costituita l' convenuta, resistendo al ricorso, eccependo Controparte_2 la prescrizione e nel merito la infondatezza della pretesa, non essendo prevista la corresponsione della indennità di cui al ricorso per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate, rilevando che l'art. 49 del suddetto CCNL di comparto prevede il dipendente abbia diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito e che, durante tale periodo, al dipendente spetti la retribuzione individuale mensile, così come definito dall'art. 94, comma 2, lettera c. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, la causa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive e all'esito è stato fissato un termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza. Alla scadenza del termine, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza. All'esito dell'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente agisce, invero, per la dichiarazione del diritto all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie della indennità giornaliera di turno e di terapia intensiva, secondo i criteri indicati in ricorso e fissati, per la indennità giornaliera dall'art.86 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e successivamente all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, nonché per l'indennità di terapia intensiva dall'art. 86, comma 6, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 (v. doc. 03) e poi dall'art. 107, comma 2, CCNL 2019-2021, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi effettivamente percepiti per tali indennità e indicati in ricorso . Va, in primo luogo, ritenuto che le predette indennità giornaliera e di terapia intensiva/subintensiva risultano pacificamente erogate al ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta. Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. L'indennità di terapia intensiva è regolata dall'art. 86, comma 6 del medesimo CCNL, il quale prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13 Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” Numer_1
) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, CP_3 peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.”. Tanto basta perché le indennità in esame possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 e successive - che escludono , o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità in esame.
Tale diritto va riconosciuto, in adesione alla richiesta e argomentazione difensiva della convenuta, limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane, da ritenersi consacrate dal diritto europeo, secondo la giurisprudenza richiamata, mentre per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, deve essere, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C- Persona_1
341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili. Né appare ravvisabile nel caso di specie una illiceità delle clausole contrattuali sotto il profilo del diritto interno nazionale. A prescindere dalla mancanza di ogni allegazione specifica da parte della difesa del ricorrente, neanche a seguito della predetta deduzione, va invero richiamato quanto affermato da un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, il quale ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (vedi Cass. n. 20216 del 2022; nonché Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
Deve infine ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, tenuto conto che parte ricorrente ha depositato la prova della notificazione a mezzo pec di atto di interruzione della prescrizione, pervenuta all' resistente in data 30.11.2021. Parte resistente non specificamente CP_2 contestato né il contenuto né la ricezione della predetta missiva telematica, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza dell'atto unilaterale recettizio da parte del destinatario, secondo il disposto di cui all'art. 1335 c.c..
La notifica del predetto atto ha determinato l'interruzione del decorso del termine prescrizionale che risulta decorso ex novo dalla predetta e non ancora consumato al momento del deposito del ricorso, con riguardo all'intero arco temporale a cui si riferisce la domanda – a partire dal dicembre 2016 Tanto premesso deve ritenersi fondato il ricorso, con accoglimento dello stesso e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie godute e sino all'ammontare di quattro settimane annue, secondo i principi della giurisprudenza euro unitaria, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” e dell'indennità di terapia intensiva erogate, nella misura indicata in ricorso, pari a euro 4,49 dal 1 dicembre 2016 al 31 dicembre 2022 e ad euro 2,07 dal 1. Gennaio 2023 per l'indennità giornaliera di turno, nonché pari a euro 4,13 dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2022 e ad euro 5,00, dall'1 gennaio 2023 per l'indennità di terapia intensiva, con la condanna della resistente al pagamento del dovuto, in favore del ricorrente, da rendersi in forma generica secondo le conclusioni di cui al ricorso.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa per come accertato e del tenore e natura delle attività svolte, nonché della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui in parte motiva e per quanto sopra, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci indennità giornaliera e indennità di terapia intensiva nella retribuzione utile per la retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente al periodo di quattro settimane di ferie annue;
condanna genericamente la convenuta al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, dell'importo dovuto, per le causali di cui sopra;
condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 49,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 350,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Napoli, 13/10/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo