Ordinanza collegiale 16 maggio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00531/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01575/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2022, proposto da
TA GI, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Pelosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Arnolfo 32;
contro
Comune di Bagno a Ripoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell''ordinanza contingibile e urgente n. 290 del 16.09.2022 adottata dal Sindaco di Bagno a Ripoli e avente ad oggetto «Ordinanza contingibile urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000 – lesioni strutturali a solaio di copertura garage posto sotto sede stradale via di Villamagna interni 40-50, Loc. Candeli, Bagno a Ripoli - pericolo di cedimento», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. GI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria dell’immobile sito nel Comune di Bagno a Ripoli, località Candeli, alla via di Villamagna 30-34, censito al catasto fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli al foglio di mappa 16, part. 53, sub. 3, 501 e 502; in particolare, sulle particelle 3 e 502 insiste il c.d. fabbricato principale (ovvero un edificio di tre piani fuori terra sul fronte principale e di due piani sul fronte secondario, che si sviluppa nel lotto di terreno compreso nell’intersezione longitudinale fra via di Villamagna, direzione via di Rosano a Villamagna e sempre via di Villamagna, strada di accesso alla Badia di Sant’Andrea a Candeli), mentre la particella n. 502 è composta da un garage , con accesso da via di Villamagna in posizione arretrata rispetto al filo strada e al di sotto della porzione di via di Villamagna (che sostanzialmente opera un’inversione ad “U”, contornando l’immobile della ricorrente) che conduce alla Badia di Sant’Andrea a Candeli.
A partire dal 1985, l’immobile di proprietà della ricorrente risulta essere interessato da forti infiltrazioni (probabilmente causate dall’errata pendenza della sede stradale e dalla cattiva manutenzione della stessa) che hanno portato a numerose richieste della ricorrente di intervento dell’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli, solo parzialmente riscontrate (docc. 14-20 del deposito di parte ricorrente) mediante esecuzione di alcuni lavori di regimazione delle acque meteoriche superficiali provenienti dalla sede stradale, senza che mai l’Amministrazione comunale contestasse la natura pubblica della strada (doc. n. 20).
Da ultimo, la sig. GI proponeva un ricorso ex artt. 696 e 696- bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Firenze che, nelle more della decisione del presente ricorso, vedeva l’intervento dell’ordinanza 14 aprile 2025, n. R.G. 2023/11419 del Presidente della Seconda Sezione civile che articolava una proposta conciliativa che poneva a carico dell’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli l’obbligo di realizzare le opere finalizzate al superamento delle infiltrazioni d’acqua previste nell’elaborato finale del C.T.U. e di corrispondere una somma a titolo di risarcimento del danno e le spese di giudizio; proposta conciliativa articolata sulla base della “giurisprudenza sulla qualificazione formale delle strade e l’ammissibilità del superamento della qualificazione formale alla luce di alcuni parametri sostanziali…(della natura) interna (della strada) di Villamagna…(e della) numerazione progressiva dei civici” e che non risulta documentato in fascicolo se sia stata recepita dalle parti all’udienza del 9 dicembre 2025, fissata avanti al Tribunale di Firenze, per l’eventuale conciliazione della lite.
Nel corso dei sopralluoghi del C.T.U. nominato dal Tribunale di Firenze nel procedimento, emergeva la necessità di mettere complessivamente in sicurezza l’area che era prontamente riscontrata dalla ricorrente (per quello che riguarda la limitazione dell’accesso al garage , vista la situazione di pericolosità del solaio), ma non dall’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (che, in un primo momento, non eseguiva le opere finalizzate a transennare e limitare la circolazione sul tratto finale di via di Villamagna).
Dopo un sollecito del C.T.U., interveniva quindi l’ordinanza contingibile e urgente 16 settembre 2022, n. 290 del Sindaco di Bagno a Ripoli che, sul presupposto della natura di “strada vicinale privata… (del) tratto che si attesta dalla strada di Villamagna, con interni i due soli numeri civici 40 e 50 e conduce, in salita, verso la canonica annessa alla chiesa di S. Andrea a Candeli” ordinava ai due frontisti (la ricorrente e la Parrocchia di Sant’ Andrea a Candeli) di procedere all’immediata chiusura al traffico ed alla limitazione alla sola utenza pedonale dell’accesso alla viabilità interna in oggetto, al ripristino del parapetto sovrastante il muro di sottoscarpa della strada ed alla sola sig. GI di non usare il vano garage sottostante la carreggiata del tratto finale di via di Villamagna.
La ricorrente eseguiva con riserva l’ordinanza contingibile ed urgente (docc. 21-23 del deposito di parte ricorrente), manifestando già da subito la propria intenzione di chiedere successivamente il risarcimento del danno; riserva di chiedere successivamente il risarcimento del danno che era poi ribadita anche nel ricorso presentato avverso il provvedimento del Sindaco di Bagno a Ripoli, che risulta articolato su censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 42 Cost., violazione e/o falsa applicazione art. 54 comma 4 d.lgs. 267/2000, violazione e/o falsa applicazione art. 2 d.lgs. 285/1992, violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. 241/90; 2) violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 42 e 97 Cost., violazione e/o falsa applicazione art. 54 comma 4 d.lgs. 267/2000, violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 3 l. 241/90, eccesso di potere, carenza dei requisiti di urgenza e contingibilità, manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà.
Con ordinanza 16 maggio 2025, n. 865, la Sezione disponeva incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli, consistenti nel deposito di una relazione “in ordine alla natura pubblica o privata del tratto di strada interessato dall’atto impugnato, tenuta presente ogni documentazione utile a tal fine, come la ricostruzione del tracciato stradale desumibile dalla scheda di classificazione relativa alla strada (doc. n. 8 del deposito di parte ricorrente) la documentazione ivi richiamata (delib. C.C. 10 ottobre 1953, n. 107), le risultanze dei pubblici registri e gli esiti dei contenziosi civilistici pendenti tra le parti (e le relative C.T.U. esperite)”.
L’incombente istruttorio era solo formalmente riscontrato dall’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (che non forniva però alcun nuovo elemento idoneo a dimostrare la natura pubblica o privata della strada in discorso) ed il ricorso era quindi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 12 marzo 2026.
2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come permanga l’interesse alla decisione del ricorso, anche dopo la rilevazione contenuta nella relazione dell’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli depositata in giudizio in risposta all’ordinanza istruttoria in data 26 settembre 2025 che ha concluso per un presunto “superamento” dell’ordinanza impugnata che sarebbe stata “revocata in parte con la successiva Ordinanza n. 368/2022, in esito a sopralluogo e conseguente verbale di operazioni peritali redatto dal CTU incaricato dell’ATP, in cui è stata accertata la sopravvenuta messa in sicurezza del solaio di volta del garage posto sotto la sede stradale di via Villamagna nn. interni 40- 50 in esecuzione dell’ordinanza n. 290/2022, revocata quindi nella parte che attiene alla chiusura del traffico e alle limitazioni alla sola utenza pedonale dell’accesso alla viabilità privata interna in oggetto nel tratto che va da circa ml 15 dall’intersezione con via Villamagna alla canonica S. Andrea a Candeli, provvedendo altresì al mantenimento della segnaletica a pericolo per la porzione riferita al parapetto stradale pericolante lato monte e nell’area sottostante al parapetto pericolante a protezione dalla caduta di eventuali frammenti”.
La successiva ordinanza n. 368 del 2022 non risulta però essere stata depositata in giudizio ed è pertanto impossibile, per la Sezione, prendere atto di una (presunta) revoca parziale dell’atto impugnato che rimane pertanto ed in definitiva, non dimostrata in giudizio.
Del resto, l’interesse alla decisione del ricorso permarrebbe comunque nelle forme dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto di cui all’art. 34, 3° comma c.p.a, avendo parte ricorrente manifestato, già in sede stragiudiziale (doc. n. 23), quella volontà di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall’atto impugnato (successivamente ribadita dalla riserva inserita in chiusura del ricorso) che impone comunque la decisione del ricorso (anche se non nelle forme dell’azione di annullamento).
2.1. Sempre in via preliminare, la Sezione deve poi rilevare come la fattispecie dedotta in giudizio debba essere riportata alle attribuzioni giurisdizionali del Giudice amministrativo.
Nella materia è certamente presente una ricca giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2016, n. 26897; 27 gennaio 2010, n. 1624; 17 marzo 2010, n. 6406), del Giudice amministrativo (tra le tante: T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 9 novembre 2015, n. 2888; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 aprile 2015, n. 348 ) e di questo T.A.R. (T.A.R. Toscana, sez. IV, 3 febbraio 2025, n. 169; sez. III, 6 aprile 2018, n. 493; sez. I, 7 maggio 2015, n. 729; sez. III, 6 novembre 2007, n. 3599) tendente a riportare alle attribuzioni giurisdizionali dell’A.G.O. le controversie relative al riconoscimento della natura pubblica di una strada, alla classificazione della stessa o all’esistenza di una servitù di uso pubblico su una strada vicinale.
Nel caso di specie, siamo però in presenza della ben diversa ipotesi in cui avanti al Giudice amministrativo venga ad essere proposta una questione (quella relativa alla legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco di Bagno a Ripoli) sicuramente rientrante nelle sue attribuzioni giurisdizionali, che presuppone (in questo caso, necessariamente) la cognizione in via incidentale ex art. 8 del c.p.a. delle complesse questioni relative alla natura pubblica o privata di una strada (tra le tante, si vedano: Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4791; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 25 settembre 2017, n. 4482, T.A.R. Toscana, sez. I, 31 dicembre 2018, n. 1699).
Nei soli limiti della cognizione incidentale di cui all’art. 8 c.p.a. e per quanto necessario alla decisione del primo motivo di ricorso, la Sezione può pertanto conoscere della questione relativa alla natura pubblica o privata del tratto finale di via di Villamagna, ovvero della questione centrale per la valutazione della legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Bagno a Ripoli impugnata con il ricorso.
2.2. Il primo motivo di ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto.
La prima contestazione proposta da parte ricorrente attiene alla natura pubblica della strada in questione che risulterebbe censita nella classificazione delle strade del Comune di Bagno a Ripoli operata dalla delib. C.C. 21 dicembre 2010, n. 169 (docc. 7 e 8) come strada comunale di tipo “F” ai sensi del codice della strada; classificazione che, unitamente alla localizzazione all’interno dell’area urbanizzata (indiscussa tra le parti), dovrebbe importarne la natura demaniale, per effetto della ben nota presunzione di cui all’art. 22, 3° comma (“nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti”) della l. 20 marzo 1865, n. 2248, LL. F.
In stretta aderenza alla formulazione della norma, si è però formata una giurisprudenza che ha attribuito alla previsione normativa natura di presunzione semplice di demanialità che può essere superata dalla dimostrazione dell’esistenza di “convenzioni” che attribuiscano natura privata alla sede stradale: “in materia di strade comunali, l'art. 22, co. 3, L. n. 2248/1865, LL. F (disposizione non abrogata, neppure implicitamente, dall'art. 7, lett. b), L. n. 126/1958) che contempla tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse contigue aperti sul suolo pubblico (cioè, le aree che, per l'istantanea raggiungibilità a queste strade, devono ritenersi parte integrante, come pertinenze, del complesso stradale del Comune), prevede una presunzione iuris tantum di demanialità, la cui prova contraria è limitata all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree cui appartenga quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto differente dal Comune o alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione” (Corte Appello Napoli sez. IV, 14 aprile 2023, n. 1692; Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2020, n. 15033; sez. II, 3 giugno 2008, n. 14666).
Nel caso di specie, pur a seguito dell’espressa segnalazione della problematica nell’ordinanza istruttoria 16 maggio 2025, n. 865 della Sezione (che operava un chiaro riferimento alle “risultanze dei pubblici registri ... (ed agli) esiti dei contenziosi civilistici”), l’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli non ha fornito prova della natura privata del tratto di strada in questione e detta circostanza (oltre a poter essere utilizzata dal Giudicante ai sensi della previsione di cui all’art. 64, 2° comma c.p.a.) porta a concludere per la piena operatività della presunzione semplice di demanialità di cui all’art. 22, 3° comma della l. 20 marzo 1865, n. 2248, LL. F., non essendo stata dimostrata in giudizio la proprietà privata della strada.
Del resto, anche per quello che riguarda il tracciato della via di Villamagna (che, nella sua parte finale, descrive indubbiamente una curva intorno all’abitato della ricorrente che resta eccentrica rispetto alla direzione principale), l’istruttoria esperita dalla Sezione non ha indotto il Comune di Bagno a Ripoli ad esplicitare elementi di fatto che possano contrastare la ricostruzione proposta da parte ricorrente.
Pur nell’evidente genericità del tracciato della via di Villamagna contenuto nella relativa scheda allegata alla delib. C.C. 21 dicembre 2010, n. 169 (che utilizza una scala che non permette l’evidenziazione precisa del tratto finale e della “curva” in discorso), la mancata allegazione di elementi utili a chiarire anche la circostanza in discorso in risposta all’istruttoria esperita dalla Sezione con l’ordinanza 16 maggio 2025, n. 865 (che individuava chiaramente la necessità di procedere anche alla ricostruzione del tracciato stradale” sulla base della “scheda di classificazione relativa alla strada …(o della) documentazione ivi richiamata” come la delib. C.C. 10 ottobre 1953, n. 107) deve pertanto portare a concludere, ai sensi della già citata previsione di cui all’art. 64, 2° comma c.p.a., per la sostanziale ammissione, anche da parte dell’Amministrazione intimata, della rilevazione di parte ricorrente in ordine alla ricomprensione anche della parte di strada in discorso nell’ambito del tracciato della via di Villamagna oggetto di classificazione ad opera della delib. C.C. 21 dicembre 2010, n. 169.
In altre parole e come sostanzialmente rilevato dall’ordinanza 14 aprile 2025, n. R.G. 2023/11419 del Presidente della Seconda Sezione civile del Tribunale di Firenze, la mancata allegazione, ad opera del Comune di Bagno a Ripoli, di elementi idonei ad escludere il tratto viario in questione dal tracciato di via di Villamagna (come sarebbe stato ben possibile, risultando l’Amministrazione comunale in possesso degli atti, come la già citata deliberazione C.C. 10 ottobre 1953, n. 107, relativi alla realizzazione o risistemazione del tracciato stradale) porta ad attribuire efficacia determinante agli altri elementi sopra citati ed alla “numerazione progressiva dei civici” che ha indubbiamente riportato gli accessi esistenti su detto tratto di strada alla via di Villamagna.
Con tutta evidenza, nella fattispecie sono poi presenti gli ulteriori “indizi” di demanialità spesso richiesti dalla giurisprudenza (fermo restando l’onere dell’amministrazione di fornire la dovuta prova in proposito) ai fini del riconoscimento della natura pubblica della strada e costituiti dall’”'uso pubblico, …..(dall’)ubicazione all'interno di luoghi abitati, nonché …(dal) comportamento tenuto dalla P.A. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica” (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2022, n. 7761, citata da parte ricorrente; nello stesso senso, si veda la più recente: T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 22 febbraio 2025, n. 351).
Come già anticipato nella parte in fatto della sentenza si tratta, infatti, di una strada che permette di raggiungere la canonica della Badia di Sant’Andrea a Candeli (e pertanto “serve” un luogo di culto e di interesse culturale e non solo abitazioni private), che si trova indiscutibilmente nel centro abitato (come non contestato dalla stessa Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli) e con riferimento alla quale il Comune non ha, in passato, negato di essere tenuto agli obblighi manutentivi, avendo posto in essere alcuni lavori di regimazione delle acque (come desumibile dai docc. 14-20 del deposito di parte ricorrente) del tutto insufficienti a risolvere le problematiche denunciate dalla ricorrente.
Nessuna consistenza hanno poi le argomentazioni contrarie dell’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli articolate con la relazione depositata in giudizio in data 26 settembre 2025, in risposta all’ordinanza istruttoria.
Manifestamente irrilevante risulta, infatti, il riferimento alla delib. C.C. 17 febbraio 2016, n. 13 che ha operato il censimento delle strade comunali di uso pubblico (e che non contempla il tratto viario in questione); come precedentemente rilevato, il tratto in questione risulta, infatti, aver trovato precedente considerazione in termini di strada pubblica (almeno ai fini della numerazione pubblica e della manutenzione) e non di strada vicinale di uso pubblico e nessuna rilevanza può pertanto essere attribuita all’argomentazione relativa alla mancata inclusione nel censimento delle strade vicinali.
Poco comprensibile è poi il riferimento alla cartellonistica stradale ed alla relativa documentazione fotografica che evidenzia un cartello che conferma, piuttosto che smentire, la necessità di riportare la sede stradale in oggetto alla via di Villamagna (e non ad altra viabilità vicinale di uso pubblico o privato) e che pretenderebbe di desumere dalla precisazione presente nel cartello in ordine al carattere “interno” dei numeri civici che affacciano sulla detta sede stradale, la natura privata di una viabilità, come già detto, considerata in passato dalla stessa Amministrazione comunale in termini di strada pubblica finalizzata al raggiungimento della canonica della Badia di Sant’Andrea a Candeli che, per quanto già rilevato in ordine alla sua natura di luogo di culto e bene culturale, non può trovare considerazione in termini di luogo puramente privato.
3. In definitiva, deve pertanto concludersi per la fondatezza del primo motivo di ricorso (che rileva appunto l’illegittimità di un’ordinanza assunta sul presupposto errato della natura privata di una strada, in realtà, caratterizzata dal carattere pubblico), con conseguenziale annullamento dell’atto impugnato; l’accoglimento della prima censura permette poi di procedere all’assorbimento del secondo motivo di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente 16 settembre 2022, n. 290 del Sindaco di Bagno a Ripoli.
Condanna il Comune di Bagno a Ripoli alla corresponsione alla ricorrente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA GI, Presidente
GI IO, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IO | CA GI |
IL SEGRETARIO