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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 315/2022 tra e Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 3 marzo 2025 ad ore 12,53 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per e l'avv. CENCETTI ELISABETTA la quale si riporta Parte_1 Parte_2 integralmente ai propri scritti difensivi e conclusioni contestando in toto le avverse deduzioni.
Per l'avv. GIOMMINI FEDERICA Controparte_1 la quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,53, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, riportata in allegato.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 3 marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 315/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in AS UM (PG), Via Bevagna, n.34, in proprio e nella sua qualità di socio amministratore e legale rappresentante della P.I. con sede in Via delle Querce, n. Parte_2 P.IVA_1
15/17, AS UM (PG) elettivamente domiciliate in , Largo Cacciatori delle Alpi, n. CP_1
8 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Cencetti, che le rappresenta e difende, giusta procura speciale apposta su foglio separato.
Ricorrenti
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega rilasciata con atto separato.
Resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art.
6 - D. Lgs. 150/2011
Fatto.
Con ricorso depositato il 21 gennaio 2022, la sig.ra , in proprio e nella sua Parte_1 qualità di socio amministratore e legale rappresentante della ha proposto Parte_2
pagina 2 di 9 opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 624/21 prot. n. 30167 del 16.12.21, notificata in data 23/12/2021, con la quale l di ingiungeva loro il Controparte_1 CP_1 pagamento della complessiva somma di euro 350,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad euro 26,95 per spese di notifica, rassegnando le seguenti conclusioni: “… reiectis contrariis, in via preliminare disporre la sospensione della esecutività dell'ordinanza- ingiunzione opposta, e nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione PG00000/2018-
237-01 del 2/2/2018 per insufficienti motivazioni e insufficiente indicazione delle fonti di prova, carenze tali da compromettere la possibilità di piena difesa, con conseguente nullità e/o illegittimità e/o annullabilità anche della successiva ordinanza ingiunzione prot. 30167 del
16/12/2021 n. 624/21, così come di ogni atto ad essa presupposto, connesso e/o collegato;
- accertata e dichiarata la genuinità del rapporto di tirocinio extracurriculare intercorso tra la
e la Sig.ra e la conseguente inesistenza di un rapporto di lavoro Parte_2 Parte_3 subordinato tra le stesse nel periodo 9/5/2017 – 8/11/2017, dichiarare la inesistenza e/o nullità
e/o invalidità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o infondatezza nel merito della ordinanza-ingiunzione emessa dall di Prot. Controparte_1 CP_1
30167 del 16/12/2021 n.624/21 e, per l'effetto, revocarla e dichiararla inesistente e/o nulla e/o invalida e/o illegittima e/o inefficace e, comunque, annullarla e/o revocarla perché infondata ed ingiusta, così come ogni atto ad essa presupposto, connesso e/o collegato e, per l'effetto, dichiarare come non dovute e non applicabili le sanzioni pecuniarie ivi contenute;
- In via subordinata accertare e dichiarare il difetto dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della L. 689 del 1981 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o annullare il verbale unico di accertamento e notificazione PG00000/2018-237-01 del 2/2/2018
e la successiva ordinanza ingiunzione Prot. 30167 del 16/12/2021 n.624/21 e dichiarare pertanto non dovute le sanzioni ivi comminate;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
La violazione accertata con il verbale conclusivo di accertamento e notificazione n.
PG00000/2018-237-01 del 2/2/2018, era riferita alla mancata consegna alla sig.ra Pt_3
, della lettera di assunzione ed alla omessa comunicazione al servizio competente
[...] dell'esatta tipologia contrattuale della lavoratrice nel periodo maggio-novembre 2017, sul presupposto che la frequenza ad un precedente percorso formativo presso la Leo School
pagina 3 di 9 Snc, sarebbe stata ostativo all'accesso ad un ulteriore tirocinio extracurriculare effettuato dalla presso la Pt_3 Parte_2
Nel medesimo verbale, notificato in data 7.2.18 e 16.2.18 rispettivamente alla società e alla incolpata, anch'esso aggetto del presente gravame, l' aveva anche provveduto CP_1
a riqualificare il rapporto di tirocinio extracurriculare della in rapporto subordinato, dal Pt_3
9.5.17 all'8.11.17 con orario full time e con qualifica di estetista V livello.
Esperite le facoltà di presentazione degli scritti difensivi ex art. 18 della L. 689/81, di richiesta di audizione, di ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, di accesso agli atti, il procedimento si concludeva con l'emanazione dell'Ordinanza di ingiunzione opposta che CP_ derubricava la violazione riferita alla mancata comunicazione all' delle denunce nominative degli assicurati con dati esatti, mentre venivano confermate le seguenti violazioni:
“1) Art. 4 bis primo periodo comma 2 D. Lgs. 181/00 come mod. dall'art. 6 comma 1 D. Lgs.
297/02 e succ. mod. dalla L. 183/10: punto 1) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver consegnato, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, una lettera di assunzione contenente gli esatti dati occupazionali alla sig.ra ("Assisi 22/10/88") Parte_3
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 250 a € 1500 per ciascun lavoratore interessato, art.
19, comma 2, D. Lgs. 276/2003);
2) Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D. L. n. 510/1996, conv, con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006, come modificato dalla legge n.
183/2010, come modificato dal D. L. n. 16/2012, conv. con modificazioni dalla L. n. 44/2012 - comunicazione preventiva di assunzione: punto 2) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver comunicato al Servizio competente l'esatta tipologia contrattuale della stessa lavoratrice per il periodo maggio-novembre 2017 (sanzione pecuniaria amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore interessato, art. 19, comma 3, D. Lgs. 276/2003)”.
La parte ricorrente proponeva i seguenti motivi di ricorso:
1) la violazione dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 124 del 2004 e la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione posto alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta;
2) la carenza di motivazione e l'omessa valutazione scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81;
3) l'Infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria per errata ed infondata riqualificazione del rapporto di tirocinio extracurriculare tra la ed in Parte_2 Parte_3 rapporto di lavoro subordinato. pagina 4 di 9 4) in via subordinata la sussistenza della buona fede.
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, contestava in toto le avverse deduzioni e concludeva a sua volta come di seguito: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata nel ricorso di accertamento e dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione n. PG00000/2018-237-01 del 2/2/2018 con conseguente soccombenza,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 624/21 prot. n. 30167 del 16.12.21 resa nei confronti di e della società e gli atti pregressi, in Parte_1 Parte_2 quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorali come per legge ai sensi
e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …. ".
La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, è stata rinviata all'odierna udienza, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa ex art. 429 c.p.c. come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi indicati di seguito.
Conviene affrontare per primo il terzo motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente contesta nel merito la fondatezza della avversa pretesa sanzionatoria, deducendo la validità del tirocinio extracurriculare di sei mesi, 40 ore settimanali ed orario dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, intercorso tra la Sig.ra e la soc. Parte_3 ulla base della convenzione di tirocinio del 13.1.17, stipulata tra la società Pt_2 [...]
e la e del progetto di tirocinio, risultando la tirocinante, Controparte_4 Parte_2 inoccupata, al di fuori di percorsi di istruzioni e formazione, con età compresa tra i 15 e i 19 anni.
Tali caratteristiche avevano fatto sì che la tirocinante potesse accedere al percorso di cui alla lettera B) della Determinazione Dirigenziale n. 7328 del 2016 Regione Umbria BUR n.
38/2016, di tirocinio extracurriculare di sei mesi.
Diversamente poi da quanto sostenuto dagli accertatori, l'aver già svolto un precedente percorso formativo presso la non poteva ritenersi ostativo all'accesso al CP_5
pagina 5 di 9 successivo tirocinio, non avendo completato tutto il percorso richiesto dalla L. n. 1 del 1990 per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, avendo solo svolto il corso biennale in esito al quale aveva ottenuto l'attestazione per svolgere il lavoro dipendente.
Deduceva inoltre la parte che la formazione, informale e formale, acquisita con il tirocinio costituiva un valore aggiunto a completamento della professionalità acquisita, come da giurisprudenza di merito citata.
Inoltre, la modulistica vietava solo la realizzazione di più di un tirocinio extracurriculare con lo stesso tirocinante e dunque neppure il fatto di aver svolto durante il biennio 2014/2016 tirocinio curriculare/stage presso la costituiva impedimento all'instaurazione del Pt_2 tirocinio extracurriculare.
Né l'attivazione del tirocinio costituiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, non ricorrendo i presupposti enucleati dalla circ. n. 8 del 2018, pur successiva ai fatti dei quali si tratta, per la riqualificazione del tirocinio.
L'azienda avrebbe inoltre operato dopo aver ricevuto rassicurazioni sulla possibilità del tirocinio da parte dell'ente accreditato.
Ciò premesso va detto che dal verbale di accertamento né, tantomeno, dalla O.I. opposta,
è dato in alcun modo apprendere quale specifica norma avrebbe impedito alla lavoratrice di accedere al percorso formativo per cui è causa.
Si desume infatti dal verbale (l'O.I. opposta non ne fa alcun cenno) che: “Al momento dell'accesso ispettivo la lavoratrice sopra generalizzata è risultata inserita nella compagine aziendale dell'Estetica Gabel srls in forza di un tirocinio extracurricolare, ex L.R. n. 17/2013, siglato tra la Zefiro Sistemi e Formazione srl in qualità di soggetto promotore e la predetta società in qualità di soggetto ospitante.
Il predetto tirocinio, della durata di sei mesi, è stato attivato in data 09/05/2017 e si è concluso in data 08/11/2017. Nel suddetto arco temporale la sig.ra ha svolto un Parte_3 orario settimanale di 40 ore, dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19.00.
Il percorso formativo svolto, stando alla lettera del relativo progetto allegato alla convenzione di tirocinio, ha avuto quale finalità quella di "formare una figura professionale in uscita in grado di svolgere le mansioni di estetista".
Ebbene, stando sempre alla lettera del predetto progetto di formazione, tale finalità sarebbero state conseguite "...collaborando nei servizi di trattamento estetico su viso e
pagina 6 di 9 corpo, utilizzando strumenti e tecniche specifiche nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di igiene personale e sugli ambienti di lavoro e di sicurezza".
Giova a tale proposito rappresentare che la suddetta lavoratrice nel periodo dal 20/10/2014 al 19/05/2016 ha frequentato il corso dal titolo "ESTETISTA1- Percorso biennale di Qualifica
Professionale per abilitazione al lavoro dipendente', riconosciuto dalla Regione Umbria, della durata di 1800 ore, sostenendo altresì l'esame di abilitazione professionale con esito positivo.
L'attestato di Qualifica professionale di "Estetista Dipendente", conseguito al termine del biennio consente di esercitare la professione presso terzi (lavoro dipendente) in tutti paesi della comunità europea (presso un centro estetico, un centro benessere/SPA, un nail center, una farmacia etc).
Si rileva, peraltro, che durante il biennio dì formazione la sig.ra ha svolto tirocinio Parte_3 curriculare presso la . Parte_2
Da ultimo, si rappresenta che in data 11/11/2017, ovvero tre giorni dopo la scadenza del tirocinio extracurriculare, la predetta lavoratrice è stata assunta a tempo determinato fino al
31/12/2017 e, successivamente, tale contratto, implicante l'attribuzione alla lavoratrice della qualifica di estetista 5° livello, part time 15 ore settimanali, è stato prorogato al 31/03/2018.
Dato l'excursus formativo della sig.ra si evidenzia l'incongruenza logica e Parte_3 fattuale che ha condotto alla costituzione di un tirocinio finalizzato alla formazione di una figura professionale di fatto già compiuta e certificata attraverso l'apposito diploma biennale di Qualifica professionale di "Estetista Dipendente.
In altre parole, ciò che è assente nella fattispecie de qua è la causa concreta del negozio di tirocinio dal momento che per il percorso professionale svolto e per il bagaglio delle Pt_3 conoscenze acquisite all'atto della conclusione della convenzione formativa, risultava già possesso delle conoscenze che la convenzione era destinata a conferirle.
Pertanto nel caso di specie non si ravvisa la finalità formativa volta alla valorizzazione professionale sottesa al tirocinio quanto piuttosto si evidenzia una finalità elusiva di trattamenti normativi e retributivi più favorevoli alla lavoratrice di fatto tenuta in una zona
d'ombra e di latente precariato.
Le argomentazioni sopra esposte riconducono l'apporto lavorativo prestato dalla sig.ra Pt_3
all'interno del centro estetico nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato,
[...] Parte_2 orario full-time, dal 09/05/2017 al 08/11/2017, qualifica estetista V livello.
Tale impostazione sembra avvalorata dalle risultanze istruttorie che hanno evidenziato come durante il periodo di tirocinio ovvero dal 09/05/2017 al 08/011/2017, la predetta lavoratrice abbia di fatto osservato un orario di lavoro predeterminato, ha svolto in autonomia le attività pagina 7 di 9 di estetica sotto la supervisione del direttore tecnico del centro sig.ra ha Parte_1 effettuato trattamenti estetici, preso appuntamenti con i clienti alla pari delle colleghe di lavoro.”.
In pratica gli accertatori non avrebbero ravvisato sussistente la finalità formativa del tirocinio volta alla valorizzazione professionale della sig.ra ma la diversa finalità elusiva di Pt_3 trattamenti normativi e retributivi più favorevoli.
Sulla predetta “opinione”, avvalorata dalle risultanze istruttorie, gli accertatori avevano dunque fondato la convinzione che il rapporto che legava la tirocinante con il centro estetico dovesse ricondursi nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato. Parte_2
Non può tuttavia che rilevarsi come, nel caso di specie, non sussistevano preclusioni di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, che avrebbero impedito alla tirocinante di accedere a tale percorso formativo, visto che era in possesso dei requisiti previsti dal relativo bando, peraltro finalizzato alla successiva assunzione, come nei fatti avvenuto ed è dunque evidente che si era trattato semplicemente di una autonoma valutazione degli accertatori e null'altro.
È del resto certo che le caratteristiche curriculari della sig.ra erano idonee a Pt_3 consentirle l'accesso al percorso di tirocinio extracurriculare di sei mesi di cui alla lettera B) della Determinazione Dirigenziale n. 7328 del 2016 Regione Umbria BUR n. 38/2016.
Inoltre, alla conclusione del percorso formativo la stessa è stata effettivamente assunta, seppure a tempo parziale, dalla società ricorrente, dimostrando in tal modo che il bando del
2016 aveva raggiunto lo scopo per il quale era stato emanato e cioè quello di favorire, mediante la concessione di incentivi, l'assunzione dei tirocinanti.
Il motivo di ricorso appena esaminato deve ritenersi fondato e tale da far ritenere assorbiti tutti gli altri proposti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 624/21 prot.
n. 30167 del 16.12.21 emessa nei confronti di e della società Parte_1 Parte_2 dall;
Controparte_1
pagina 8 di 9 − pone a carico della parte resistente le spese di lite, che qui si liquidano, in favore della parte ricorrente, nella misura di €. 43,00 per spese ed € 600,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 3 marzo 2025
Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 315/2022 tra e Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 3 marzo 2025 ad ore 12,53 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per e l'avv. CENCETTI ELISABETTA la quale si riporta Parte_1 Parte_2 integralmente ai propri scritti difensivi e conclusioni contestando in toto le avverse deduzioni.
Per l'avv. GIOMMINI FEDERICA Controparte_1 la quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,53, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, riportata in allegato.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 3 marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 315/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in AS UM (PG), Via Bevagna, n.34, in proprio e nella sua qualità di socio amministratore e legale rappresentante della P.I. con sede in Via delle Querce, n. Parte_2 P.IVA_1
15/17, AS UM (PG) elettivamente domiciliate in , Largo Cacciatori delle Alpi, n. CP_1
8 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Cencetti, che le rappresenta e difende, giusta procura speciale apposta su foglio separato.
Ricorrenti
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega rilasciata con atto separato.
Resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art.
6 - D. Lgs. 150/2011
Fatto.
Con ricorso depositato il 21 gennaio 2022, la sig.ra , in proprio e nella sua Parte_1 qualità di socio amministratore e legale rappresentante della ha proposto Parte_2
pagina 2 di 9 opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 624/21 prot. n. 30167 del 16.12.21, notificata in data 23/12/2021, con la quale l di ingiungeva loro il Controparte_1 CP_1 pagamento della complessiva somma di euro 350,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad euro 26,95 per spese di notifica, rassegnando le seguenti conclusioni: “… reiectis contrariis, in via preliminare disporre la sospensione della esecutività dell'ordinanza- ingiunzione opposta, e nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione PG00000/2018-
237-01 del 2/2/2018 per insufficienti motivazioni e insufficiente indicazione delle fonti di prova, carenze tali da compromettere la possibilità di piena difesa, con conseguente nullità e/o illegittimità e/o annullabilità anche della successiva ordinanza ingiunzione prot. 30167 del
16/12/2021 n. 624/21, così come di ogni atto ad essa presupposto, connesso e/o collegato;
- accertata e dichiarata la genuinità del rapporto di tirocinio extracurriculare intercorso tra la
e la Sig.ra e la conseguente inesistenza di un rapporto di lavoro Parte_2 Parte_3 subordinato tra le stesse nel periodo 9/5/2017 – 8/11/2017, dichiarare la inesistenza e/o nullità
e/o invalidità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o infondatezza nel merito della ordinanza-ingiunzione emessa dall di Prot. Controparte_1 CP_1
30167 del 16/12/2021 n.624/21 e, per l'effetto, revocarla e dichiararla inesistente e/o nulla e/o invalida e/o illegittima e/o inefficace e, comunque, annullarla e/o revocarla perché infondata ed ingiusta, così come ogni atto ad essa presupposto, connesso e/o collegato e, per l'effetto, dichiarare come non dovute e non applicabili le sanzioni pecuniarie ivi contenute;
- In via subordinata accertare e dichiarare il difetto dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della L. 689 del 1981 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o annullare il verbale unico di accertamento e notificazione PG00000/2018-237-01 del 2/2/2018
e la successiva ordinanza ingiunzione Prot. 30167 del 16/12/2021 n.624/21 e dichiarare pertanto non dovute le sanzioni ivi comminate;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
La violazione accertata con il verbale conclusivo di accertamento e notificazione n.
PG00000/2018-237-01 del 2/2/2018, era riferita alla mancata consegna alla sig.ra Pt_3
, della lettera di assunzione ed alla omessa comunicazione al servizio competente
[...] dell'esatta tipologia contrattuale della lavoratrice nel periodo maggio-novembre 2017, sul presupposto che la frequenza ad un precedente percorso formativo presso la Leo School
pagina 3 di 9 Snc, sarebbe stata ostativo all'accesso ad un ulteriore tirocinio extracurriculare effettuato dalla presso la Pt_3 Parte_2
Nel medesimo verbale, notificato in data 7.2.18 e 16.2.18 rispettivamente alla società e alla incolpata, anch'esso aggetto del presente gravame, l' aveva anche provveduto CP_1
a riqualificare il rapporto di tirocinio extracurriculare della in rapporto subordinato, dal Pt_3
9.5.17 all'8.11.17 con orario full time e con qualifica di estetista V livello.
Esperite le facoltà di presentazione degli scritti difensivi ex art. 18 della L. 689/81, di richiesta di audizione, di ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, di accesso agli atti, il procedimento si concludeva con l'emanazione dell'Ordinanza di ingiunzione opposta che CP_ derubricava la violazione riferita alla mancata comunicazione all' delle denunce nominative degli assicurati con dati esatti, mentre venivano confermate le seguenti violazioni:
“1) Art. 4 bis primo periodo comma 2 D. Lgs. 181/00 come mod. dall'art. 6 comma 1 D. Lgs.
297/02 e succ. mod. dalla L. 183/10: punto 1) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver consegnato, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, una lettera di assunzione contenente gli esatti dati occupazionali alla sig.ra ("Assisi 22/10/88") Parte_3
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 250 a € 1500 per ciascun lavoratore interessato, art.
19, comma 2, D. Lgs. 276/2003);
2) Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D. L. n. 510/1996, conv, con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006, come modificato dalla legge n.
183/2010, come modificato dal D. L. n. 16/2012, conv. con modificazioni dalla L. n. 44/2012 - comunicazione preventiva di assunzione: punto 2) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver comunicato al Servizio competente l'esatta tipologia contrattuale della stessa lavoratrice per il periodo maggio-novembre 2017 (sanzione pecuniaria amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore interessato, art. 19, comma 3, D. Lgs. 276/2003)”.
La parte ricorrente proponeva i seguenti motivi di ricorso:
1) la violazione dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 124 del 2004 e la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione posto alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta;
2) la carenza di motivazione e l'omessa valutazione scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81;
3) l'Infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria per errata ed infondata riqualificazione del rapporto di tirocinio extracurriculare tra la ed in Parte_2 Parte_3 rapporto di lavoro subordinato. pagina 4 di 9 4) in via subordinata la sussistenza della buona fede.
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, contestava in toto le avverse deduzioni e concludeva a sua volta come di seguito: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata nel ricorso di accertamento e dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione n. PG00000/2018-237-01 del 2/2/2018 con conseguente soccombenza,
- ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 624/21 prot. n. 30167 del 16.12.21 resa nei confronti di e della società e gli atti pregressi, in Parte_1 Parte_2 quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorali come per legge ai sensi
e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …. ".
La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, è stata rinviata all'odierna udienza, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa ex art. 429 c.p.c. come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi indicati di seguito.
Conviene affrontare per primo il terzo motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente contesta nel merito la fondatezza della avversa pretesa sanzionatoria, deducendo la validità del tirocinio extracurriculare di sei mesi, 40 ore settimanali ed orario dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, intercorso tra la Sig.ra e la soc. Parte_3 ulla base della convenzione di tirocinio del 13.1.17, stipulata tra la società Pt_2 [...]
e la e del progetto di tirocinio, risultando la tirocinante, Controparte_4 Parte_2 inoccupata, al di fuori di percorsi di istruzioni e formazione, con età compresa tra i 15 e i 19 anni.
Tali caratteristiche avevano fatto sì che la tirocinante potesse accedere al percorso di cui alla lettera B) della Determinazione Dirigenziale n. 7328 del 2016 Regione Umbria BUR n.
38/2016, di tirocinio extracurriculare di sei mesi.
Diversamente poi da quanto sostenuto dagli accertatori, l'aver già svolto un precedente percorso formativo presso la non poteva ritenersi ostativo all'accesso al CP_5
pagina 5 di 9 successivo tirocinio, non avendo completato tutto il percorso richiesto dalla L. n. 1 del 1990 per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, avendo solo svolto il corso biennale in esito al quale aveva ottenuto l'attestazione per svolgere il lavoro dipendente.
Deduceva inoltre la parte che la formazione, informale e formale, acquisita con il tirocinio costituiva un valore aggiunto a completamento della professionalità acquisita, come da giurisprudenza di merito citata.
Inoltre, la modulistica vietava solo la realizzazione di più di un tirocinio extracurriculare con lo stesso tirocinante e dunque neppure il fatto di aver svolto durante il biennio 2014/2016 tirocinio curriculare/stage presso la costituiva impedimento all'instaurazione del Pt_2 tirocinio extracurriculare.
Né l'attivazione del tirocinio costituiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, non ricorrendo i presupposti enucleati dalla circ. n. 8 del 2018, pur successiva ai fatti dei quali si tratta, per la riqualificazione del tirocinio.
L'azienda avrebbe inoltre operato dopo aver ricevuto rassicurazioni sulla possibilità del tirocinio da parte dell'ente accreditato.
Ciò premesso va detto che dal verbale di accertamento né, tantomeno, dalla O.I. opposta,
è dato in alcun modo apprendere quale specifica norma avrebbe impedito alla lavoratrice di accedere al percorso formativo per cui è causa.
Si desume infatti dal verbale (l'O.I. opposta non ne fa alcun cenno) che: “Al momento dell'accesso ispettivo la lavoratrice sopra generalizzata è risultata inserita nella compagine aziendale dell'Estetica Gabel srls in forza di un tirocinio extracurricolare, ex L.R. n. 17/2013, siglato tra la Zefiro Sistemi e Formazione srl in qualità di soggetto promotore e la predetta società in qualità di soggetto ospitante.
Il predetto tirocinio, della durata di sei mesi, è stato attivato in data 09/05/2017 e si è concluso in data 08/11/2017. Nel suddetto arco temporale la sig.ra ha svolto un Parte_3 orario settimanale di 40 ore, dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19.00.
Il percorso formativo svolto, stando alla lettera del relativo progetto allegato alla convenzione di tirocinio, ha avuto quale finalità quella di "formare una figura professionale in uscita in grado di svolgere le mansioni di estetista".
Ebbene, stando sempre alla lettera del predetto progetto di formazione, tale finalità sarebbero state conseguite "...collaborando nei servizi di trattamento estetico su viso e
pagina 6 di 9 corpo, utilizzando strumenti e tecniche specifiche nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di igiene personale e sugli ambienti di lavoro e di sicurezza".
Giova a tale proposito rappresentare che la suddetta lavoratrice nel periodo dal 20/10/2014 al 19/05/2016 ha frequentato il corso dal titolo "ESTETISTA1- Percorso biennale di Qualifica
Professionale per abilitazione al lavoro dipendente', riconosciuto dalla Regione Umbria, della durata di 1800 ore, sostenendo altresì l'esame di abilitazione professionale con esito positivo.
L'attestato di Qualifica professionale di "Estetista Dipendente", conseguito al termine del biennio consente di esercitare la professione presso terzi (lavoro dipendente) in tutti paesi della comunità europea (presso un centro estetico, un centro benessere/SPA, un nail center, una farmacia etc).
Si rileva, peraltro, che durante il biennio dì formazione la sig.ra ha svolto tirocinio Parte_3 curriculare presso la . Parte_2
Da ultimo, si rappresenta che in data 11/11/2017, ovvero tre giorni dopo la scadenza del tirocinio extracurriculare, la predetta lavoratrice è stata assunta a tempo determinato fino al
31/12/2017 e, successivamente, tale contratto, implicante l'attribuzione alla lavoratrice della qualifica di estetista 5° livello, part time 15 ore settimanali, è stato prorogato al 31/03/2018.
Dato l'excursus formativo della sig.ra si evidenzia l'incongruenza logica e Parte_3 fattuale che ha condotto alla costituzione di un tirocinio finalizzato alla formazione di una figura professionale di fatto già compiuta e certificata attraverso l'apposito diploma biennale di Qualifica professionale di "Estetista Dipendente.
In altre parole, ciò che è assente nella fattispecie de qua è la causa concreta del negozio di tirocinio dal momento che per il percorso professionale svolto e per il bagaglio delle Pt_3 conoscenze acquisite all'atto della conclusione della convenzione formativa, risultava già possesso delle conoscenze che la convenzione era destinata a conferirle.
Pertanto nel caso di specie non si ravvisa la finalità formativa volta alla valorizzazione professionale sottesa al tirocinio quanto piuttosto si evidenzia una finalità elusiva di trattamenti normativi e retributivi più favorevoli alla lavoratrice di fatto tenuta in una zona
d'ombra e di latente precariato.
Le argomentazioni sopra esposte riconducono l'apporto lavorativo prestato dalla sig.ra Pt_3
all'interno del centro estetico nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato,
[...] Parte_2 orario full-time, dal 09/05/2017 al 08/11/2017, qualifica estetista V livello.
Tale impostazione sembra avvalorata dalle risultanze istruttorie che hanno evidenziato come durante il periodo di tirocinio ovvero dal 09/05/2017 al 08/011/2017, la predetta lavoratrice abbia di fatto osservato un orario di lavoro predeterminato, ha svolto in autonomia le attività pagina 7 di 9 di estetica sotto la supervisione del direttore tecnico del centro sig.ra ha Parte_1 effettuato trattamenti estetici, preso appuntamenti con i clienti alla pari delle colleghe di lavoro.”.
In pratica gli accertatori non avrebbero ravvisato sussistente la finalità formativa del tirocinio volta alla valorizzazione professionale della sig.ra ma la diversa finalità elusiva di Pt_3 trattamenti normativi e retributivi più favorevoli.
Sulla predetta “opinione”, avvalorata dalle risultanze istruttorie, gli accertatori avevano dunque fondato la convinzione che il rapporto che legava la tirocinante con il centro estetico dovesse ricondursi nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato. Parte_2
Non può tuttavia che rilevarsi come, nel caso di specie, non sussistevano preclusioni di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, che avrebbero impedito alla tirocinante di accedere a tale percorso formativo, visto che era in possesso dei requisiti previsti dal relativo bando, peraltro finalizzato alla successiva assunzione, come nei fatti avvenuto ed è dunque evidente che si era trattato semplicemente di una autonoma valutazione degli accertatori e null'altro.
È del resto certo che le caratteristiche curriculari della sig.ra erano idonee a Pt_3 consentirle l'accesso al percorso di tirocinio extracurriculare di sei mesi di cui alla lettera B) della Determinazione Dirigenziale n. 7328 del 2016 Regione Umbria BUR n. 38/2016.
Inoltre, alla conclusione del percorso formativo la stessa è stata effettivamente assunta, seppure a tempo parziale, dalla società ricorrente, dimostrando in tal modo che il bando del
2016 aveva raggiunto lo scopo per il quale era stato emanato e cioè quello di favorire, mediante la concessione di incentivi, l'assunzione dei tirocinanti.
Il motivo di ricorso appena esaminato deve ritenersi fondato e tale da far ritenere assorbiti tutti gli altri proposti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 624/21 prot.
n. 30167 del 16.12.21 emessa nei confronti di e della società Parte_1 Parte_2 dall;
Controparte_1
pagina 8 di 9 − pone a carico della parte resistente le spese di lite, che qui si liquidano, in favore della parte ricorrente, nella misura di €. 43,00 per spese ed € 600,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 3 marzo 2025
Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
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