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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 24 gennaio 2025
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Parte_1
Martucci come da mandato in atti contro
. in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato nonchè
Controparte_2
nonchè
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2022 il sig. conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Lecce, – quale incaricato della Controparte_3
Riscossione, nonché il , quale ente impositore - al fine di ottenere Controparte_2
l'annullamento dell'avviso di intimazione n. 05920229004475509000 notificato il 27/07/2022
relativamente alle cartelle di pagamento: n 05920090028732475000, 05920090028732576000, 05920110031990168000, 05920120022205541000, 05920130008483168000,
05920130021484063000, 05920130026109706000, 0592013002610807000,
05920150021573082000, 05920150024422324000, 05920160010238890000,
05920160022353558000, 05920160022353457000, 05920180000170491000, nonché le cartelle di pagamento 05920200006432185000 e 05920200019945388000.
Con comparsa di risposta del 03.03.2023 si costituiva in giudizio per CP_4
contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Dichiarata la contumacia del , le parti precisavano le Controparte_2
conclusioni e la causa veniva discussa oralmente.
Parte attrice lamenta l'illegittimità della pretesa contestando:
Nullità degli atti per assenza di titolo esecutivo;
intervenuta prescrizione del credito azionato;
decadenza del diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
In sede di prima udienza di trattazione e successivamente con la memoria n. 1 ex art. 183
6 ° comma c.p.c., il ha dichiarato di disconoscere la conformità agli originali degli Parte_2
allegati prodotti nel fascicolo dell'opposta di cui al sub 1) 2) 5) 9) 10) 11) 12) 13) 16) 20) e 21) in quanto tutti documenti sprovvisti di data certa, nonché ha dichiarato di disconoscere gli allegati di cui al sub 3) 6) 10) 11) 12) 13) 14) 15) attesa l'assenza di un timbro riportante la data certa e la presenza di correzioni sulle date di notifica e deposito presso la casa Comunale.
Le copie fotostatiche o fotografiche di documento hanno, a norma dell'art. 2719 c.c., lo stesso valore probatorio degli originali quando la loro conformità a questi è attestata dal pubblico ufficiale ovvero non è espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte. Con la conseguenza che, in caso di disconoscimento della copia non autenticata, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentanti né dell'esistenza stessa della scrittura riprodotta,
dovendo i medesimi essere autonomamente dimostrati dalla parte che ha prodotto in giudizio la
2 copia disconosciuta, nei modi consentiti dalla legge. Cass. 16.10.2001 n. 12598.
Ai sensi dell'art. 2719 c.c., il disconoscimento della conformità all'originale non esclude il valore della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrare la conformità
all'originale. Cass. Civi. N. 2590 02.02.2009.
Tornando al caso in esame, l'opponente ha tempestivamente e in modo formale disconosciuto la conformità all'originale dei documenti – relata di notifica e avvisi di ricevimento inerenti le cartelle di pagamento oggetto di giudizio –
Ne consegue che, in assenza di attestazione, da parte dell'agente di riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali, nonché in assenza di produzione in giudizio dell'originale degli stessi, non può essere riconosciuta efficacia probatoria alle copie prodotte ed offerte alla valutazione del giudicante.
L'esito del giudizio e la particolare natura della controversia trattata, inducono il Giudicante
a compensare le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice
Onorario Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la intimazione di pagamento n.
05920229004475509000 notificato il 27/07/2022 e delle sottese cartelle di pagamento nonché delle cartelle di pagamento n. 05920200006432185000 e
05920200019945388000.
1) Spese di lite compensate
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Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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