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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9018 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/08/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la separazione personale fra i ORi e Parte_1 [...]
, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Quartu Sant'Elena, trascritto nei registri dello stato civile di detto comune dell'anno 1998 - Parte II - Serie A - Atto n. 37, del 16/05/1998, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale dello stato civile di detto Comune le annotazioni di legge.
B) Per addivenire alla completa definizione dei rapporti economico patrimoniali tra loro esistenti, reciprocamente satisfattiva, i coniugi così stabiliscono concordemente:
1) la casa coniugale sita nel Comune di Quartucciu (CA) alla Via Pertini, n. 56, composto da appartamento e cantina (meglio distinta FG. 10, mapp. 1706, sub. 265, cat. A/2, vani 5,5, classe 4, mq 124, rendita euro € 369,27 e FG. 10, mapp. 1706 sub. 92, piano S1, cat. C/2, classe 4, mq 13, rendita euro 21,48, Rogito Notaio in data 30/01/2020, Rep. n. 81453 Volume n. 31352, reg. Per_1 in Cagliari il 03/02/2020 n. 1827 Serie 1T), attualmente in comproprietà tra i coniugi al 50%, resta nella piena disponibilità e proprietà della GN
. Pt_1
Pag. 2 di 6 Infatti, il OR con la sottoscrizione del presente atto, si Parte_2 impegna ed obbliga a cedere, alla GN che sin d'ora Parte_1 accetta, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Quartucciu (CA) alla Via Pertini, n. 56, sopra meglio individuato, da trasferirsi con atto notarile da rogitare entro e non oltre il 30/01/2026.
Conseguentemente, la GN acquisterà la proprietà piena ed Parte_1 esclusiva al 100% del suddetto immobile.
Al suddetto immobile le parti attribuiscono concordemente il valore complessivo di € 260.000,00, comprensivo delle spese e degli oneri sostenuti per la sua ristrutturazione, pertanto il 50% della quota viene concordemente determinato in € 130.000,00.
2) Per l'immobile sito in Villasimius (CA) Via Dei Lentischi, n. 25 (meglio distinto Catasto Urbano FG. 23, mapp. 3199, sub. 11, cat A2, classe 6, vani
3), oltre posto auto (FG. 23, mapp. 3199, sub. 136, cat C/6, classe 2, mq 15), i coniugi prevedono due possibili soluzioni:
a) l'immobile identificato viene posto in vendita alla data odierna per € 180.000,00 ed il ricavato verrà ripartito tra i coniugi al 50%;
b) qualora l'immobile non venisse venduto, resterà nella piena disponibilità e proprietà del Sig. e le parti attribuiscono concordemente Pt_2 all'immobile il valore complessivo onnicomprensivo di € 160.000,00.
In questo caso, la GN si impegna ed obbliga a cedere, Parte_1 al OR che sin d'ora accetta, la propria quota di Parte_2 proprietà pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Villasimius (CA) Via Dei Lentischi, n. 25, sopra meglio individuato, da trasferirsi con atto notarile da rogitare entro e non oltre il 30/05/2026 e comunque contestualmente alla vendita dell'immobile di Solanas.
Conseguentemente, il OR acquisterà la proprietà Parte_2 piena ed esclusiva al 100% del suddetto immobile.
3) Con riferimento all'Immobile sito in Sinnai Loc. Solanas, Via Dei Gigli, n. 13, PT (meglio distinto Catasto Fabbricati del Comune di Sinnai FG. 84 Part. 534 sub. 9) acquistato dalla GN come bene personale ma con Pt_1 proventi di entrambi i coniugi, le parti convengono e concordano che verrà alienato;
il valore è stato stimato in € 170,000,00.
Le parti danno atto di aver ricevuto per detto immobile una proposta d'acquisto in data 13/10/2025 per € 165.000,00, subordinata all'ottenimento di un mutuo da parte del proponente acquirente.
In ogni caso, qualora tale proposta d'acquisto non dovesse per qualsiasi motivo condurre alla vendita, le parti si impegnano ed obbligano a riproporre in vendita l'immobile senza ritardo e comunque entro il 01/06/2026.
Pag. 3 di 6 Il ricavato dalla vendita al netto delle spese ad essa connesse verrà ripartito tra i coniugi al 50%.
4) Quanto agli immobili rispettivamente intestati alla GN , Parte_1 sito in Quartu Sant'Elena, Via Manin, n. 38 ed all'immobile intestato al OR , siti in Quartu Sant'Elena, Via Rattazzi, n. 59, Parte_2 come sopra meglio identificati in premessa, entrambi ristrutturati in costanza di matrimonio con fondi comuni agli istanti, le parti concordemente riconoscono che nulla sia dovuto da ciascuno all'altro coniuge a qualunque titolo e/o ragione, rientrando tale decisione nell'ambito della concorde definizione di tutti i loro reciproci e rispettivi rapporti economico patrimoniali relativi a detti immobili.
C) Per tutto quanto dettagliato al superiore punto B1) a definizione definitiva dei loro rapporti economico patrimoniali fino ad oggi esistiti e per la regolazione complessiva delle reciproche cessioni concordate come sopra, nell'ipotesi prevista al superiore punto 2b) di cessione della quota pari al 50% dell'immobile di Villasimius quantificata in € 80.000,00 al OR la Pt_2
GN si impegna ed obbliga a corrispondere al OR Parte_1 [...]
che sin d'ora accetta, la complessiva somma di € 50.000,00 (euro Parte_2 cinquantamila/00) senza interessi, entro e non oltre il 01/06/2026 e comunque contestualmente alla vendita dell'immobile di Solanas;
mentre nell'ipotesi prevista al punto 2a) la GN si impegna ed obbliga a Parte_1 corrispondere al OR che sin d'ora accetta, la Parte_2 complessiva somma di € 130.000,00 di cui € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) senza interessi, entro e non oltre il 01/06/2026 e comunque contestualmente alla vendita dell'immobile di Solanas ed il restante saldo di € 80.000,00 alla vendita dell'immobile di Villasimius.
D) I coniugi, nell'ambito della regolamentazione e definizione dei rapporti economico patrimoniale tra loro intercorrenti, concordano e statuiscono che si faranno carico di pagare al 50% ciascuno, i seguenti debiti contratti durante la vita familiare e comunque a loro imputabili fino al 31/12/2025, prelevando dalle somme disponibili presenti nei c/c Banco di Sardegna n. 70676703 intestato alla GN (nel quale sono presenti fondi comuni), c/c Banco di Parte_1
Sardegna n. 70784812 cointestato ai coniugi, conto Hype intestato Parte_1
(con fondi di entrambi i coniugi) e libretto postale n. 1859557 cointestato tra i coniugi:
- spese per il rifacimento della facciata relativa alla casa coniugale per la quale residua da corrispondere a saldo la somma di € 15.000,00;
- bolli auto Porsche e Mini pregressi e comunque dovuti fino al 31/12/2025;
- IMU dovuta fino al 31/12/2025 per le proprietà immobiliari elencate al superiore punto B) e comunque maturata fino alla vendita degli stessi;
- imposte sui redditi di entrambi da dichiarare nel 2025 relativo all'anno 2024 che verrà quantificato nel corso 2026, secondo le scadenze fiscali;
Pag. 4 di 6 - le rate relative all'acquisto del telefono cellulare del figlio per un Per_2 totale di € 1.300,00 (euro milletrecento/00).
Precisato quanto sopra, i coniugi convengono altresì che:
- il signor autorizza la GN , sin d'ora e Parte_2 Parte_1 comunque entro il 01/06/2026, a trattenere in proprio favore dal conto Banco di Sardegna n. 70676703 la somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) ricevuta dalla signora in eredità dalla propria famiglia d'origine; Pt_1
- il resto delle somme presenti su tutti i conti elencati verranno impiegate per consentire l'estinzione delle pendenze economiche familiari maturate fino al 31/12/2025 e comunque fino alla loro naturale scadenza sopra dettagliate;
- solo dopo aver adempiuto ai pagamenti di cui sopra, l'eventuale residuo attivo presente sui suddetti conti verrà suddiviso al 50% tra i coniugi al netto delle eventuali spese di chiusura conto.
E) In merito alle due autovetture intestate al OR , acquistate Parte_2 durante il matrimonio, le parti concordano che:
- l'autoveicolo Porsche tg. FS341HE venga posto in vendita entro il 31/12/2025 e frattanto resterà in uso esclusivo alla GN;
all'esito Pt_1 della vendita il ricavato verrà ripartito al 50% tra i coniugi;
- l'autovettura Mini tg. CB727LT resta nella proprietà e in uso esclusivo al OR Pt_2
F) Il figlio minore , di anni diciassette, è affidato congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, che di comune accordo provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento assumendo concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse per lui, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte religiose, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
I genitori potranno, invece, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le sole questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore con il quale il minore si troverà in quel momento.
vivrà prevalentemente presso la madre in Quartucciu (CA), nella Via Per_2
Pertini n. 56, e presso di lei conserverà la residenza anche ai fini anagrafici.
Il padre potrà vedere e trascorrere con il figlio momenti di vita, che verranno tra loro autonomamente stabiliti in ragione dell'età del figlio.
G) Il signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Pt_2
, corrisponderà alla signora la somma mensile di € 400,00 (euro Per_2 Pt_1 quattrocento/00) entro il giorno 10 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il protocollo CNF che fa parte integrante del presente accordo, che le
Pag. 5 di 6 parti dichiarano di conoscere ed accettare e che viene allegato al presente ricorso.
H) I coniugi con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano ed obbligano all'adempimento di tutte le condizioni concordate in esso contenute, dichiarando espressamente di ritenersi pienamente soddisfatti e di aver risolto con esso, definitivamente, ogni questione economico patrimoniale tra loro esistente.
I) Il OR con la sottoscrizione del presente accordo si impegna ed Pt_2 obbliga a lasciare la casa coniugale entro e non oltre 01/06/2026, contribuendo alle spese pro quota relative alla sua permanenza nell'immobile.
J) I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9018 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/08/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la separazione personale fra i ORi e Parte_1 [...]
, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Quartu Sant'Elena, trascritto nei registri dello stato civile di detto comune dell'anno 1998 - Parte II - Serie A - Atto n. 37, del 16/05/1998, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale dello stato civile di detto Comune le annotazioni di legge.
B) Per addivenire alla completa definizione dei rapporti economico patrimoniali tra loro esistenti, reciprocamente satisfattiva, i coniugi così stabiliscono concordemente:
1) la casa coniugale sita nel Comune di Quartucciu (CA) alla Via Pertini, n. 56, composto da appartamento e cantina (meglio distinta FG. 10, mapp. 1706, sub. 265, cat. A/2, vani 5,5, classe 4, mq 124, rendita euro € 369,27 e FG. 10, mapp. 1706 sub. 92, piano S1, cat. C/2, classe 4, mq 13, rendita euro 21,48, Rogito Notaio in data 30/01/2020, Rep. n. 81453 Volume n. 31352, reg. Per_1 in Cagliari il 03/02/2020 n. 1827 Serie 1T), attualmente in comproprietà tra i coniugi al 50%, resta nella piena disponibilità e proprietà della GN
. Pt_1
Pag. 2 di 6 Infatti, il OR con la sottoscrizione del presente atto, si Parte_2 impegna ed obbliga a cedere, alla GN che sin d'ora Parte_1 accetta, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Quartucciu (CA) alla Via Pertini, n. 56, sopra meglio individuato, da trasferirsi con atto notarile da rogitare entro e non oltre il 30/01/2026.
Conseguentemente, la GN acquisterà la proprietà piena ed Parte_1 esclusiva al 100% del suddetto immobile.
Al suddetto immobile le parti attribuiscono concordemente il valore complessivo di € 260.000,00, comprensivo delle spese e degli oneri sostenuti per la sua ristrutturazione, pertanto il 50% della quota viene concordemente determinato in € 130.000,00.
2) Per l'immobile sito in Villasimius (CA) Via Dei Lentischi, n. 25 (meglio distinto Catasto Urbano FG. 23, mapp. 3199, sub. 11, cat A2, classe 6, vani
3), oltre posto auto (FG. 23, mapp. 3199, sub. 136, cat C/6, classe 2, mq 15), i coniugi prevedono due possibili soluzioni:
a) l'immobile identificato viene posto in vendita alla data odierna per € 180.000,00 ed il ricavato verrà ripartito tra i coniugi al 50%;
b) qualora l'immobile non venisse venduto, resterà nella piena disponibilità e proprietà del Sig. e le parti attribuiscono concordemente Pt_2 all'immobile il valore complessivo onnicomprensivo di € 160.000,00.
In questo caso, la GN si impegna ed obbliga a cedere, Parte_1 al OR che sin d'ora accetta, la propria quota di Parte_2 proprietà pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Villasimius (CA) Via Dei Lentischi, n. 25, sopra meglio individuato, da trasferirsi con atto notarile da rogitare entro e non oltre il 30/05/2026 e comunque contestualmente alla vendita dell'immobile di Solanas.
Conseguentemente, il OR acquisterà la proprietà Parte_2 piena ed esclusiva al 100% del suddetto immobile.
3) Con riferimento all'Immobile sito in Sinnai Loc. Solanas, Via Dei Gigli, n. 13, PT (meglio distinto Catasto Fabbricati del Comune di Sinnai FG. 84 Part. 534 sub. 9) acquistato dalla GN come bene personale ma con Pt_1 proventi di entrambi i coniugi, le parti convengono e concordano che verrà alienato;
il valore è stato stimato in € 170,000,00.
Le parti danno atto di aver ricevuto per detto immobile una proposta d'acquisto in data 13/10/2025 per € 165.000,00, subordinata all'ottenimento di un mutuo da parte del proponente acquirente.
In ogni caso, qualora tale proposta d'acquisto non dovesse per qualsiasi motivo condurre alla vendita, le parti si impegnano ed obbligano a riproporre in vendita l'immobile senza ritardo e comunque entro il 01/06/2026.
Pag. 3 di 6 Il ricavato dalla vendita al netto delle spese ad essa connesse verrà ripartito tra i coniugi al 50%.
4) Quanto agli immobili rispettivamente intestati alla GN , Parte_1 sito in Quartu Sant'Elena, Via Manin, n. 38 ed all'immobile intestato al OR , siti in Quartu Sant'Elena, Via Rattazzi, n. 59, Parte_2 come sopra meglio identificati in premessa, entrambi ristrutturati in costanza di matrimonio con fondi comuni agli istanti, le parti concordemente riconoscono che nulla sia dovuto da ciascuno all'altro coniuge a qualunque titolo e/o ragione, rientrando tale decisione nell'ambito della concorde definizione di tutti i loro reciproci e rispettivi rapporti economico patrimoniali relativi a detti immobili.
C) Per tutto quanto dettagliato al superiore punto B1) a definizione definitiva dei loro rapporti economico patrimoniali fino ad oggi esistiti e per la regolazione complessiva delle reciproche cessioni concordate come sopra, nell'ipotesi prevista al superiore punto 2b) di cessione della quota pari al 50% dell'immobile di Villasimius quantificata in € 80.000,00 al OR la Pt_2
GN si impegna ed obbliga a corrispondere al OR Parte_1 [...]
che sin d'ora accetta, la complessiva somma di € 50.000,00 (euro Parte_2 cinquantamila/00) senza interessi, entro e non oltre il 01/06/2026 e comunque contestualmente alla vendita dell'immobile di Solanas;
mentre nell'ipotesi prevista al punto 2a) la GN si impegna ed obbliga a Parte_1 corrispondere al OR che sin d'ora accetta, la Parte_2 complessiva somma di € 130.000,00 di cui € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) senza interessi, entro e non oltre il 01/06/2026 e comunque contestualmente alla vendita dell'immobile di Solanas ed il restante saldo di € 80.000,00 alla vendita dell'immobile di Villasimius.
D) I coniugi, nell'ambito della regolamentazione e definizione dei rapporti economico patrimoniale tra loro intercorrenti, concordano e statuiscono che si faranno carico di pagare al 50% ciascuno, i seguenti debiti contratti durante la vita familiare e comunque a loro imputabili fino al 31/12/2025, prelevando dalle somme disponibili presenti nei c/c Banco di Sardegna n. 70676703 intestato alla GN (nel quale sono presenti fondi comuni), c/c Banco di Parte_1
Sardegna n. 70784812 cointestato ai coniugi, conto Hype intestato Parte_1
(con fondi di entrambi i coniugi) e libretto postale n. 1859557 cointestato tra i coniugi:
- spese per il rifacimento della facciata relativa alla casa coniugale per la quale residua da corrispondere a saldo la somma di € 15.000,00;
- bolli auto Porsche e Mini pregressi e comunque dovuti fino al 31/12/2025;
- IMU dovuta fino al 31/12/2025 per le proprietà immobiliari elencate al superiore punto B) e comunque maturata fino alla vendita degli stessi;
- imposte sui redditi di entrambi da dichiarare nel 2025 relativo all'anno 2024 che verrà quantificato nel corso 2026, secondo le scadenze fiscali;
Pag. 4 di 6 - le rate relative all'acquisto del telefono cellulare del figlio per un Per_2 totale di € 1.300,00 (euro milletrecento/00).
Precisato quanto sopra, i coniugi convengono altresì che:
- il signor autorizza la GN , sin d'ora e Parte_2 Parte_1 comunque entro il 01/06/2026, a trattenere in proprio favore dal conto Banco di Sardegna n. 70676703 la somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) ricevuta dalla signora in eredità dalla propria famiglia d'origine; Pt_1
- il resto delle somme presenti su tutti i conti elencati verranno impiegate per consentire l'estinzione delle pendenze economiche familiari maturate fino al 31/12/2025 e comunque fino alla loro naturale scadenza sopra dettagliate;
- solo dopo aver adempiuto ai pagamenti di cui sopra, l'eventuale residuo attivo presente sui suddetti conti verrà suddiviso al 50% tra i coniugi al netto delle eventuali spese di chiusura conto.
E) In merito alle due autovetture intestate al OR , acquistate Parte_2 durante il matrimonio, le parti concordano che:
- l'autoveicolo Porsche tg. FS341HE venga posto in vendita entro il 31/12/2025 e frattanto resterà in uso esclusivo alla GN;
all'esito Pt_1 della vendita il ricavato verrà ripartito al 50% tra i coniugi;
- l'autovettura Mini tg. CB727LT resta nella proprietà e in uso esclusivo al OR Pt_2
F) Il figlio minore , di anni diciassette, è affidato congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, che di comune accordo provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento assumendo concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse per lui, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte religiose, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
I genitori potranno, invece, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le sole questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore con il quale il minore si troverà in quel momento.
vivrà prevalentemente presso la madre in Quartucciu (CA), nella Via Per_2
Pertini n. 56, e presso di lei conserverà la residenza anche ai fini anagrafici.
Il padre potrà vedere e trascorrere con il figlio momenti di vita, che verranno tra loro autonomamente stabiliti in ragione dell'età del figlio.
G) Il signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Pt_2
, corrisponderà alla signora la somma mensile di € 400,00 (euro Per_2 Pt_1 quattrocento/00) entro il giorno 10 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il protocollo CNF che fa parte integrante del presente accordo, che le
Pag. 5 di 6 parti dichiarano di conoscere ed accettare e che viene allegato al presente ricorso.
H) I coniugi con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano ed obbligano all'adempimento di tutte le condizioni concordate in esso contenute, dichiarando espressamente di ritenersi pienamente soddisfatti e di aver risolto con esso, definitivamente, ogni questione economico patrimoniale tra loro esistente.
I) Il OR con la sottoscrizione del presente accordo si impegna ed Pt_2 obbliga a lasciare la casa coniugale entro e non oltre 01/06/2026, contribuendo alle spese pro quota relative alla sua permanenza nell'immobile.
J) I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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