CASS
Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2023, n. 14993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14993 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 37228/2019 R.G. proposto da: RU CE AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato IOPPOLO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CARROZZA LUIGI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 548/2019 depositata il 30/05/2019. Civile Sent. Sez. 3 Num. 14993 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: PORRECA PAOLO Data pubblicazione: 29/05/2023 2 di 5 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero. Rilevato che LO IO SS ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 548 del 2019 della Corte di appello di Lecce, esponendo di essere stato convenuto da IG RR per la condanna al risarcimento dei danni a locali commerciali dello stesso, indicati come subiti a séguito di un nubifragio;
secondo la prospettiva attorea la responsabilità era stata del deducente che, quale proprietario di un immobile posto di fronte ai locali danneggiati, aveva eseguito un intervento edilizio incidente sul preesistente sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche;
il deducente aveva negato di aver intaccato il sistema di convogliamento idrico, ed eccepito che la causa dell’allagamento era dovuta all’eccezionalità delle piogge e all’insufficienza di una diversa e contigua caditoia;
il Tribunale aveva accolto la domanda con pronuncia, per quanto qui ancora importa, confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, dopo i lavori di SS, la quota di raccolta della caditoia dello stesso era crollata dal 48% al 4%, e che il complessivo flusso idrico intercettato era passato dal 70% al 44%; la Corte di secondo grado confermava, inoltre, la quantificazione del danno supportata dalla svolta consulenza tecnica di ufficio;
è rimasto intimato IG RR;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che 3 di 5 con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato recependo acriticamente le conclusioni della consulenza d’ufficio, senza esaminare le osservazioni del consulente di parte del deducente;
con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame ovvero l’omessa pronuncia sulla deduzione in ordine alla proprietà comunale dell’area su cui insisteva la caditoia di cui i lavori oggetto di concessione edilizia avevano previsto una sistemazione, con conseguente responsabilità dell’ente locale;
Considerato che il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;
la Corte territoriale, come riferito nella sintesi della vicenda processuale, ha accertato che, dopo i lavori eseguiti da SS, vi era stato un crollo della relativa raccolta del deflusso, dal 48% precedente al 4%, laddove la difesa del deducente, odierno ricorrente, aveva fondato le proprie critiche su presupposti fattuali erronei, sostenendo, o meglio fraintendendo, che vi era stata una diminuzione della capacità d’intercetto del 4%; peraltro, nulla nel ricorso si dice in ordine al contenuto delle obiezioni tecniche che sarebbero state sollevate (per poterne vagliare consistenza, potenzialità dirimente ed effettiva obliterazione), con conseguente aspecificità del ricorso (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); il tutto a fronte delle specifiche ricostruzioni della decisione di seconde cure, che ha viceversa preso in esame le contestazioni rilevate sottolineando, altresì, che non si era avuta puntuale censura in ordine all’osservazione del perito giudiziale secondo cui la caditoia di proprietà SS era la più funzionale al sistema di deflusso per la sua posizione (pag. 7, lettera b) della sentenza gravata), mentre non aveva incidenza, «sulla sequenza causale» 4 di 5 ricostruita, la documentazione prodotta in contrario perché afferente a tempi precedenti o successivi a quelli interessati (stessa pagina); il secondo motivo è infondato;
la Corte di appello ha chiarito che l’eventuale responsabilità di un diverso soggetto avrebbe condotto all’infondatezza della domanda per come formulata e indirizzata, ma non alla eccepita “carenza di legittimazione passiva”; secondo il Pubblico Ministero così facendo, però, si sarebbe eluso l’esame dell’eccezione per cui avrebbe dovuto essere verificata la responsabilità del Comune sulla cui area insisteva la caditoia di SS;
ritiene questo Collegio che la Corte di merito ha complessivamente inteso concludere nel senso che la responsabilità era di certo del proprietario della caditoia che aveva eseguito i lavori in modo da ridurre la capacità d’intercetto delle acque, sicché non aveva incidenza, rispetto alla domanda svolta, l’eventuale corresponsabilità dell’ente locale non evocato in giudizio;
pur in assenza di un’espressa qualificazione giudiziale della domanda, deve ritenersi che si sia affermata, senza censure, una responsabilità custodiale del proprietario della caditoia: infatti, piuttosto che esaminare o accertare un’erroneità dei lavori in quanto tale, si rimarca semplicemente che l’inefficienza della cosa conseguente ad essi bastava all’imputazione causale di responsabilità; e ciò si salda con il principio, che dev’essere ribadito, per cui le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051, cod. civ., quando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva ovvero dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va 5 di 5 considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento MO (Cass., 01/02/2018, n. 2482); nulla sulle spese in mancanza di difese della parte intimata;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023
secondo la prospettiva attorea la responsabilità era stata del deducente che, quale proprietario di un immobile posto di fronte ai locali danneggiati, aveva eseguito un intervento edilizio incidente sul preesistente sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche;
il deducente aveva negato di aver intaccato il sistema di convogliamento idrico, ed eccepito che la causa dell’allagamento era dovuta all’eccezionalità delle piogge e all’insufficienza di una diversa e contigua caditoia;
il Tribunale aveva accolto la domanda con pronuncia, per quanto qui ancora importa, confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, dopo i lavori di SS, la quota di raccolta della caditoia dello stesso era crollata dal 48% al 4%, e che il complessivo flusso idrico intercettato era passato dal 70% al 44%; la Corte di secondo grado confermava, inoltre, la quantificazione del danno supportata dalla svolta consulenza tecnica di ufficio;
è rimasto intimato IG RR;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che 3 di 5 con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato recependo acriticamente le conclusioni della consulenza d’ufficio, senza esaminare le osservazioni del consulente di parte del deducente;
con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame ovvero l’omessa pronuncia sulla deduzione in ordine alla proprietà comunale dell’area su cui insisteva la caditoia di cui i lavori oggetto di concessione edilizia avevano previsto una sistemazione, con conseguente responsabilità dell’ente locale;
Considerato che il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;
la Corte territoriale, come riferito nella sintesi della vicenda processuale, ha accertato che, dopo i lavori eseguiti da SS, vi era stato un crollo della relativa raccolta del deflusso, dal 48% precedente al 4%, laddove la difesa del deducente, odierno ricorrente, aveva fondato le proprie critiche su presupposti fattuali erronei, sostenendo, o meglio fraintendendo, che vi era stata una diminuzione della capacità d’intercetto del 4%; peraltro, nulla nel ricorso si dice in ordine al contenuto delle obiezioni tecniche che sarebbero state sollevate (per poterne vagliare consistenza, potenzialità dirimente ed effettiva obliterazione), con conseguente aspecificità del ricorso (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); il tutto a fronte delle specifiche ricostruzioni della decisione di seconde cure, che ha viceversa preso in esame le contestazioni rilevate sottolineando, altresì, che non si era avuta puntuale censura in ordine all’osservazione del perito giudiziale secondo cui la caditoia di proprietà SS era la più funzionale al sistema di deflusso per la sua posizione (pag. 7, lettera b) della sentenza gravata), mentre non aveva incidenza, «sulla sequenza causale» 4 di 5 ricostruita, la documentazione prodotta in contrario perché afferente a tempi precedenti o successivi a quelli interessati (stessa pagina); il secondo motivo è infondato;
la Corte di appello ha chiarito che l’eventuale responsabilità di un diverso soggetto avrebbe condotto all’infondatezza della domanda per come formulata e indirizzata, ma non alla eccepita “carenza di legittimazione passiva”; secondo il Pubblico Ministero così facendo, però, si sarebbe eluso l’esame dell’eccezione per cui avrebbe dovuto essere verificata la responsabilità del Comune sulla cui area insisteva la caditoia di SS;
ritiene questo Collegio che la Corte di merito ha complessivamente inteso concludere nel senso che la responsabilità era di certo del proprietario della caditoia che aveva eseguito i lavori in modo da ridurre la capacità d’intercetto delle acque, sicché non aveva incidenza, rispetto alla domanda svolta, l’eventuale corresponsabilità dell’ente locale non evocato in giudizio;
pur in assenza di un’espressa qualificazione giudiziale della domanda, deve ritenersi che si sia affermata, senza censure, una responsabilità custodiale del proprietario della caditoia: infatti, piuttosto che esaminare o accertare un’erroneità dei lavori in quanto tale, si rimarca semplicemente che l’inefficienza della cosa conseguente ad essi bastava all’imputazione causale di responsabilità; e ciò si salda con il principio, che dev’essere ribadito, per cui le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051, cod. civ., quando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva ovvero dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va 5 di 5 considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento MO (Cass., 01/02/2018, n. 2482); nulla sulle spese in mancanza di difese della parte intimata;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023