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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1283 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nato il [...] a [...] (c.f. ) residente Parte_1 C.F._1 in LT GO (CS) alla Via Alessandro Manzoni n.108, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Debora Chironi ( e dall'Avv. Mauro Candini CodiceFiscale_2
( ) del foro di Cosenza, giusto mandato in calce al ricorso, e per l'effetto CodiceFiscale_3 domiciliati presso lo studio legale Candini-Chironi, sito in Cosenza, alla Via Luigi De Franco, n. 25
Ricorrente
contro con sede in Roma, (C.F. Controparte_1
), Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_1 avv.ti Gilda Avena (C.F. FAX 0984/489329 - PEC: C.F._4
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e Email_1 Tes_1
(C.F. - FAX 0984/489331 - PEC
[...] C.F._5
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Nonché
(C.F./P.IVA ), in persona di Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 quale Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, a ciò autorizzato per
[...] procura speciale, autenticata per Atto Notaio Roma Repertorio n. 117893 raccolta Persona_2 nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da , con sede in Roma, alla via Controparte_2
PE AR n. 14, 00142, elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE), alla via Roma n. 43, presso lo Studio dell'avv. Luigi Russo C.F. , che la rapp.ta e difende giusta C.F._6 procura speciale del 02/04/2025, allegata in calce alla comparsa e conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del 02/04/2025
resistente
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso del 19.03.2025 ritualmente notificato, premettendo di aver ricevuto comunicazione preventiva di fermo amministrativo per l'omesso pagamento, tra gli altri, dei crediti per i quali è stato emesso l'avviso di addebito nr. 33420180006864253000 (crediti cui ha limitato CP_1 la sua opposizione) eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti anche per l'assenza di atti interruttivi successivi alla notifica dell'avviso di addebito, ha convenuto in giudizio l' al fine CP_1 di sentir accogliere le qui di seguito trascritte conclusioni: Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito recato dall' all'avviso di addebito 33420180006864253000 contenuto nella
Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.03480202500005579000 e per l'effetto dichiararne la nullità, l'annullamento e l'inesigibilità (…).
Si costituiva , contestando la fondatezza del ricorso in ragione dei Controparte_2 plurimi atti interruttivi della prescrizione notificati ed instando per il suo rigetto.
Si costituiva l' chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione CP_1 dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito in accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela.
Parte ricorrente, a seguito della costituzione dell' , si opponeva alla declaratoria di cessazione della CP_1 materia del contendere siccome il dedotto sgravio non risulta comprovato ed insisteva per l'accoglimento del ricorso. Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
In via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito, comprovato dall'allegata documentazione.
Invero, dagli atti risulta provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito per cui è causa
(intimante il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'annualità 2011); l' , CP_1 inoltre, su istanza del giudice, ha prodotto provvedimento del 10.7.2025, con cui l' ha disposto CP_1
l'annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 22/08/2017, in materia di
"Contributi - ISCRIZIONE D'UFFICIO DA OPERAZIONE PoseidONE" cui è seguito, il successivo
10.9.2025, il provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito.
La SC – con principio applicabile anche nel giudizio innanzi al G.O.- anche di recente (n. 20750/2025) ha affermato che Nel processo tributario, difatti, il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto di difesa dello stesso contribuente sia violato dall'eventuale riedizione del potere da parte dell'Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potrà essere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo. (Cass. n. 33587/2018, Cass. n. 5351/2020).
L'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito determina, pertanto, la cessazione della materia del contendere, residuando soltanto la questione delle spese di lite, essendosi parte ricorrente opposta alla compensazione chiesta dall' . CP_1
Orbene, come noto, ove non vi sia accordo tra le parti, il giudice deve regolamentare le spese di lite in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale che impone al giudice di valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso.
Tanto premesso, nel caso di specie – ove non fosse intervenuto il provvedimento di sgravio in autotutela in corso di causa – il ricorso sarebbe stato respinto. Invero, posta la regolare notifica dell'avviso di addebito in data 22.1.2019, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione maturata anteriormente (eccezione preclusa dall'omessa opposizione all'avviso di addebito entro il termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99) successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, in disparte dalla sospensione del decorso del Contr termine di cui alla legislazione emergenziale, ha dato prova di aver interrotto il decorso del termine quinquennale con la notifica, in data 7.2.2020 di intimazione di pagamento cui è seguita la notifica, in data 8.6.2022, di ulteriore intimazione di pagamento;
il termine quinquennale è stato di poi, utilmente interrotto, con la notifica del provvedimento impugnato in data 10.3.2025.
Pertanto, ove non fosse intervenuto lo sgravio in autotutela (avendo l' ritenuto di procedervi CP_1 siccome alla data di notifica dell'avviso di addebito – 22.1.2019- i crediti afferenti all'anno 2011 erano già prescritti) il ricorso sarebbe stato rigettato siccome il motivo per il quale l' ha deciso di CP_1 annullare in questa sede si rivela inammissibile.
Invero, in caso di mancata opposizione della cartella o dell'avviso di addebito nel termine – pacificamente perentorio – di 40 giorni dalla notifica ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99 – il credito diviene incontrovertibile (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18145 del 23/10/2012 In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo), potendo farsi valere soltanto fatti estintivi successivi alla notifica del titolo.
Ma, per come sopra osservato, dopo la notifica dell'avviso di addebito, il termine (quinquennale) è stato utilmente interrotto con la notifica di atti interruttivi tra cui, da ultimo, il provvedimento per cui è causa.
Pertanto, ove non fosse intervenuto il provvedimento di sgravio, il ricorso sarebbe stato respinto e, in base al criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite dovrebbero porsi a carico del ricorrente.
Tuttavia, la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1283 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nato il [...] a [...] (c.f. ) residente Parte_1 C.F._1 in LT GO (CS) alla Via Alessandro Manzoni n.108, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Debora Chironi ( e dall'Avv. Mauro Candini CodiceFiscale_2
( ) del foro di Cosenza, giusto mandato in calce al ricorso, e per l'effetto CodiceFiscale_3 domiciliati presso lo studio legale Candini-Chironi, sito in Cosenza, alla Via Luigi De Franco, n. 25
Ricorrente
contro con sede in Roma, (C.F. Controparte_1
), Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_1 avv.ti Gilda Avena (C.F. FAX 0984/489329 - PEC: C.F._4
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e Email_1 Tes_1
(C.F. - FAX 0984/489331 - PEC
[...] C.F._5
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Nonché
(C.F./P.IVA ), in persona di Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 quale Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, a ciò autorizzato per
[...] procura speciale, autenticata per Atto Notaio Roma Repertorio n. 117893 raccolta Persona_2 nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da , con sede in Roma, alla via Controparte_2
PE AR n. 14, 00142, elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE), alla via Roma n. 43, presso lo Studio dell'avv. Luigi Russo C.F. , che la rapp.ta e difende giusta C.F._6 procura speciale del 02/04/2025, allegata in calce alla comparsa e conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del 02/04/2025
resistente
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso del 19.03.2025 ritualmente notificato, premettendo di aver ricevuto comunicazione preventiva di fermo amministrativo per l'omesso pagamento, tra gli altri, dei crediti per i quali è stato emesso l'avviso di addebito nr. 33420180006864253000 (crediti cui ha limitato CP_1 la sua opposizione) eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti anche per l'assenza di atti interruttivi successivi alla notifica dell'avviso di addebito, ha convenuto in giudizio l' al fine CP_1 di sentir accogliere le qui di seguito trascritte conclusioni: Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito recato dall' all'avviso di addebito 33420180006864253000 contenuto nella
Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.03480202500005579000 e per l'effetto dichiararne la nullità, l'annullamento e l'inesigibilità (…).
Si costituiva , contestando la fondatezza del ricorso in ragione dei Controparte_2 plurimi atti interruttivi della prescrizione notificati ed instando per il suo rigetto.
Si costituiva l' chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione CP_1 dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito in accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela.
Parte ricorrente, a seguito della costituzione dell' , si opponeva alla declaratoria di cessazione della CP_1 materia del contendere siccome il dedotto sgravio non risulta comprovato ed insisteva per l'accoglimento del ricorso. Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
In via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito, comprovato dall'allegata documentazione.
Invero, dagli atti risulta provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito per cui è causa
(intimante il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'annualità 2011); l' , CP_1 inoltre, su istanza del giudice, ha prodotto provvedimento del 10.7.2025, con cui l' ha disposto CP_1
l'annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 22/08/2017, in materia di
"Contributi - ISCRIZIONE D'UFFICIO DA OPERAZIONE PoseidONE" cui è seguito, il successivo
10.9.2025, il provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito.
La SC – con principio applicabile anche nel giudizio innanzi al G.O.- anche di recente (n. 20750/2025) ha affermato che Nel processo tributario, difatti, il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto di difesa dello stesso contribuente sia violato dall'eventuale riedizione del potere da parte dell'Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potrà essere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo. (Cass. n. 33587/2018, Cass. n. 5351/2020).
L'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito determina, pertanto, la cessazione della materia del contendere, residuando soltanto la questione delle spese di lite, essendosi parte ricorrente opposta alla compensazione chiesta dall' . CP_1
Orbene, come noto, ove non vi sia accordo tra le parti, il giudice deve regolamentare le spese di lite in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale che impone al giudice di valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso.
Tanto premesso, nel caso di specie – ove non fosse intervenuto il provvedimento di sgravio in autotutela in corso di causa – il ricorso sarebbe stato respinto. Invero, posta la regolare notifica dell'avviso di addebito in data 22.1.2019, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione maturata anteriormente (eccezione preclusa dall'omessa opposizione all'avviso di addebito entro il termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99) successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, in disparte dalla sospensione del decorso del Contr termine di cui alla legislazione emergenziale, ha dato prova di aver interrotto il decorso del termine quinquennale con la notifica, in data 7.2.2020 di intimazione di pagamento cui è seguita la notifica, in data 8.6.2022, di ulteriore intimazione di pagamento;
il termine quinquennale è stato di poi, utilmente interrotto, con la notifica del provvedimento impugnato in data 10.3.2025.
Pertanto, ove non fosse intervenuto lo sgravio in autotutela (avendo l' ritenuto di procedervi CP_1 siccome alla data di notifica dell'avviso di addebito – 22.1.2019- i crediti afferenti all'anno 2011 erano già prescritti) il ricorso sarebbe stato rigettato siccome il motivo per il quale l' ha deciso di CP_1 annullare in questa sede si rivela inammissibile.
Invero, in caso di mancata opposizione della cartella o dell'avviso di addebito nel termine – pacificamente perentorio – di 40 giorni dalla notifica ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99 – il credito diviene incontrovertibile (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18145 del 23/10/2012 In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo), potendo farsi valere soltanto fatti estintivi successivi alla notifica del titolo.
Ma, per come sopra osservato, dopo la notifica dell'avviso di addebito, il termine (quinquennale) è stato utilmente interrotto con la notifica di atti interruttivi tra cui, da ultimo, il provvedimento per cui è causa.
Pertanto, ove non fosse intervenuto il provvedimento di sgravio, il ricorso sarebbe stato respinto e, in base al criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite dovrebbero porsi a carico del ricorrente.
Tuttavia, la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti