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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 511/2014 RGAC
CORTE D'APPELLO
DI GG IA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 511/2014 vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1 avv. Domenico Rizzotti (C.F. ) – pec: C.F._2 Email_1
e dall'avv. Elena Latella;
- appellante-
CONTRO
Controparte_1
-appellato contumace- OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 525/2014 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 25.03.2014 nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3612/2012.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 20.11.2014 l'odierno appellante impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 25.03.2014 nell'ambito del procedimento n.
3612/2012, chiedendone la riforma.
L'appellato regolarmente citato non si costituiva. Controparte_1
All'udienza del 19.05.216, stante la mancata comparizione di parte appellante, la Corte rinviava la causa all'udienza 22.09.2016 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Successivamente, a seguito di diversi rinvii d'ufficio, con ordinanza resa all'udienza del
23.02.2017 la Corte disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Successivamente, con decreto presidenziale del 31.10.2015, comunicato al difensore il
03.11.2025, la Corte d'Appello dava atto che il giudizio risultava cancellato ma che non si era proceduto alla dichiarazione di estinzione prevista per legge e fissava la causa all'udienza del
24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti.
Tanto premesso va rilevato che all'udienza del 24.11.2025 parte appellante depositava note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con cui insisteva per la decisione.
Nondimeno il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Invero, poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dall'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 525/2014 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 25.03.2014, nel procedimento n. 3612/2012, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo di appello;
- Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025. La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Ivana Acacia Dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI GG IA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 511/2014 vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1 avv. Domenico Rizzotti (C.F. ) – pec: C.F._2 Email_1
e dall'avv. Elena Latella;
- appellante-
CONTRO
Controparte_1
-appellato contumace- OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 525/2014 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 25.03.2014 nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3612/2012.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 20.11.2014 l'odierno appellante impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 25.03.2014 nell'ambito del procedimento n.
3612/2012, chiedendone la riforma.
L'appellato regolarmente citato non si costituiva. Controparte_1
All'udienza del 19.05.216, stante la mancata comparizione di parte appellante, la Corte rinviava la causa all'udienza 22.09.2016 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Successivamente, a seguito di diversi rinvii d'ufficio, con ordinanza resa all'udienza del
23.02.2017 la Corte disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Successivamente, con decreto presidenziale del 31.10.2015, comunicato al difensore il
03.11.2025, la Corte d'Appello dava atto che il giudizio risultava cancellato ma che non si era proceduto alla dichiarazione di estinzione prevista per legge e fissava la causa all'udienza del
24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti.
Tanto premesso va rilevato che all'udienza del 24.11.2025 parte appellante depositava note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con cui insisteva per la decisione.
Nondimeno il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Invero, poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dall'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 525/2014 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 25.03.2014, nel procedimento n. 3612/2012, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo di appello;
- Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025. La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Ivana Acacia Dott.ssa Patrizia Morabito